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Legge 30 settembre 1993, n. 388
Ratifica ed esecuzione:
- del protocollo di adesione del Governo
della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
- dell'accordo di adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato
accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia
e della Francia, nonchè la Convenzione, il relativo atto finale, con
annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei
Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata
Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3
dell'accordo di adesione summenzionato;
- dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e
3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27
novembre 1990.
Articolo 1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti
atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990:
- il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana
all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e
della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
- l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19
giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con
allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonchè
la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato
firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la
dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato;
- l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b).
Articolo 2
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui
all'art. 1 della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del protocollo,
dall'art. 5, comma 2, dell'accordo e dall'art. 2 dell'accordo di cui,
rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 1.
Articolo 3
1. Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'art. 39, paragrafo 2,
della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura
penale.
Articolo 4
1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'art. 40, paragrafo 1,
della Convenzione è presentata all'autorità designata da ciascuno Stato
richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione
alle quali è domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della
presentazione della domanda è data notizia senza ritardo al Ministero di grazia
e giustizia.
2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato
prevista dall'art. 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione è concessa dal
procuratore generale della Corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve
essere proseguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia
criminale del Ministero dell'interno.
Articolo 5
1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. 41, paragrafo 1, della
Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita
e procede al suo fermo.
2. La persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà
dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza
del termine indicato nel paragrafo 6 dell'art. 41 della Convenzione, se entro lo
stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'art. 716 del codice
di procedura penale.
Articolo 6
1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza
giudiziaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorità
giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e
giustizia.
Articolo 7
1. L'art. 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste
nell'art. 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa.
2. Ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione,
costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente
essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.
Articolo 8
1. L'autorità designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui
all'art. 57 della Convenzione è il Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 9
1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del
Sistema d'informazione Schengen, di cui all'art. 108 della Convenzione, è il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Essa è altresì
competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo
4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. ‚ fatto divieto di trasmettere i dati
personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o
a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
2. L'autorità di controllo di cui all'art. 114 della Convenzione è il
Garante per la protezione dei dati. Fino a quando non sarà istituito tale
organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al
secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale può
designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto art. 114 della
Convenzione e per quelli di cui all'art. 115 della Convenzione stessa, uno o più
dei suoi componenti e un esperto particolarmente qualificato nella materia
scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non è comunicata
all'autorità di controllo comune istituita a norma dell'art. 115 della
Convenzione.
Articolo 10
1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano
direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonchè quelle di
cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le
categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che
possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di
entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la protezione dei dati,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11
della legge 1ø aprile 1981, n. 121.
3. Le disposizioni dell'art. 12 della legge 1ø aprile 1981, n. 121, si
applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di
dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema
d'informazione Schengen.
Articolo 11
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 9 della presente
legge, le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di verifica
di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della
Convenzione, possono essere rivolte all'autorità di cui allo stesso art. 9,
comma 2, la quale risponde sulla base dei riscontri effettuati dall'autorità di
cui al comma 1 del medesimo art. 9, ovvero anche direttamente attraverso
ispezioni o accessi al fine di effettuare verifiche e controlli a norma delle
disposizioni vigenti. Il diritto di accesso è escluso quando la comunicazione
all'interessato dell'informazione richiesta può ostacolare il perseguimento
delle finalità per le quali la segnalazione è stata inserita nel sistema
informativo, quando ricorre l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui, nonchè
fino a quando permane la segnalazione per sorveglianza discreta. La segnalazione
richiesta dai competenti organi italiani ha effetto per un periodo di sei mesi,
salvo che gli stessi organi comunichino prima della scadenza di tale termine di
dover mantenere la segnalazione per ulteriori sei mesi.
2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora i dati siano stati inseriti nel
Sistema d'informazione Schengen da un altro Stato contraente, la risposta dovrà
essere conforme al parere dell'autorità nazionale di controllo di detto Stato.
3. Le disposizioni dell'art. 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, si applicano anche avverso la decisione dell'autorità che
procede a norma del comma 1.
Articolo 12
1. La responsabilità per i danni derivanti da condotta posta in essere in
violazione delle norme disciplinanti la raccolta, conservazione ed utilizzazione
dei dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen è
disciplinata dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, qualora il danno subìto non
abbia natura patrimoniale o non sia facilmente quantificabile, la parte
danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.
Articolo 13
1. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
<<Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen
del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta
di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati
pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni
internazionali di ciascuno degli Stati contraenti>>.
2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito
il seguente comma:
<<3-bis. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale sono equiparati
ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorità diplomatiche o
consolari degli Stati appartenenti alla Comunità europea sulla base di
specifici accordi>>.
3. I commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
sostituiti dai seguenti:
<<9. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello
terrestre che esercita il traffico frontaliero, è tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle
disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchè
a riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso
di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati, determinata dal
prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia
consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si
applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello
status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'art. 1>>.
Articolo 14
1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente:
<<1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri,
entrati regolarmente ai sensi dell'art. 3, che siano muniti di permesso di
soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonchè gli
stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente
rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Comunità europea nei
limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi>>.
2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito
il seguente:
<<1-bis. Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro
titolo equipollente rilasciato dalle autorità di uno Stato sulla base
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di
applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in
cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel
territorio dello Stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato, la disposizione di cui all'art. 7,
comma 2>>.
3. Dopo il comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
inseriti i seguenti:
<<12-bis. Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel
comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma
è esteso al merito e determina gli effetti di cui all'art. 5, comma 4. 12-ter.
Quando lo straniero non soddisfi pi— le condizioni di soggiorno applicabili
nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno può
essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il
provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze
giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso. 12-quater.
Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma
dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione del provvedimento avviene mediante
immediato accompagnamento alla frontiera>>.
Articolo 15
1. Al comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
<<L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla
base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di
applicazione>>.
2. Le segnalazioni trasmesse dalle autorità italiane alle altre parti
contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera
d), della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente
devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui
all'art. 23 della predetta Convenzione. 7
Articolo 16
1. Al primo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole:
<<danno alloggio per mercede>> sono aggiunte le seguenti:
<<nonchè coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche
in tende, roulotte, battelli e simili>>.
2. Al terzo comma dell'art. 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
<<La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una
scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno,
fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura
degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di
identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i
gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può
essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli
minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo>>.
Articolo 17
1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità
agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.
2. Conformemente a quanto stabilito nell'art. 29, paragrafo 4, della
Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione relative alle domande ed
ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità
nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi
dell'art. 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione
vigente.
Articolo 18
1. E'‚ istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di
esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen.
2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e
da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la
proporzione dei Gruppi parlamentari.
3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un
Vicepresidente.
4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per
l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal titolo VII
della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano,
chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma
dell'art. 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il
progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere
vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora
il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla
decisione.
5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del
Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato
parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione
definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.
6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare
sull'applicazione della Convenzione.
7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà
a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.
Articolo 19
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire
28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire
28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni
1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.
2. All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando:
- quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento <<Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali>>;
- quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento <<Interventi vari di
competenza del Ministero degli affari esteri>>;
- quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento <<Interventi connessi
con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero>>;
- quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento <<Interventi vari nel
campo sociale>>.
3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 20
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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