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Documenti Elettronici


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La Circolare Ministeriale

7 aprile 2005

Dal primo gennaio 2006 Documenti elettronici per tutti.

Il Parlamento italiano ha deciso che la fase sperimentale della Carta di identità Elettronica (CIE), durata quasi cinque anni, si è conclusa positivamente, e che dal prossimo primo gennaio 2006 si dovrà passare alla fase operativa, con il rilascio dei documenti elettronici a chiunque ne faccia richiesta.

Infatti la legge 31 marzo 2005 n. 43, GU. n. 75, all'articolo 7-vicies ter (Rilascio documentazione in formato elettronico), comma 2, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, "la carta d'identità su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno".

Lo stesso articolo 7-vicies della legge 31 marzo 2005 n. 43, dispone inoltre che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2006, anche altri documenti siano rilasciati in formato elettronico (il visto, il permesso di soggiorno, il passaporto), in conformità a regolamenti definiti dalla comunità europea.

I comuni che non sono ancora pronti dovranno quindi accelerare i tempi per realizzare le postazioni di emissione della CIE e per fare in modo che la carta elettronica possa essere utilizzata per l'accesso sicuro ai propri sistemi informativi.

L’Associazione Nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) ha evidenziato le  grandi difficoltà che i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, stanno incontrando nell’adeguarsi alla normativa, sia per i costi da sostenere, sia per la mancanza di adeguate professionalità necessarie alla gestione dei nuovi processi, sia infine per i tempi molto stretti.

Il Ministero dell’Interno ha comunque confermato le scadenze in oggetto, ha emanato una circolare attuativa (la Circolare n. 20 del  18/04/2005), che ribadisce che tutti i comuni italiani hanno "l'obbligo di provvedere, entro il 31.10.2005, alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice Nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro Nazionale per i servizi demografici (CNSD) e alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione, secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'Interno".

Il Ministero dell'Interno è disponibile a fornire agli enti locali il supporto necessario per far fronte alle scadente, anche sollevando  i Comuni dagli oneri relativi all’acquisizione, installazione e manutenzione delle postazioni necessarie ed alla formazione del personale.

 

Un impegno non banale se si pensa che si aggiunge ad altri obiettivi che, secondo il governo, dovrebbero realizzarsi sempre a partire da gennaio2006, e che sono di seguito riassunti:

  1. Carta di identità: rilasciata solo in formato elettronico (sia per il primo rilascio che per la richiesta di rinnovo, legge 43/2005, art. 7 vicies comma 2). I sindaci sono stati allertati con Circolare del Ministero degli Interni n. 20/2005.

  2. Codice delle Pubbliche Amministrazioni Digitali: entra in vigore il primo gennaio 2006. Prevede, fra l'altro, per tutte le Pubbliche Amministrazioni gli obblighi di:

    1. Formare "gli originali dei propri documenti con mezzi informatici" (art. 40, comma 1 -  "la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria"  - art. 40, comma 2) e gestire i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione (procedimento e fascicolo informatico, art. 41). I documenti informatici vanno adeguatamente conservati (art. 44), devono essere trasmessi per posta elettronica certificata (art. 48) e la loro autenticità deve essere garantita (art. 47) dalla firma elettronica qualificata oppure dai sistemi di autenticazione del protocollo informatizzato o della posta elettronica certificata, o in altri modi previsti dalla legge (ad esempio dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 "Sistema pubblico di connettività), assicurandosi di limitare il contenuto alle informazioni "indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite" (art. 46), e di garantire comunque la segretezza dei contenuti (art. 49).

    2. garantire la disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni e la loro accessibilità attraverso le tecnologie dell'informazione, secondo formati e attraverso sistemi applicativi conformi alle regole tecniche di interoperabilità previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 "Sistema pubblico di connettività (art. 50) e dalle regole tecniche di sicurezza previste dall'articolo 71 del codice stesso (art. 51). I moduli, i formulari ed ogni documento non reso disponibile "non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari" (art. 57).

    3. Garantire l'accesso ai servizi erogati in rete tramite la Carta di Identità Elettronica e/o la Carta Nazionale dei Servizi (art. 64, 65).

    4. "Trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa" (art. 11, comma 2) per la costituzione del "registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese" (art. 11, comma 1), seguendo specifiche modalità di connessione informatica (art. 11, comma 3), da realizzarsi "nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42" (art. 10, comma 4).

  3. Avvio di Progetti per l'attuazione del Sistema Pubblico di Connettività, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni).

 



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