Scheda 2 - La normativa sul Protocollo per gli enti locali
Prima della attuale riforma (DPR 428/98
e DPR
445/2000) il protocollo era normato da due testi fondamentali:
-
Per gli enti della PA centrale dal Regio
Decreto 25 gennaio 1900 numero 35 avente per oggetto "Regolamento
per gli uffici di registratura e di archivio delle Amministrazioni Centrali"
-
Per gli enti locali dalla Circolare del
Ministero degli Interni n. 17100/2 del 1 marzo 1897 avente per oggetto
"Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici
comunali" (cosiddetta "Circolare Astengo"), sistema tuttora
in vigore.
La circolare Astengo prescrive l'obbligo di registrare
nel registro di protocollo ogni atto in arrivo e partenza e di assegnarlo
ad una categoria di archivio (art. 1).
Quindi gli atti sono classificati per
categorie. Le categorie si suddividono in classi e a loro volta le classi sono
suddivise in fascicoli (art. 2).
Le categorie e le classi sono nel numero
prestabilito dal titolario di classificazione di cui al modulo A della citata
Circolare del Ministero dell'Interno n.17100-2 del 1.3.1897.
Il sistema di classificazione istituito dal decreto
ministeriale classifica gli atti comunali in quindici categorie. Non è
possibile diminuirne il numero o variarne la materia. E' possibile istituire
categorie aggiuntive.
Le categorie obbligatorie sono:
-
amministrazione
-
opere pie - assistenza e
beneficenza
-
polizia locale (urbana e
rurale)
-
sanità e igiene
-
finanze
-
governo
-
grazia, giustizia e culto
-
leva e truppe
-
istruzione pubblica
-
lavori pubblici e
comunicazioni (poste, telegrafi e telefoni)
-
agricoltura, industria e
commercio
-
stato civile, anagrafe e
censimento (e statistica)
-
esteri
-
oggetti diversi (varie)
-
pubblica sicurezza
Il numero delle classi può aumentare o diminuir
secondo la quantità degli affari di ciascuna categoria protocollo (art.
3). Il registro di protocollo si apre il primo gennaio di ogni anno e si
chiude a fine anno (art. 4).
Per evitare confusione e consentire la corretta
classificazione in ogni lettera occorre trattare un solo affare. La le (art. 5)
La protocollazione si esegue registrando con
un numero progressivo tutte le carte, ed inserendo varie altre
informazioni richieste dal registro. Su ogni atto si trascrive la data di arrivo
ed il numero di registrazione (art. 6)

Il registro di protocollo
Il registro di protocollo ha le seguenti colonne:
La prima colonna contiene il numero
progressivo, che assegna annualmente una posizione propria ad ogni elemento in
partenza o in arrivo.
La seconda colonna contiene la data di ingresso o uscita del documento.
La terza colonna contiene la Denominazione ( nome e cognome)
del:
- mittente
per i documenti in arrivo
- destinatario
per i documenti in partenza
Contiene anche l’eventuale ragione sociale e
l’indirizzo del mittente (entrata) o del destinatario (uscita)
La colonna successiva contiene un "regesto"
dell’argomento trattato (argomento dell’affare). In
archivistica il regesto è un riassunto, più o meno esteso, del contenuto di un
singolo documento, con l'indicazione degli elementi utili al suo riconoscimento
(data, nome dell'autore, ecc.).
Un'altra
colonna contiene la classificazione realizzata attraverso il titolario
dell'ente.
Il titolario ha il fine di assegnare il materiale agli
uffici di competenza, per la trattazione degli affari. Consente inoltre di
attribuire alla .documentazione la sua collocazione definitiva
Una ulteriore colonna contiene i riferimenti ai numeri di
protocollo precedenti e successivi. I riferimenti evidenziano il vincolo
archivistico esistente fra i documenti e sono essednziali per la procedura di
formazione del fascicolo. Attraverso il collegamento tra i numeri di protocollo
si può avere l’immagine della pratica
Nella gestione informatica, questa procedura attraverso
indicazioni crociate, consente di ricostruire non solo il fascicolo principale ma anche uno o più fascicoli
virtuali.
Una colonna è riservata all'’indicazione
dell’eventuale presenza di allegati, del loro numero e della loro tipologia.
Nella gestione informatica tale indicazione consente di
collegare gli allegati ad altri elementi di pratiche diverse.
Infine una colonna è riservata alle annotazioni che
possono essere:
- esplicative
delle indicazioni contenute nelle colonne precedenti
- Integrative
del materiale registrato a completamento di aspetti omessi
Le annotazioni possono essere inserite con riferimento agli
aspetti procedurali e sostanziali.
Tutti gli affari che figurano nel protocollo devono essere
riportati nell’indice alfabetico, che è un indice che si rinnova ogni anno,
come il protocollo.
Per ogni affare si forma un fascicolo, riunendo in ordine
di data e di numero gli atti ricevuti e le minute di quelli spediti. Negli
affari del personale si forma per ogni persona un fascicolo. Ogni fascicolo
riporta l’indicazione della categoria e della classe ed il numero d’ordine
che fissa la sua posizione in archivio.
Quando giungono nuove carte relative ad un affare o
ad un argomento già registrato nel numero di protocollo, il numero viene
coordinato al precedente con opportuno richiamo (art. 7).
I numeri di protocollo dei documenti presenti nel fascicolo
sono riportati sulla copertina (art. 13).
I fascicoli si formano per ogni classe di affari della
stessa categoria. Se l’atto è il primo di un affare si forma un fascicolo
nuovo. Se l’atto ha dei precedenti si unisce al fascicolo che li contiene. La
collocazione degli atti nei fascicoli deve farsi in modo che l’atto di data più
recente si veda per primo (art. 14).
Gli atti personali, riferiti a più persone e non
divisibili, saranno richiamati con apposita annotazione. Il foglio di richiamo
sarà unico per ogni fascicolo e vi si annoteranno tutti i richiami occorrenti.
Il foglio di richiamo sarà collocato al primo posto nel fascicolo stesso (art.
15)
Articolo 16
Se un affare si collega all’altro i due fascicoli non
devono riunirsi ma si deve riportare nel foglio di richiamo il reciproco
riferimento (art. 16)
Ogni ufficio deve tenere due distinti archivi (art. 17):
- Uno
corrente per gli atti iniziati e incompiuti
- L’altro
di deposito per gli atti definitivamente conclusi
Gli archivi correnti e di deposito sono formati da tanti
scompartimenti e tante caselle quanti ne sono necessarie per collocarvi i
fascicoli degli atti secondo la classificazione (art. 18)
All’inizio di ogni
anno si tolgono dall’archivio corrente i fascicoli degli atti compiuti e
si collocano nell’archivio di deposito (art. 19).
Nessun documento può uscire dall’archivio se non
attraverso una richiesta fatta da chi
ne abbia facoltà (art. 20).
Il foglio di richiesta occuperà il posto del documento
tolto finchè non sarà restituito (art. 21).
Sotto la responsabilità del segretario, in luogo chiuso
devono essere conservati (art. 22):
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