Regio Decreto 25 gennaio 1900, n. 35
Approvazione del regolamento per gli Uffici di registratura e di archivio
delle Amministrazioni centrali
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1900, n. 44
Disposizioni generali
Art. 1
Negli Uffici di registratura e di archivio si provvede alla
registrazione, alla spedizione ed alla conservazione degli atti.
Art. 2
Hanno un Ufficio di registratura e d’archivio le Direzioni
generali e le altre grandi ripartizioni che a queste corrispondono, le
Ragionerie centrali, le Segreterie di gabinetto. Possono averlo gli Uffici che
trattano del personale.
I protocolli generali sono soppressi.
Art. 3
Nessun altro Ufficio di registratura e d’archivio sarà
istituito, tranne che temporaneamente per Commissioni straordinarie o per Uffici
distaccati dall’Amministrazione principale.
II.
Ricevimento degli atti
Art. 4
I dispacci, le lettere ed i pieghi indirizzati
all’Amministrazione sono aperti da un ufficiale appositamente incaricato.
Art. 5
Spetta a questo ufficiale da ricevuta alla Posta degli
oggetti raccomandati od assicurati.
Art. 6
I pieghi o pacchi che, per lo stato cattivo dei sigilli e
degli involti, facessero temere danni o mancanze, saranno aperti in presenza di
testimoni.
Art. 7
Una cassetta vicino all’ingresso dei Ministeri accoglie i
ricorsi portati dagli interessati: essa sarà vuotata ogni giorno a cura
dell’ufficiale incaricato dell’apertura dei dispacci, che ne conserverà la
chiave.
Art. 8
Soltanto i ricorsi contenenti carte rare o preziose, delle
quali fosse giusto di dar ricevuta, potranno essere consegnati all’ufficio
suddetto, personalmente.
Art. 9
All’incaricato dell’apertura dei dispacci saranno
consegnati gli atti che gli ufficiali giudiziari dovessero intimare
all’Amministrazione.
Art. 10
I dispacci, le istanze, le lettere, i ricorsi sono bollati e
trasmessi sollecitamente alla registratura. Col bollo si imprime la data
dell’arrivo e si designa lo spazio della successiva registrazione.
Art. 11
Le carte dichiarate o riconosciute urgenti e quelle intimate
dagli ufficiali giudiziari, prima di passare alla registratura, sono presentate
al capo dell’Amministrazione il quale ordinerà ciò che sia da fare.
Art. 12
Altrettanto sarà praticato per quelle che i mittenti
dichiarano riservate o per qualsiasi ragione debbano essere tenute con cautele
particolari.
Art. 13
I dispacci, le lettere, le istanze, che accompagnano monete,
oggetti preziosi, carte di credito al portatore, sono da chi li riceve
presentati all’economo o cassiere perché assuma la custodia dei valori,
accusandone ricevuta in apposito registro e sui fogli di accompagnamento.
III
Classificazione degli Atti
Art. 14
Gli atti arrivati sono ripartiti in tanti titoli
d’archivio quante sono le materie principali dello stesso servizio
amministrativo.
I titoli vanno divisi in classi e queste possono
essere suddivise in sottoclassi.
Art. 15
Ad ogni titolo corrisponde un registro di protocollo ed una
serie di atti in archivio.
Art. 16
I titoli, le classi e le sottoclassi sono stabilite dal
Titolario degli atti, che sarà approvato con decreto ministeriale e non sarà
variato se non per assoluta necessità (modello A)
Art. 17
Cogli atti che perdono valore nel decorso del tempo si
costituiscono classi particolari, per eliminarle poi senza bisogno di nuovo
esame e senza pericolo di errore.
Art. 18
Ciascun titolo ha una classe di affari generali e di massima;
una di affari collettivi; ed una di miscellanea. Apparterranno all’ultima
quelli soltanto che non trovassero sede in alcun’altra.
Art. 19
Gli atti pei quali non fosse costituita una classe, o la
classificazione dei quali fosse dubbia, sono attribuiti ad un ufficio solo, onde
evitare contrasti di competenza e provvedimenti contradditori.
IV
Registri di Protocollo
Art. 20
Le pagine del protocollo (modello B) sono stampate, alte
centimetri 45, larghe 35, numerate e contrassegnate, prima di essere scritte, da
un bollo particolare, custodito da capo dell’amministrazione.
Art. 21
I fogli del protocollo sono rilegati in volumi, sul dorso dei
quali verrà fatta menzione del titolo, dell’anno, e dei numeri primo ed
ultimo delle registrazioni.
Art. 22
Le registrazioni si eseguiscono con carattere nitido, senza
raschiature: i nomi delle persone e degli enti, che dànno causa all’affare,
sono scritti con lettere più alte ed apparenti.
Art. 23
Le registrazioni seguono il numero ordinale progressivo, che
si rinnova ogni anno. I protocolli delle ragionerie potranno cominciare col 1°
luglio e durare per tutto l’esercizio finanziario.
Art. 24
Si registra l’atto principale - (dispaccio, lettera,
istanza, ricorso) di ogni comunicazione. Si registrano i telegrammi quando
contengono un ordine od una risoluzione, ed i rescritti coi quali si dichiara
finito un affare colla formola: agli atti.
V
Registrazione degli Arrivi
Art. 25
Gli atti, dopo il primo di ciascun affare, possono essere
registrati o per data o per affare o per provenienza. Si può cioè prenderne
nota sul registro di protocollo secondo l’ordine di arrivo (modello B), ovvero
notare di seguito quelli che concernono il medisimo affare, o che provengono
dallo stesso ufficio (modello C).
Art. 26
Nei protocolli per data, ogni registrazione ha un numero
diverso; in quelli per affari o per uffici, ogni affare od ufficio ha un numero
comune a tutti gli atti, e può avere un sottonumero per ciascuna registrazione.
Art. 27
I protocolli per data, in cui ogni casella serve ad un atto,
possono divenire protocolli per affari, attribuendo agli atti dello stesso
affare più caselle vicine quante si presumono necessarie alle registrazioni
successive, salvo il rinvio ad altre pagine, ogniqualvolta il numero delle
caselle non corrispondesse al bisogno.
Art. 28
I protocolli per affari saranno preferiti per gli atti del
personale e per tutti quelli che traggono il nome dalla persona anzichè
dall’oggetto.
Art. 29
Sopra ogni atto registrato, accanto alla data dell’arrivo
già impressa, si indica il protocollo e si trascrive il numero della
registrazione.
Art. 30
Non si registrano in arrivo i giornali, i libri, i
bollettini, i lavori periodici, le note delle somministrazioni, ed in generale
ciò che spetta alla biblioteca, all’economato, alla cassa.
Art. 31
Neppure si registrano le ricevute delle circolari e delle
comunicazioni identiche fatte a più uffici contemporaneamente, bastando che
l’arrivo sia notato sulla copertina del fascicolo che le contiene.
Art. 32
Gli atti in contravvenzione alla legge sul bollo sono
registrati, ma si restituiscono ai mittenti, o direttamente, o col mezzo dei
sindaci dei comuni con una formula stampata indicante la irregolarità, sentito
il capo dell’ufficio al quale l’affare si riferisce.
Art. 33
Degli atti relativi a più affari si faranno tanti estratti
quanti sono gli affari, e ciascun estratto sarà collocato nel fascicolo al
quale spetta, con ricordo dell’altro in cui si conserva l’atto originale.
VI
Formazione dei fascicoli
Art. 34
Gli atti registrati e classificati sono mandati subito
all’archivio per la formazione del fascicolo. Chiamasi fascicolo la riunione
ordinata per data o per numero degli atti ricevuti e spediti pel medisimo
affare.
Art. 35
Ogni fascicolo ha una coperta di carta forte, di colore
diverso per le diverse classi, alta centimetri 36, larga 28 ed ha un numero
d’ordine che rende fissa la sua posizione in archivio.
Art. 36
Il numero d’ordine dei fascicoli è dato dal repertorio,
cioè dall’elenco dei fascicoli via via formati, per ogni classe, dal medesimo
titolo di archivio (modello D). Ogni fascicolo nuovo assume il numero seguente a
quello dell’ultimo fascicolo indicato. Nei protocolli per affari il numero
della prima registrazione è necessariamente il numero del fascicolo.
Art. 37
Se l’atto è il primo di un affare, si formerà con esso un
fascicolo nuovo: se ebbe precedenti si unirà al fascicolo che lo contiene.
Art. 38
Sulla copertina del fascicolo, oltre alle indicazioni
richieste dalla formola (modello E), si noteranno gli atti che vi saranno
inseriti, riferendo, di ciascuno, la data, l’ufficio e il numero di
registrazione.
Art. 39
Se il fascicolo fosser fuori d’archivio, sarà cura
dell’archivista di cercarlo e di aggiungervi gli atti arrivati: se avesse data
anteriore all’anno corrente, sarà portato fra quelli dell’anno,
ricordandone il trasferimento sul repertorio e contro l’ultima registrazione
in protocollo colle parole:
"passato al N......... dell’anno
........".
Art. 40
Negli affari che si dicono di personale, ogni persona ha un
fascicolo che dura quanto la persona, e la segue negli eventuali passaggi suoi
da una ad altra amministrazione.
Art. 41
I fogli saranno collocati nei fascicoli in guisa che il più
recente si vegga primo: saranno ripartiti in più fascicoli ogni qualvolta la
quantità ne renda incomodo l’uso o nuoccia alla buona conservazione.
Art. 42
Una o due volte al giorno, in ore stabilite, gli atti
registrati, divisi nelle classi rispettive, sono trasmessi, coi loro fascicoli,
i capi degli uffici.
VII
Trascrizione
Art. 43
La carta per la scrittura degli atti sarà di buono impasto,
bene incollata e tale da resistere al tempo e conservare nitidamente i
caratteri.
Sarà di filo quella per le leggi, pei decreti, pei mandati,
pei dispacci di maggiore importanza.
Art. 44
Quattro saranno le dimensioni dei fogli da scrivere:
la prima per le lettere di gabinetto (centimetri 12 x 20;
la seconda pei dispacci (minute o copie) uguale alla carta
bollata (centimetri 21 x 31);
la terza pei decreti ministeriali (centimetri 24 x 34);
la quarta pei decreti reali e per le leggi (centimetri 25 x
38).
Art. 45
Le relazioni che accompagnano i decreti saranno scritte su
carta di formato uguale a quello dei decreti medesimi. Sarà provveduto perchè
i registri, i rendiconti, le tabelle non eccedano le dimensioni rigorosamente
necessarie.
Art. 46
L’inchiostro da scrivere sarà nero, senza anilina, nè
materie corrosive, resistente alla luce ed alle sostanze scoloranti. Il
polverino per asciugare lo scritto non conterrà particelle metalliche.
Art. 47
Le minute degli atti saranno scritte sopra fogli interi
intestati a stampa come gli originali (modello F), saranno sottoscritte in calce
da chi le minutò ed approvò, e, nella prima pagina, da chi le collazionò,
copiò e spedì: recheranno in numero di registrazione dell’atto al quale esse
servono di riscontro.
Art. 48
Gli allegati che dovranno accompagnare ciascun provvedimento,
saranno raccolti, sotto fascia, dai minutanti, dai quali essi saranno pure
elencati in appendice alla minuta dell’atto principale, ogni qualvolta non
siano descritti nel medesimo.
Art. 49
I capi di servizio cureranno che in un atto non si tratti che
di un affare solo e perchè il sunto, scritto sul margine degli atti dai
minutanti, sia tale, per concisione ed esattezza, da servire alla registrazione
nel protocollo.
Art. 50
Saranno su carta colorata le minute stampate degli atti di
minor conto, onde renderne facile, quando ne sia tempo, l’eliminazione.
Art. 51
La trascrizione deve riprodurre esattamente l’originale in
carattere nitido, senza cancellature, omissioni, trasposizioni od aggiunte.
Art. 52
E’ vietato l’uso di preparazioni chimiche per correggere
gli errori di scrittura.
Colle macchine scriventi sarà trascritto solamente il
carteggio.
Art. 53
Le copie coi rispettivi originali sono inviati agli uffici
per essere collazionate e presentate a chi le deve sottoscrivere.
VIII.
Spedizione
Art. 54
Le carte da spedire sono collocate in uno scaffale a caselle,
per avvicinare quelle che, avendo il medesimo indirizzo, sono da unire nello
stesso piego.
Art. 55
Gli speditori esaminano se le copie siano regolari quanto
alle registrazioni, agli allegati, all’indirizzo; appongono la medesima data
alle minute ed alle copie che ne fossero mancanti, scrivono in calce alla minuta
il nome di chi sottoscrisse la copia.
Art. 56
Le minute cogli atti relativi sono, senza alcun ritardo,
inviate ai protocollisti per la registrazione di partenza. Sulle minute sarà
impressa la data della spedizione.
Art. 57
Sui pieghi, oltre all’indirizzo, sarà scritto il numero di
protocollo degli atti contenuti per le ricerche che occorressero e le
dichiarazioni di ricevimento.
Art. 58
Quando gli allegati si dovessero spedire separatamente perchè
voluminosi, sul pacco che li contiene sarà ripetuto il numero del dispaccio a
cui devono stare uniti.
Art. 59
Le lettere da distribuire in città sono notate
coll’indirizzo e col numero sul libretto delle consegne tenuto
dall’inserviente distributore, che non le consegnerà se la persona a cui sono
dirette o altri per essa non ne accusi ricevuta.
Art. 60.
Tutti i pieghi che partono dall’Ufficio, meno quelli notati
sul libretto delle consegne, devono essere registrati sul giornale di spedizione
(modello G) colla data, col numero e coll’indirizzo.
Art. 61
La corrispondenza diretta per posta agli Uffici del Regno che
godono franchigia sarà munita del contrassegno postale; la rimanente sarà
affrancata dagli Uffici di posta, che terranno, colle singole Amministrazioni,
appositi conti correnti, ovvero sarà spedita a carico di chi vi ha interesse.
Art. 62
I pieghi e pacchi che devono essere raccomandati o assicurati
sono notati coll’indirizzo e col numero su due esemplari di identica tabella,
uno per norma dell’Ufficio postale ed uno per la dichiarazione di ricevuta
(modello H).
Art. 63
Il contrassegno per la franchigia postale è custodito dal
capo degli speditori, il quale vigilerà perchè non sia apposto a pieghi
contenenti carte ed oggetti di interesse privato.
Art. 64
Gli speditori debbono conoscere i regolamenti e gli orari
postali, ferroviari, telegrafici e seguirne le variazioni.
Un esemplare dei regolamenti, degli orari e delle rispettive
variazioni sarà esposto continuamente nella sala della spedizione.
Art. 65
I giornali di spedizione, le ricevute postali, i libretti
delle consegne saranno conservati per due anni.
IX.
Registrazione delle partenze.
Art. 66
Le carte che si spediscono sono registrate sui protocolli di
rimpetto a quelle a cui esse servono di riscontro.
Art. 67
I provvedimenti d’iniziativa dell’Amministrazione si
registrano soltanto in partenza.
Art. 68
Si registrano con numero solo e tutte in una volta le
circolari e le disposizioni identiche comunicate contemporaneamente a più
Uffici.
Le circolari possono avere anche un numero proprio
d’ordine.
Art. 69
Il passaggio di un affare ad altra Direzione generale si
eseguisce con lettera stampata registrata nel protocollo; il passaggio ad altro
Ufficio della medesima Direzione generale si ricorda con annotazione sul
protocollo.
Art. 70
Non si registrano in partenza i decreti, i mandati, i ruoli,
le statistiche, ed in generale tutti i lavori che devono essere accompagnati da
lettere, bastando la registrazione di queste.
Art. 71
Ogni quindici giorni i protocollisti desumono dai loro
registri l’elenco (modello I) delle carte spedite, alle quali non fu data
risposta e di quelle ricevute (modello L) sulle quali non fu provveduto e lo
presentano al capo dell’Amministrazione.
Art. 72
Un registro a modo di scadenzario rammenterà gli atti che
devono essere ripresentati. Il capo degli archivisti lo consulterà ogni mattina
avanti qualunque lavoro, e disporrà l’invio agli Uffici dei fascicoli
relativi.
X.
Indice delle Registrazioni.
Art. 73
Ogni registro di protocollo avrà un indice di formato
identico, diviso in due parti: la prima pei nomi delle persone (modello M), la
seconda pei nomi degli Uffici ed enti morali a cui le registrazioni si
riferiscono (Modello N).
Art. 74
Le registrazioni sull’indice si faranno contemporaneamente
a quelle sul protocollo.
Art. 75
Nell’indice, l’oggetto sarà accennato brevemente sotto
tutte le possibili denominazioni.
Art. 76
Per gli affari del personale l’indice sarà indipendente
dal registro di protocollo e basterà contenga il nome della persona col numero
del fascicolo, il quale potrà perciò durare parecchi anni.
Art. 77
I nomi che cominciano colle lettere H, J, K, Y, W, si
noteranno due volte, cioè secondo l’ortografia straniera e la pronuncia
nostrale.
Quelli preceduti da particelle da, de, di, lo, la e
simili saranno registrati come se si trattasse di una parola sola. Nei casi
dubbi si registreranno tante volte quante sono le forme colle quali potrebbero
essere pronunziati.
Art. 78
I cognomi doppi o multipli si registreranno coi singoli
componenti. Gli atti relativi a donne maritate o vedove saranno registrati col
cognome del padre e del marito.
XI.
Archivi
Art. 79
Ogni Ufficio di registratura avrà un archivio per gli affari
che esigono ancora provvedimenti, e si chiamerà corrente. Ogni Ministero
avrà un archivio per gli atti sui quali fu definitivamente provveduto e si
chiamerà deposito.
Art. 80
Nel gennaio di ciascun anno si levano dall’archivio
corrente i fascicoli degli affari compiuti e si portano nell’archivio di
deposito. Dagli archivi del personale si levano e trasportano soltanto i
fascicoli relativi a persone morte o che più non appartengono
all’Amministrazione.
Art. 81
Dopo un decennio gli atti dell’archivio di deposito che più
non occorrono ai bisogni ordinari dell’amministrazione passano all’archivio
del Regno e sono eliminati.
Art. 82
Quali siano gli atti da depositare o da eliminare sarà
dichiarato, per iscritto, da una commissione nominata con decreto ministeriale e
composta di due ufficiali superiori del Ministero al quale gli atti appartengono
e del direttore dell’archivio del Regno. La commissione indicherà anche se le
carte da eliminare debbano essere macerate, bruciate o cedute in libero uso.
Nei casi dubbi deciderà il Consiglio per gli archivi.
Art. 83
Si rilegheranno annualmente in volumi i decreti reali
originali non compresi nella raccolta delle leggi, le circolari, i regolamenti e
le istruzioni. Ciascun volume sarà accompagnato dall’indice degli atti
contenuti.
Art. 84
Se non esiste biblioteca, si conserveranno in archivio e si
rilegheranno annualmente, la Gazzetta ufficiale, la Raccolta delle leggi e i
Bollettini.
Art. 85
Gli archivi, corrente, di deposito, e del Regno sono
ordinati egualmente; cioè la collocazione degli atti vi corrisponde alle classi
nelle quali essi furono, sino dall’origine, ripartiti.
Art. 86
Il titolario per la ripartizione degli atti stabilisce anche
la posizione dei medisimi in archivio ed è la guida dell’archivista.
Art. 87
Coi fascicoli degli atti passano agli archivi i registri di
protocollo, le collezioni suddette e quelle altre che, per una ragione
qualsiasi, fossero state formate.
Art. 88
Gli archivi delle commissioni temporanee e degli uffici
distaccati dei quali è cenno nell’art. 3, saranno, al cessare dei medesimi,
trasferiti nell’archivio di deposito. A tal uopo il capo della registratura
promuoverà, occorrendo gli ordini necessari.
Art. 89
Il carico dell’archivio è stabilito dal repertorio degli
affari; il quale accompagna perciò i fascicoli dell’archivio corrente a
quello di deposito. Una copia del repertorio serve da inventario per la consegna
degli atti all’archivio del Regno.
Art. 90
Sul repertorio si notano i passaggi dei fascicoli da uno ad
altro anno e da una ad altra classe, le riunioni e divisioni che, nel progredire
delle trattazioni, divenissero necessarie, nonchè le eliminazioni di quelli dei
quali sarebbe inutile la conservazione.
Art. 91
Gli atti riservati e quelli del personale si custodiranno in
armadi chiusi a chiave.
Art. 92
Nessun fascicolo, nessun atto può uscire dagli archivi se
non per richiesta scritta di chi ne abbia autorità (modello O).
Art. 93
Il foglio di richiesta terrà, in archivio, il posto del
fascicolo o dell’atto comunicato, sino a che essi non siano restituiti.
Art. 94
Chiunque, per qualsivoglia titolo o causa, abbia ritirato da
pubblici uffici atti o documenti di spettanza dell’amministrazione è
obbligato a restituirli al relativo archivio; e, in mancanza, dovrà rispondere
della omessa restituzione.
Art. 95.
Avanti di collocare stabilmente i fascicoli nell’archivio
di deposito, l’archivista eliminerà le carte evidentemente inutili,
racconcierà i fogli guasti e disporrà gli atti per ordine di data.
Art. 96
I fascicoli della medesima classe saranno fortemente stretti
in cartelle o buste, sull’esterno delle quali si indicheranno il titolo, la
classe, l’anno, i numeri, primo ed ultimo, degli atti che vi sono contenuti.
XII.
Disposizioni complementari
Art. 97.
Il capo dell’ufficio di registratura e di archivio
custodisce i sigilli dell’Amministrazione, autentica le copie ordinate o
permesse degli atti esistenti in archivio.
Art. 98.
Per le copie richieste dai privati saranno osservate le
regole stabilite per gli archivi di Stato ed occorrerà, per ognuna, il permesso
del capo dell’Amministrazione.
Art. 99
E’ vietato, senza licenza dei capi di servizio, dar notizia
a chicchessia degli affari di Ufficio e degli atti che vi arrivano o ne partono.
Art. 100
Nel gennaio di ogni anno, il capo della registratura compilerà
la statistica degli atti ricevuti o spediti; degli affari incominciati e finiti,
indicando, per ciascuna divisione o sezione, il numero e la specialità dei
lavori eseguiti.
Visto, d’ordine di S.M.:
Il presidente del Consiglio dei Ministri
ministro dell’interno
PELLOUX
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