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17 giugno
2003
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di
oggi, la n. 138 del 17 giugno 2003, il Decreto
del Presidente della Repubblica n. 137, del 7 aprile 2003, che modifica
il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (DPR
445/2000), adeguando tutta la parte relativa alla firma digitale alla
normativa europea (Direttiva
Europea 1999/93/CE), a norma dell'articolo
13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10".
Le modifiche introducono nell'ordinamento
italiano la firma elettronica, definita come un qualunque metodo di
autenticazione informatica. L'autenticazione è la possibilità di
attribuire ad una persona un insieme di dati in forma elettronica. Una
email con l'indicazione del mittente è un esempio di firma elettronica
semplice. Tale firma è legalmente valida e la rilevanza come prova in
sede di giudizio viene valutata liberamente dal giudice
"Il documento informatico, sottoscritto
con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta.
Sul piano probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza".
Esistono delle tipologie più sicure di firma
elettronica, ed in particolare:
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La Firma Elettronica avanzata: "la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati";
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La Firma Elettronica Qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma;
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La Firma Elettronica Qualificata
rilasciata da un certificatore accreditato: la firma elettronica
qualificata rilasciata da un certificatore accreditato in
Italia (iscritto nell'elenco AIPA/MIT) ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea.
Corrisponde alla firma digitale italiana, e fa piena prova fino a
querela di falso della provenienza dei documenti firmati. Tutte le
istanze inviate alla Pubblica Amministrazione con questa firma sono
valide.
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