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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Indice dell'articolato:
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Capo I - Principi Generali
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SEZIONE 1: Definizioni, finalità e a ambito di
applicazione
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SEZIONE 2: Diritti dei cittadini e delle imprese
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SEZIONE 3: Organizzazione delle pubbliche
amministrazioni – Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
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Capo II - Documento informatico e firme
elettroniche; pagamenti, libri e scritture.
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SEZIONE I: Documento informatico
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SEZIONE II: Firme elettroniche e certificatori
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SEZIONE III: Contratti, pagamenti, libri e
scritture
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Capo III - Sistema informatizzato di gestione dei
documenti e dei procedimenti delle Pubbliche Amministrazioni
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SEZIONE I: Gestione del procedimento e dei
documenti
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SEZIONE II: Gestione informatica dei documenti e
protocollo informatico
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SEZIONE III: Conservazione informatica dei
documenti
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SEZIONE IV: Trasmissione informatica dei
documenti.
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CAPO IV - Dati delle Pubbliche Amministrazioni e
servizi in rete
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SEZIONE I: Dati delle Pubbliche Amministrazioni
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SEZIONE II: Fruibilità dei dati
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SEZIONE III: Servizi in rete
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SEZIONE IV: Carte elettroniche
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CAPO V - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi
informatici nella Pubblica Amministrazione
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CAPO VI - Regole tecniche
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CAPO VII - Disposizioni transitorie, finali e
abrogazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza
le modalità di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del ….;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea
di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno
1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso
nella riunione del …;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del …;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del …;
Su proposta del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
E MANA
il seguente decreto legislativo
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
SEZIONE I
(Definizioni, finalità e ambito di applicazione)
ART. 1
(Definizioni)
(art. 1 + 22 dpr 445/2000)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autenticazione informatica: la validazione dell’identificazione
informatica effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di
garantire la sicurezza dell’accesso;
b) autorizzazione informatica: la verifica, attraverso
opportune tecnologie, della corrispondenza tra le abilitazioni esistenti
in capo al soggetto richiedente, identificato nei sistemi informativi, ed
il tipo di operazione che il soggetto intende eseguire;
c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità
munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità
anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico
conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui
all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale
si appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica
la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle
chiavi asimmetriche;
l) classificazione d’archivio: attività consistente
nell’attribuzione di documenti, nel momento della loro creazione e
acquisizione, ad una partizione del titolario o piano di classificazione
corrispondente alle materie o alle funzioni di competenza dell’amministrazione,
al fine di inserire stabilmente i documenti medesimi nella corretta
posizione logica e fisica dell’archivio corrente;
m) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui
conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o
categorie di soggetti;
n) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato,
o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
o) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
p) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati
senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
q) documento informatico: la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
r) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
s) firma elettronica qualificata: la firma elettronica
ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione
informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, cioè
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;
t) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
u) gestione informatica dei documenti: l’insieme delle
attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo,
nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio
adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) identificazione informatica: l’insieme di dati
attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto che ne distinguono
l’identità nei sistemi informativi;
z) indirizzo elettronico: una casella di posta elettronica
idonea ad identificare una struttura tecnologica in grado di trasmettere,
ricevere e mantenere a disposizione messaggi di posta elettronica;
aa) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso
di terzi;
bb) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non
economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
cc) sistema di gestione informatica dei documenti:
l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle
amministrazioni per la gestione dei documenti;
dd) titolare o firmatario: la persona fisica cui è
attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
ee) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
ART. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano
la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e
si organizza ed agisce a tal fine utilizzando con le modalità più
appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che non sia diversamente
stabilito, nel rispetto delle loro autonomia organizzativa e comunque nel
rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della
Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i
documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i
libri e le scritture, nonché le disposizioni di cui al capo III, relative
alla gestione, alla conservazione e alla trasmissione dei documenti
informatici si applicano anche ai privati.
4. Le disposizioni di cui al capo IV, concernenti l’accesso
ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali si
applicano anche ai gestori di servizi pubblici.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni
elettorali.
SEZIONE II
(Diritti dei cittadini e delle imprese)
ART. 3
(Diritto all’uso delle tecnologie)
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con
i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel
presente decreto.
ART. 4
(Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico)
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo
quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2004, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle
pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente
normativa
ART. 5
(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche
amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione
con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei
pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.
ART. 6
(Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano, la
posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica ggmm2004, n. xx per ogni scambio di documenti e informazioni
con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia
diversamente stabilito.
ART. 7
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla
riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla
base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle
imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di
soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la funzione pubblica
e al Ministro per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla
qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.
ART. 8
(Partecipazione democratica elettronica)
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche
residenti all’estero, al processo democratico e facilitare l’esercizio
dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
ART. 9
(Sportelli per le attività produttive)
1. Lo sportello unico di cui all’articolo 3 del
decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in
modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l’utenza anche in
via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l’invio di istanze,
dichiarazioni , documenti e ogni altro atto trasmesso dall’utente in via
telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed
efficienza dello sportello unico, anche attraverso l’adozione di
modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero territorio
nazionale, lo Stato, d’intesa con la conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più
modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori
esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità delle
soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell’ambito di quanto previsto dal
sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo ggmm2004,
n. xx un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di
competenza delle amministrazioni centrali e idoneo a gestire il registro
informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese di cui all’articolo
16 della legge 29 luglio 2003 n.
229; gli sportelli unici sono realizzati
assicurando l’interoperabilità con il predetto sistema.
SEZIONE III
(Organizzazione delle pubbliche amministrazioni –
Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali)
ART. 10
(Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione
e delle comunicazioni nell’azione amministrativa)
1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e privati, con misure informatiche,
tecnologiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza,
secondo le regole tecniche di cui all’articolo 72, e di cui all’allegato
B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità
e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con
i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di
erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun
erogatore di servizi.
4. La Repubblica promuove la realizzazione e l’utilizzo
di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche
amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle
vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo
scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi
e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 72.
6. Nell’individuare le soluzioni tecnologiche da
adottare le pubbliche amministrazioni motivano adeguatamente le proprie
scelte alla luce dei principi contenuti nel presente decreto e delle
regole tecniche vigenti.
Art. 11
(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei
piani di cui all’articolo 7- bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuano anche politiche di
formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 12
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)
1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il
coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale, a tal fine anche
dettando le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità
dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo
scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato promuove le intese e gli accordi con le
Regioni e gli enti locali utili per realizzare un processo di
digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
istituisce organismi di cooperazione con le regioni e gli enti locali,
promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a
livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni
tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
Art. 13
(Digitalizzazione e riorganizzazione)
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle
pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 10, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più
esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente
sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni
provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le
modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle
regole tecniche di cui all’articolo 72.
3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è
attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire
la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi
membri della Unione Europea.
ART. 14
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di innovazione tecnologica)
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente
decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche
amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche,
la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie
per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell’articolo 72 e
criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e
delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi
aspetti organizzativi e della loro sicurezza
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti
contratti-tipo concernenti l’acquisizione di beni e servizi informatici
e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni centrali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto.
ART. 15
(Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le
tecnologie)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione
delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione
definite dal Governo. A tal fine le predette amministrazioni individuano
un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard
tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi,
sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell’amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
e) analisi della la coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione
e l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al
fine di migliorare la
soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi
nonché di ridurre i tempi e i costi
dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione
ai fini di cui
alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e
la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una più efficace erogazione
di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della
cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione
di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione
dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle le iniziative attinenti l’attuazione
delle direttive impartite dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
l) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta
elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico,
e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.
ART. 16
(Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica)
1. E’ istituita la Conferenza permanente per l’innovazione
tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro delegato, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione
tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l’innovazione
tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri designato dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno
parte il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (d’ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA,
il Capo del dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonché i
responsabili delle funzioni di cui all’articolo 15.
3. La Conferenza permanente per l’innovazione
tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica
dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione
tecnologica e del piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie provvede, con proprio
decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l’innovazione
tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l’innovazione
tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza opera senza rimborsi spese o compensi per
i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso a qualsiasi titolo il
trattamento economico di missione; dal presente articolo non possono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
CAPO II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI,
LIBRI E SCRITTURE
SEZIONE I
(Documento informatico)
ART.
17
(Documento informatico)
(art. 8, commi 1, 2, 3, 4, dpr 445).
1. Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle disposizioni del presente decreto ed alle regole tecniche di
cui all’articolo 72.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale
della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 72 che garantiscano l’identificabilità
dell’autore e l’integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale
dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 72.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
ART. 18
(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)
(art. 10 + 29-quater dpr 445).
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia
prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del
dipositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia
data prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di
tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un
certificatore stabilito nella Comunità europea,
in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la
Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi
di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
delegato per l’innovazione e le tecnologie.
ART. 19
(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
(art. 9, comma 1, 2 4, dpr 445 – il comma 3 è contenuto
nel capo sull’accesso)
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di
produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di
dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e
telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati
in origine su altro tipo di supporto, sostituiscono ad ogni effetto di
legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale
è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento
proprio dell’amministrazione di appartenenza mediante l’utilizzo della
firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 72.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
sono definite ai sensi dell’articolo 72 di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali, nonché, d’intesa con la Conferenza
unificata e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 20
(Copie di atti e documenti informatici)
(dpr 445, art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 5).
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole
“riproduzioni fotografiche” è inserita la parola: “, informatiche”.
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi
a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione
di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli
atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad
essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia,
una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali
non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal
responsabile della conservazione mediante l’utilizzo della propria firma
digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 72.
5. Le copie su supporto informatico di documenti,
originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 72.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 3 esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell’originale formato su supporto cartaceo uando richieste ad ogni
effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell'articolo 72, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
SEZIONE II
(Firme elettroniche e certificatori)
ART. 21
(Firma digitale)
(art. 23 dpr 445).
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad
un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta
o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72,
la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.
ART. 22
(Firma autenticata)
(art. 24, commi 1, 2, 3 e 4 dpr 445).
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703
del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo
di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua identità personale, della
validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in
contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di
firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia
di cui all’articolo 21, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto,
il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 5.
ART. 23
(Certificatori)
(art. 26 dpr 445).
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in
un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di
autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i
loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione,
devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno
dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione
dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori
accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione
europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme
tecniche di cui all'articolo 72, e si applicano le rispettive norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.
ART. 24
(Certificatori qualificati)
(art. 27 dpr 445).
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati
qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 25.
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e
finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze
specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi
forniti, in particolare della competenza a livello
gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle
firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza
appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente
decreto e le regole tecniche di cui all'articolo 72;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di
gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma
protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e
crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza
riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi
dello schema nazionale di cui all'articolo 32;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la
sicurezza nella generazione delle chiavi private
nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare,
prima dell'inizio dell'attività, anche in
via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA,
attestante l'esistenza dei presupposti
e dei requisiti previsti dal presente decreto.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata
di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente decreto
e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
ART. 25
(Certificati qualificati)
(art. 27-bis dpr 445).
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato
è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del
certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore
che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato
come tale e codice fiscale del
titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati
peculiari, come codici o chiavi crittografiche
pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti
ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo
di validità del certificato;
g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha
rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta
salva la possibilità di utilizzare uno
pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito
il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato
dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo
codice identificativo, quale ad esempio un codice di
sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal
titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti
allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o
il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di
rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo
29, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei
contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente
ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente
al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto
delle informazioni di cui al presente articolo.
ART. 26
(Accreditamento)
(art. 28 dpr 445).
1. I certificatori che intendono conseguire il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in
termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso
il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui
all'articolo 27 ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel
medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile
della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della emissione dei certificati e della gestione del registro dei
certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un
capitale sociale non inferiore a quello
necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei
rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla
amministrazione e dei componenti degli organi preposti al
controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche
ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso una
sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico,
tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche
in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in
questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come
tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi
del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
n. 1999/93/CE.
ART. 27
(Responsabilità del certificatore)
(art. 28-bis dpr 445).
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un
certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del
certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo,
del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni
necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i
certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del
certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati
o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la
verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi
in cui il certificatore generi entrambi;
d) sull’adempimento
degli obblighi a suo carico previsti dall’articolo 31.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un
certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che
facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per
effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non
tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle
regole tecniche di cui all’articolo 72, salvo che provi d'aver agito
senza colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso
ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il
certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel
processo di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’articolo 72. Il certificatore non è responsabile
dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i
limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
ART. 28
(Vigilanza sull'attività di certificazione)
(art. 29 dpr 445).
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.
ART. 29
(Obblighi del titolare e del certificatore)
(art. 29-bis dpr 445).
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno
ad altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la
diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo
26, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della
persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato
elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui
all'articolo 72, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a
cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal
richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 72;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e
sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche
e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse
sulla base del servizio di certificazione;
f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei
dati personali, ai sensi dell'articolo
29, comma 9, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni;
g) non rendersi depositario di dati per la creazione della
firma del titolare;
h) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e
della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da
parte del titolare o del terzo dal quale derivino
i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione
del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di
sospetti abusi o falsificazioni, secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 72;
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e
sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca
e sospensione dei certificati elettronici sicuro
e tempestivo;
l) assicurare la precisa determinazione della data e
dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati
elettronici;
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
informazioni relative al certificato qualificato almeno per dieci anni
anche al fine di fornire prova della certificazione
in eventuali procedimenti giudiziari;
n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma
del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di
certificazione;
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le
informazioni utili ai soggetti che
richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli
esatti termini e condizioni relative
all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso,
l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di
reclamo e di risoluzione delle controversie;
dette informazioni, che possono essere
trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed
essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il
certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del
registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le
persone autorizzate possano effettuare inserimenti e
modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i
certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei
casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa
rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di
sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono
essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile dell’identificazione
del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se
tale attività è delegata a terzi.
5. I dati personali raccolti per il rilascio dei
certificati qualificati sono sottoposti alla disciplina in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
ART. 30
(Uso di pseudonimi)
(art. 29-ter dpr 445).
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può
riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo,
qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il
certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per
almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
ART. 31
(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per
altri soggetti qualificati)
(art. 29-quinquies dpr 445).
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di
documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio
dei certificati qualificati avendo a
tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale
attività può essere svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di
categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati
rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati
soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei
quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di
terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo
la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di
documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna
amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui
all'articolo 72.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico
ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione
ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di
cui all’articolo 72, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di
volta in volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti
dai rispettivi ordinamenti.
4. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure informatiche e strumenti software
per la verifica delle firme
digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo
72.
ART. 32
(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della
firma)
(art. 29-sexies dpr 445 + art. 10 d.lgs. 10).
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da
garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia
protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare
dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1
devono garantire l'integrità dei documenti a cui la firma si riferisce. I
documenti devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione
della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma
della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all’articolo 72 .
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle
firme apposte con procedura automatica. L’apposizione di firme con
procedura automatica è valida se l’attivazione della procedura medesima
è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda
palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato
automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla
valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale
per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei
dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti
dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in
base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri
delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle
finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i
centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo
schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al
settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei
dispositivi per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto
dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se
certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro
e notificato ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
ART. 33
(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
(art. 29-septies dpr 445).
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del
certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare
o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità
previste nel presente decreto;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative
della capacità del titolare o di abusi
o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere
revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui
all'articolo 72.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere
attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste
nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.
ART. 34
(Cessazione dell'attività)
(art. 29-octies dpr 445).
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende
cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di
cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei
certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti
al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica
contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o l'annullamento della stessa.
L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la
revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro
depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione
dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui
all'articolo 28 , comma
6.
SEZIONE III
(Contratti, pagamenti, libri e scritture)
ART. 35
(Pagamenti informatici)
(art. 12 dpr 445).
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 72 di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e la Banca d'Italia.
ART. 36
(Libri e scritture)
(art. 13 dpr 445).
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi
quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del
presente decreto e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 72.
CAPO III
SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI E
DEI PROCEDIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SEZIONE I
(Gestione del procedimento e dei documenti)
ART. 37
( Procedimento e
fascicolo informatico)
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ai sensi del presente decreto.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento
può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i
dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità
per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte e secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle
amministrazioni medesime
ART. 38
(Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee
risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente decreto e le regole
tecniche di cui all’articolo 72.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di
documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti
necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri
decreti, fissa la data a decorrere dalla quale gli albi, gli elenchi, i
pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati,
qualità personali e fatti sono tenuti dalle pubbliche amministrazioni su
supporto informatico.
ART. 39
(Requisiti del sistema per la gestione dei documenti)
(artt. 52 e 65 del D.P.R. 445)
1. Il sistema per la gestione dei documenti include il
sistema di gestione informatica dei documenti, il sistema di conservazione
informatica dei documenti, il sistema di trasmissione interna alle
amministrazioni dei documenti informatici.
2. Il sistema di gestione informatica dei documenti deve:
a) presentare requisiti di sicurezza ed integrità;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata ed in uscita quale momento del
processo di gestione dei flussi documentali;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra
ciascun documento formato o ricevuto dall’amministrazione ed il
fascicolo, il procedimento e gli altri documenti cui esso è associato;
d) consentire il reperimento delle informazioni
riguardanti i documenti registrati, il fascicolo, il procedimento ed il
relativo responsabile;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso
alle informazioni del sistema documentale da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali;
f) garantire la corretta classificazione ed organizzazione
dei documenti nell’ambito del sistema di archiviazione adottato;
g) fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio;
h) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per
la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni, anche al fine
di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi;
i) gestire i flussi di lavoro dei documenti in relazione
ai procedimenti amministrativi;
l) garantire la conservazione permanente dei fascicoli e
dei documenti informatici nel rispetto della vigente normativa in materia
di obblighi conservativi e archiviazione storica dei documenti.
SEZIONE II
(Gestione informatica dei documenti e protocollo
informatico)
ART. 40
(Gestione informatica dei documenti)
1. La gestione dei documenti formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, dalle stesse utilizzati è effettuata
mediante sistemi informatici.
2. Il sistema di gestione informatica dei documenti è
realizzato in conformità delle regole tecniche di cui all’articolo 48
in modo da assicurare la sicurezza e l’integrità del sistema e dei
documenti in esso contenuti; il sistema deve inoltre consentire l'accesso
alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel
rispetto delle disposizioni in materia procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché in materia di
protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni centrali adottano un
manuale per la gestione del sistema documentale.
4. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali, nel
proprio ambito, possono adottare un manuale per la gestione del sistema
documentale.
ART. 41
(Aree organizzative omogenee)
1. Le pubbliche amministrazioni individuano, nell’ambito
delle unità organizzative dell’amministrazione, aree organizzative
omogenee (di seguito AOO) che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato,
degli stessi servizi per la gestione informatica dei documenti e del
protocollo.
2. Le pubbliche amministrazioni assicurano nel proprio
ambito criteri uniformi di classificazione e archiviazione dei documenti.
3. Ciascuna AOO, nella propria autonomia organizzativa,
assicura la gestione informatica dei documenti affidandola a personale in
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistiche acquisita a seguito di processi di formazione definiti
secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente. Ad ogni
documento è attribuito un identificativo, proprio dell’area
organizzativa omogenea associato ad una sequenza progressiva, rinnovata ad
ogni anno solare.
ART. 42
(Registrazione di protocollo)
(art. 53, commi 1, 2).
1. La registrazione di protocollo è la memorizzazione di
informazioni, registrate in forma non modificabile e non duplicabile, e
relative ad ogni documento ricevuto o spedito su qualsiasi tipo di
supporto, sul registro di protocollo.
2. La registrazione di protocollo è costituita almeno
dalle seguenti informazioni relative al documento ricevuto o spedito:
-
numero di protocollo del documento generato
automaticamente dal sistema di protocollo;
-
data di registrazione di protocollo assegnata
automaticamente dal sistema di protocollo;
-
mittente per i documenti ricevuti o destinatari per i
documenti spediti;
-
oggetto del documento;
-
data e protocollo del documento ricevuto se
disponibili;
-
impronta del documento informatico.
3. Il sistema deve consentire la produzione del registro
di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con
l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso
giorno.
4. Le informazioni concernenti la registrazione di
protocollo possono essere annullate esclusivamente secondo la procedura
prevista nelle regole tecniche di cui all’articolo 48.
5. Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare
la normale procedura informatica le operazioni di registrazione di
protocollo sono effettuate sul registro di emergenza.
ART. 43
(Segnatura di protocollo)
(art. 55, comma 1 solo in parte).
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o
l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso; essa
consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Essa è
effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di
protocollo.
2. La segnatura di protocollo è costituita almeno dalle
seguenti informazioni:
a) il numero progressivo del protocollo;
b) la data di protocollo;
c) l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione
o dell’AOO competente.
ART. 44
(Procedure di salvataggio e conservazione)
(art. 62 commi 2 e 3, art. 70 dpr 445).
1. È consentito il trasferimento delle informazioni di
protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti
conclusi su qualsiasi tipo di supporto informatico.
2. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per
ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione
delle informazioni da conservare acquisite con le versioni precedenti.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A
tal fine, la riproduzione delle informazioni del protocollo è effettuata
con adeguata cadenza ed in relazione all’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, secondo le procedure di conservazione e
sostituzione previste nelle regole tecniche di cui all’articolo 72.
ART. 45
(Regole tecniche per il protocollo informatico e per la
gestione informatizzata dei documenti)
(art. 66 dpr 445)
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni per le operazioni di registrazione di protocollo, per le
caratteristiche della segnatura di protocollo, per la predisposizione del
manuale di gestione, per le procedure di salvataggio e conservazione dei
documenti, e per la gestione dei documenti sono stabilite con decreto ai
sensi dell’articolo 72 di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali.
SEZIONE III
(Conservazione informatica dei documenti)
ART. 46
(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni)
(art. 51 comma 3 dpr 445).
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di
sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto
delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 72.
ART. 47
(Riproduzione e conservazione dei documenti)
(art. 6, commi 1,2 (modificati) 3 e 4 dpr 445)
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la
riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei
documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo dei documenti
medesimi, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
72 ed in funzione dei principi stabiliti dal presente decreto e delle
finalità di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le
esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo
permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche
amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.
ART. 48
(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici
garantisce:
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato
il documento e dell’amministrazione o dell’AOO di riferimento;
b) l’integrità del documento;
c) la leggibilità dei documenti e delle informazioni
identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione
originari.
SEZIONE IV
(Trasmissione informatica dei documenti)
ART. 49
(Trasmissione informatica dei documenti)
(articolo 43, comma 6 del 445 + art. 14 dpr 445, anche
come modificato dal dpr posta certificata ).
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso
il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere
seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato dal mittente se trasmesso, e si intende consegnato al
destinatario, se disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
ART. 50
(Trasmissione dei documenti attraverso la posta
elettronica nelle pubbliche amministrazioni)
1. Le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni,
avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia
verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero se è comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole tecniche di cui all’articolo 72;
d) ovvero se trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica
ggmm 2004, n. xx.
3. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto le pubbliche amministrazioni provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2004, n. xx, per ciascun
registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni
tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme
in materia di protezione dei dati personali.
ART. 51
(Posta elettronica certificata)
(art. 14, commi 2 e 3 dpr 445)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica ggmm 2004, n. xx.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale
alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
3. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle
disposizioni del presente codice e conformemente alle regole tecniche di
cui all’articolo 72, sono opponibili ai terzi.
ART. 52
(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica)
(art. 17 dpr 445).
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in
forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa
indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente decreto, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del
mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
CAPO IV
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN
RETE
SEZIONE I
(Dati delle pubbliche amministrazioni)
ART. 53
(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano
salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti e le norme in materia di protezione dei dati personali.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione
è utilizzabile da un’altra pubblica amministrazione nei limiti dell’esercizio
delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa sulla tutela della
riservatezza e salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati
costruisce, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al
decreto legislativo ggmm2004, n. xxx.
ART. 54
(Sicurezza dei dati)
1. Le norme di sicurezza di cui all’articolo 10 comma 6,
garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità
e la riservatezza dei dati
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
devono essere custodite e controllate con modalità tali da ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
ART. 55
(Accesso telematico ai dati e documenti pubblici)
1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedure è
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del
presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai
documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di
accesso sono pubblicati su pubblici siti accessibili per via telematica.
ART. 56
(Caratteristiche dei siti)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di usabilità,
reperibilità, accessibilità anche da parte delle persone disabili,
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,
semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
2. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le
regioni e gli enti locali affinché realizzino siti istituzionali con le
caratteristiche di cui al comma 1.
ART. 57
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali
contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio di livello
dirigenziale non generale, nonché il settore dell’ordinamento giuridico
riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche
normativi di riferimento;
b. l’elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio
di livello dirigenziale non generale, la durata di ciascun procedimento,
ed il nome del responsabile del procedimento secondo quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti corredati dalla normativa di riferimento;
c. le scadenze e le modalità di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 8
agosto 1990, n. 241;
d. l’elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di
posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica ggmm 2004, n. xx;
e. le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra pubblicazione prevista dalla legge
7 giugno 2000, n. 150;
f. l’elenco di tutti i bandi di gara, sottoscritti
digitalmente;
g. l’elenco dei
servizi forniti in rete ai sensi dell’articolo 65.
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti
realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto
3. I dati pubblici pubblicati sui siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di
identificazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei
quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
ART. 58
(Moduli e formulari)
(art. 9, comma 3 dpr 445).
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della
documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di
legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o
i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati
resi noti non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono
essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti.
SEZIONE II
(Fruibilità dei dati)
ART. 59
(Nozione di fruibilità di un dato)
1. Per fruibilità di un dato si intende la possibilità
di utilizzare il dato anche trasferendolo nei propri sistemi informativi
automatizzati.
2. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo
ad un altro non modifica la titolarità del dato.
ART. 60
(Limiti e modalità della fruibilità del dato)
1. Le pubbliche amministrazioni, con le esclusioni di cui
all’articolo 2, comma 6 e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, rendono accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni i dati di cui siano titolari quando l’utilizzazione del
dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione
richiedente.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro
convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano
titolari.
3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni
finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati, tra le
pubbliche amministrazioni centrali e tra queste e le Regioni e le
autonomie locali.
ART. 61
(Dati territoriali)
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente localizzata.
2. E’ istituito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di
definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati
territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con
le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto
legislativo ggmmaaaa, n. xx.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello
nazionale, regionale e locale, presso il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione è istituito il Repertorio nazionale dei
dati territoriali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegat o per
l’innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole
tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, sono
definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del
repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di
prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la
formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti
dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per
l’utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e
locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né
alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli
eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle
amministrazioni direttamente interessate.
ART. 62
(Base di dati di interesse nazionale)
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è
utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle
proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative
vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per
ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che garantisce
l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali
sistemi informativi è attuata secondo le regole tecniche sul sistema
pubblico di connettività di cui all’articolo xx del decreto legislativo
gg mm 2004, n. xxx
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione
e le tecnologie di concerto con i Ministri di volta in volta interessati,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto
sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione
operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del
sistema informativo di cui al comma 2.
ART. 63
(Delocalizzazione dei registri informatici)
1. Fermo restando il termine previsto di cui all’articolo
38, comma 2, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del
presente decreto, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 72,
nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice
civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in
luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.
SEZIONE III
(Servizi in rete)
ART. 64
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di
valutazione di efficacia, economicità ed utilità, tenendo comunque
presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale
destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di
disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e
realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle
esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del
procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado
di soddisfazione dell’utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare
i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli
adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i
procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali pubblicano sul
proprio sito istituzionale l’elenco dei servizi forniti in rete già
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi
previsti per l’attivazione medesima.
ART. 65
(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni)
(art. 12 d.lgs. 10/2002)
1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale
dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione
informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso
ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione
informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti
consentano l’identificazione stessa. L’accesso con carta d’identità
elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito
indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole
amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle
finanze e dalle Agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d’intesa con la
Conferenza unificata è fissata la data, comunque non successiva al 31
dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l’accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti
diversi dalla firma digitale, dalla carta d’identità elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi.
ART. 66
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica)
(art. 38 comma 2 e art. 23, comma 5 dpr 445)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38 del decreto
del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, . 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta
nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all’articolo 65, comma 2, nei
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente e fermo restando il disposto dell’articolo 65, comma
3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le
modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all’articolo 65, comma 3 non è
più consentito l’invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di
cui al comma 1, lettera c).
SEZIONE IV
(Carte elettroniche)
ART. 67
(Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei
servizi)
(art. 36, commi 1,2, 3, 4, 5, 6 dpr 445)
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio,
della carta d'identità elettronica, e dell’analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per
la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite
uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
3. La carta d’identità elettronica e l’analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno, possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma
1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche
per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di
riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono
o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale
dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di identificazione
in rete per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole
tecniche ai sensi dell’articolo 72 di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della
carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e
della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con
modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale
dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
CAPO V
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SEZIONE I
(Modalità di sviluppo ed acquisizione)
ART. 68
(Sviluppo delle tecnologie innovative)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti
ad alto contenuto di innovazione tecnologica possono selezionare uno o
più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base di
gara le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere
tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a
partecipare, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto
selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
ART. 69
(Analisi comparativa delle soluzioni)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge
7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi
informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
-
sviluppo di programmi informatici per conto e a spese
dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla
stessa amministrazione committente;
-
riuso di programmi informatici sviluppati per conto e
a spese di amministrazioni;
-
acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
-
acquisizione di programmi informatici a codice
sorgente aperto;
-
acquisizione mediante combinazione delle modalità di
cui alle lettere precedenti.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni
informatiche che assicurino 1'interoperabilità e la cooperazione
applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in
più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano
peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un
formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
SEZIONE II
(Riuso)
ART. 70
(Riuso dei programmi informatici)
(Art 25 legge n. 340/2000)
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie
esigenze, salvo motivate ed eccezionali ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici
di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i
programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione
siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti
per l’acquisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano
la proprietà dei programmi ai fini del riuso.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici
sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono
includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle
caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a
vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di
altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni.
Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la
prestazione dei servizi indicati.
ART. 71
(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)
1. Il CNIPA valuta e rende note applicazioni tecnologiche
realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di
altre pubbliche amministrazioni.
2. Le amministrazioni che intendono acquisire programmi
applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle
applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1,
motivandone l’eventuale mancata adozione.
CAPO VI
REGOLE TECNICHE
ART. 72
(Regole tecniche)
(art. 8, comma 2 dpr 445 modificato)
1. Le regole tecniche previste nel presente decreto sono
dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in
volta indicate nel presente decreto e sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le
regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all’articolo
xx del decreto legislativo gg mm 2004, nn….
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente
decreto restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche
adottate ai sensi del presente articolo.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
ART. 73
(Norme transitorie per la firma digitale)
(art. 11, comma 1, d.lgs. 10/2003)
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su
certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già
tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su
certificati rilasciati da certificatori accreditati.
ART. 74
(Aggiornamenti)
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in
modo esplicito mediante l’indicazione specifica di quelle da abrogare,
derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi,
incidenti sulle materie oggetto di riassetto con il presente decreto, sono
attuati mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni in esso
contenute.
ART. 75
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere b), n), r), s), t),
u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);
2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23;
24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater;
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6; 38, comma 2; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63;
64; 65; 66; 70 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A).
c) l’articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b) della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
2. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere b),
n), r), s), t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii),
ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis;
29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 38, comma 2; 50; 51; 52;
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si
intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
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