Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
Articolo 8
(Registro delle imprese)
1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità
agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonchè alle disposizioni della
presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto
la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo
di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona
del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto
di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli
imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le
imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi
speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo
tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento
dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di
pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestività dell'informazione, su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena
attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in
particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il
registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e
a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256 e successive
modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a
chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle
imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o
di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o
il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per
l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando
duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico
ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle
imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle
sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18,
comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della
presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte
individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le
camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad acquisire alla propria ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il
deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.
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