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Firme Elettroniche

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17 giugno 2003

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, la n. 138 del 17 giugno 2003, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137, del 7 aprile 2003, che modifica il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (DPR 445/2000), adeguando tutta la parte relativa alla firma digitale alla normativa europea (Direttiva Europea 1999/93/CE), a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10". 

Le modifiche introducono nell'ordinamento italiano la firma elettronica, definita come un qualunque metodo di autenticazione informatica. L'autenticazione è la possibilità di attribuire ad una persona un insieme di dati in forma elettronica. Una email con l'indicazione del mittente è un esempio di firma elettronica semplice. Tale firma è legalmente valida e la rilevanza come prova in sede di giudizio viene valutata liberamente dal giudice

"Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza".

Esistono delle tipologie più sicure di firma elettronica, ed in particolare:

  • La Firma Elettronica avanzata: "la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati";

  • La Firma Elettronica Qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

  • La Firma Elettronica Qualificata rilasciata da un certificatore accreditato: la firma elettronica qualificata rilasciata da un certificatore accreditato in Italia (iscritto nell'elenco AIPA/MIT) ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea. Corrisponde alla firma digitale italiana, e fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dei documenti firmati. Tutte le istanze inviate alla Pubblica Amministrazione con questa firma sono valide.

 

 

 


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