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Normative
per la gestione elettronica dei flussi documentali nella Pubblica
Amministrazione
Normative
e regolamenti
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Le principali normative che hanno messo in moto il processo evolutivo
nella gestione documentale sono rappresentate essenzialmente da:
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la legge 15 marzo 1997, n. 59
:
con essa viene iniziato il processo
di riforma della PA e, in particolare con l'art. 15, incarica l'AIPA di
coordinare l'attività di realizzazione della RUPA e pone le prime basi
sulla gestione dei documenti con strumenti informatici e telematici;
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il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513
:
fornisce un primo regolamento sulle
modalità con cui applicare l'art.15 della legge del 15 marzo 1997, n. 59,
relativamente alla manipolazione elettronica dei documenti (creazione,
archiviazione, trasmissione,...), ivi compresa la firma digitale;
-
il decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 428:
Articoli
dei regolamenti
DPR 10
novembre 1997 n° 513
Gli articoli del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n° 513 sono suddivisi in tre
gruppi:
1) gli articoli relativi ai principi generali
che comprendono
-
le definizioni fondamentali, tra cui quelle di documento informatico,
firma digitale, sistema di validazione;
-
i requisiti per la validità dei documenti informatici e per la
conformità alle regole tecniche per la loro creazione, trasmissione,
conservazione;
-
il processo di certificazione per la firma elettronica e gli obblighi
e le responsabilità degli attori coinvolti;
2) gli articoli relativi alla firma digitale
riguardano invece
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l'efficacia e la validità dei contratti informatici o telematici e la
trasmissione dei documenti informatici;
-
le problematiche di sicurezza e riservatezza dell'informazione
memorizzata e trasmessa,
-
i pagamenti elettronici, i registri obbligatori e l'autenticazione
della firma elettronica nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
gli articoli relativi alle norme di attuazione,
infine, forniscono indicazioni sull'attuazione dei regolamenti e delle
regole tecniche indicate nel contesto dei sistemi informativi della Pubblica
Amministrazione.
Di seguito viene fornito l'elenco di tutti gli articoli relativi al DPR, 10
novembre 1997, n° 513.
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Capo I -
Principi generali:
-
Capo II
- Firma digitale:
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firma digitale
-
contratti stipulati con
strumenti informatici o per via telematica
-
trasmissione del documento
-
segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica
-
pagamenti informatici
-
libri e scritture
-
firma digitale autenticata
-
chiavi di cifratura della PA
-
documenti informatici della PA
-
sottoscrizione dei documenti
informatici della PA
-
Capo III
- Norme di attuazione:
-
sviluppo dei sistemi
informativi delle PA
-
gestione informatica del flusso
documentale
-
formulari, moduli e questionari
DPR 20
ottobre 1998, n° 428
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n° 428 riguarda
le norme per la gestione del Protocollo informatico
nella Pubblica Amministrazione, è articolato in 6
sezioni:
-
disposizioni sul protocollo informatico
-
accesso alle informazioni
-
archiviazione e conservazione delle registrazioni
-
disposizioni sulla gestione dei flussi documentali
-
disposizioni sugli archivi
-
attuazione e aggiornamento dei sistemi
L'attività di protocollazione, e con essa la gestione e l'archiviazione dei
documenti, sarà organizzata e uniformata per aree omogenee, determinando così
una considerevole diminuzione di protocolli e archivi non comunicanti tra
loro.
Con l'informatizzazione dei protocolli delle pubbliche amministrazioni sarà
possibile migliorare la gestione dei procedimenti amministrativi. Questi
potranno infatti essere largamente informatizzati e strettamente collegati al
protocollo e all'archivio, creando un sistema completo per l'informazione
sullo stato delle pratiche. Al sistema potranno accedere, in alcuni casi,
anche utenti esterni alla pubblica amministrazione. Il cittadino potrà
conoscere così lo stato di avanzamento della propria pratica, i tempi di
definizione e il responsabile del procedimento.
La gestione automatizzata dei flussi documentali contribuisce infine a
migliorare il controllo di gestione, grazie alla puntuale verifica dei tempi
di attuazione dei progetti e dei programmi delle amministrazioni.
DPCM 8
febbraio 1999

Il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, 8 febbraio 1999, è strutturato in 3
articoli preliminari più l'allegato
tecnico che riporta le varie regole.
Il primo articolo in pratica riassume
l'essenza del decreto.
Il secondo articolo descrive la
classificazione in titoli delle regole dell'allegato tecnico.
Il terzo articolo , invece, stabilisce la
conformità delle regole tecniche del DPCM rispetto alla precedente normativa
sulla certificazione delle firme digitali e nei confronti delle
regolamentazioni vigenti negli altri Stati, sia a livello di Unione Europea
che esterni ad essa, in particolare mette in evidenza che:
-
le firme digitali, certificate ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPR 10
novembre 1997, n° 513, sono considerate equivalenti a quelle generate in
conformità con le presenti regole tecniche;
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i prodotti, sviluppati e commercializzati nell'ambito dell'Unione
Europea, sono ritenuti conformi alle presenti regole tecniche se i
regolamenti ivi adottati assicurano livelli equivalenti di funzionalità e
sicurezza;
-
i commi precedenti si applicano anche agli altri Stati con i quali siano
stati stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.
Di seguito viene riportato l'elenco
delle regole contenute all'interno dell'allegato
tecnico:
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regole tecniche di base;
-
regole tecniche per la certificazione delle chiavi;
-
regole tecniche sulla validazione temporale e per la protezione dei
documenti informatici;
-
regole tecniche per le pubbliche amministrazioni;
-
disposizioni finali.
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La firma digitale è uno strumento fondamentale per la gestione
informatica dei flussi documentali, è un'informazione che viene aggiunta
ad un documento informatico al fine di garantirne integrità e
provenienza; è necessario, quindi, approfondire questo aspetto anche per
comprendere meglio il significato delle normative e delle regole
tecniche che vi fanno riferimento.
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La procedura per la firma digitale si
basa su algoritmi crittografici asimmetrici, che utilizzano 2 chiavi: una
chiave segreta (o privata) ed una
pubblica.
La prima viene utilizzata per firmare, mentre la seconda serve per verificare
la provenienza del documento.
Il processo di firma digitale richiede, quindi, che l'utente effettui una
serie di azioni preliminari per ottenere una coppia di chiavi opportunamente
certificate e registrate.
La chiave segreta viene accuratamente
conservata dall'utente, mentre quella pubblica
deve essere certificata e registrata per renderla disponibile a chiunque
voglia avvalersene.
La certificazione della chiave pubblica ha un periodo preciso di validità,
dopo il quale occorre effettuare un rinnovo.
Tale periodo può essere interrotto esplicitamente dal proprietario della
chiave, qualora questi ritenga che la segretezza della sua chiave privata sia
stata compromessa.
A tutti gli effetti di legge,
sono validi e rilevanti:
-
il documento informatico da
chiunque formato;
-
l'archiviazione su supporto
informatico;
-
la trasmissione con strumenti
telematici, se conformi alle disposizioni del regolamento.
-
Conformità dei documenti
alle regole tecniche, individuate con DPCM su parere conforme dell'AIPA,
nelle fasi di:
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formazione;
-
trasmissione;
-
conservazione;
-
duplicazione;
-
riproduzione.
Regole tecniche, forma scritta ed efficacia del documento informativo
-
Aggiornamento almeno biennale
di:
-
regole tecniche sulla validazione,
anche temporale, del documento informatico ;
-
misure tecniche, organizzative
e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità
e la confidenzialità delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso delle chiavi biometriche.
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Forma scritta:
-
il documento informatico rispondente
ai requisiti previsti dal regolamento soddisfa il requisito legale della
forma scritta;
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gli obblighi fiscali connessi
a documenti informatici è disciplinato da modalità definite
con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'AIPA.
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Il documento informatico rispondente
ai requisiti regolamentari:
-
ha l'efficacia probatoria prevista
dall'articolo 2712 del codice civile;
-
soddisfa l'obbligo previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.
Copie di atti
-
L'articolo del regolamento asserisce
che:
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Chi intende utilizzare un sistema
di chiavi asimmetriche di cifratura:
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Le chiavi pubbliche di cifratura:
-
sono custodite per un periodo
non inferiore a dieci anni a cura del soggetto, pubblico o privato, che
le ha certificate;
-
dal momento iniziale della loro
validità sono consultabili in forma telematica.
Responsabilità civile
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Chi cagiona danno ad altri in
seguito all'uso di un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale,
è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le
misure idonee ad evitare il danno.
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Il risarcimento è dovuto
anche dal depositario della chiave pubblica che omette o ritarda la pubblicazione
della revoca o della sospensione della coppia di chiavi asimmeriche.
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A ciascun documento informatico
o duplicato o copia di esso, può essere apposta o associata una
firma digitale.
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Per generare la firma digitale
va usata una chiave privata, la cui corrispondente chiave pubblica non
risulti:
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La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo
che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa
era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
Generazione
della firma digitale
L'apposizione di firma digitale su
un documento avviene mediante una sequenza di 3 operazioni:
La firma digitale, dunque, varia al variare del documento su cui viene
apposta. Ciò garantisce la non riproducibilità della stessa da parte di altri.
Ovviamente, per effettuare tutto ciò l’utente potrà disporre di
un’opportuna procedura automatica o, più verosimilmente, di un apparato
personalizzato in cui la chiave è già integrata secondo adeguati criteri di
sicurezza.
Registrazione dell'utente
La registrazione dell'utente presso un'Autorità di Certificazione (AC)
implica i seguenti passi:
A questo punto l’utente, mediante un programma adatto al sistema
crittografico adottato, genera la coppia di chiavi Ks e Kp.
Certificazione
della chiave pubblica
Il processo di certificazione della chiave pubblica prevede i seguenti
passi:
La registrazione della chiave pubblica consiste nel fatto che il
certificato emesso può essere reso disponibile in uno o più cataloghi, ai
quali può accedere chiunque abbia bisogno di accertare la validità di una
sottoscrizione digitale. Tale operazione viene di norma effettuata sempre
dall’AC.
Verifica della firma digitale
L'operazione di verifica della firma digitale avviene rigenerando, con la
stessa funzione hash usata nella fase di sottoscrizione, il valore
dell'impronta e controllando che il valore così ottenuto coincida con quello
generato per decodifica della firma digitale stessa, tramite la chiave
pubblica.
Il fatto di avere l'impronta allegata al documento semplifica l'operazione
di verifica.
Allo stesso modo, il fatto di allegare il certificato facilita, tramite
l'uso dell'identificatore assoluto dell'utente, la ricerca all'interno dei
cataloghi.
L'impronta di un documento informatico è una stringa binaria univoca
di lunghezza costante e piccola (128 o 160 bit). Essa è utile perché consente:
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di evitare che per la
generazione della firma sia necessario applicare l’algoritmo di cifratura,
intrinsecamente inefficiente, all’intero documento, che può essere anche
molto lungo;
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l'autenticazione, da parte di
una terza parte fidata, della sottoscrizione di un documento, dalla sola
impronta, senza che questa venga a conoscenza del suo contenuto. Ciò torna
utile per la marcatura temporale.
La marcatura temporale serve per attribuire ad un documento certezza circa
il momento in cui questo è stato redatto ed è quindi divenuto valido.
La marcatura temporale consiste nella generazione da parte di una terza
parte fidata (di solito un AC) di una ulteriore firma digitale per il
documento marcato.
La procedura è la seguente:
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il servizio di marcatura
aggiunge, all'impronta ricevuta, la data e l'ora, ottenendo così una
impronta marcata
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l'impronta marcata viene
cifrata con la chiave segreta del servizio, ottenendo la marca temporale
da cui è possibile recuperare, mediante la chiave pubblica del servizio,
l'impronta del documento e la data e l'ora della sua generazione
La marcatura temporale, in qualche modo, costituisce un'autentica del
documento per garantire che chi lo emette non lo possa sostituire in un
secondo momento.
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