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Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge
8 giugno 1990, n. 142 Capo I - REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI Art. 1. Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare 1. Il comma 2 del'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: 2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 3. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente". 4. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi fissati dalla legge". Art. 2. Ampliamento dell'autonomia degli enti locali 1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente: 2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 3. Partecipazione popolare 1. L''articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente: Art. 4. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini 1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
2. L'articolo
23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. Art. 5. Interventi per lo sviluppo delle isole minori (omissis) Art. 6. Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni 1. All'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente: 3. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parola: "programmi" sono inserite le seguenti:"da essa proposti". 4. All'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 5. L'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Art. 26 (Unioni di comuni)
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla
successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefìci da corrispondere
alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli
comunali interessati, di procedere alla fusione". 8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Art. 7. Comunità montane 1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito dal seguente:
5 . La legge regionale puó escludere dalla
comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con
popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i
rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la
montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La
legge regionale può prevedere, altresí, per un piú efficace esercizio delle
funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte
integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità. 3. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunità montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2. Art. 8. Decentramento comunale.Circondari 1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è inserito il seguente: Art. 9. Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni 1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia. Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze. 3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti. 4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982,
n. 890, è sostituito dal seguente: 6. Dopo il quinto comma dell'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente: 7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio. Art. 11. Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali 1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princípi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta , che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresí il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia". 2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: 3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il
comma 3 è inserito il seguente: 4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: 5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia". 6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: 7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n.
142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: 8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
9. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: "unitamente" fino alla fine del comma sono soppresse. 10. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n.
142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81,dopo il
comma 2, è inserito il seguente: 11. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato. 12. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente: 13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 14. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla" . 15. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "almeno due quinti dei consiglieri assegnati" sono inserite le seguenti: ", senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,". 16. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 2 è inserito il seguente: Art. 12. Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco 1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. Art. 13. Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio 1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei princípi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. E' conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale". 2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato," sono soppresse; dopo le parole: "polizia municipale", sono inserite le seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: ", ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni". 3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.
142, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: 4. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: Art. 14. Contratti 1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 15. Interventi nel settore della pubblica istruzione 1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti. 2. I soggetti o gli enti di cui al comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani. 3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n. 382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000. Capo II - AREE METROPOLITANE Art. 16. Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di aree e città metropolitane 1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Capo VI - AREE METROPOLITANE. Art. 18. - (Città metropolitane). Art. 19. - (Esercizio coordinato di
funzioni).
Art. 20. - (Revisione delle circoscrizioni
territoriali). Art. 17. Norme transitorie 1. Previa deliberazione dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima. 3. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai princípi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Capo III - DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI Art. 18. Disposizioni generali 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento. 3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finché previsti, la regione puó adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai princípi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. Art. 19. Condizione giuridica degli amministratori locali 1. Gli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. 2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico. 3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. 4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piú vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione. Art. 20. Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità 1. All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso". Art. 21. Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con d.P.R. n. 570 del 1960 1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "chi ricopre la carica di assessore provinciale" sono soppresse. Art. 22. Aspettative 1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 18, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Art. 23. Indennità 1. Il decreto di cui al comma 9 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo , per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali , i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 9, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco. 3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9. 4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. 5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa non retribuita e sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. 6. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. 7. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. 8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. 9. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 9 con la medesima procedura ivi indicata. 11. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario. Art. 24. Permessi e licenze 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresí nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresí nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo. 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti. 5. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. Art. 25. Rimborsi spese ed indennità di missione 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni. 2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento. Art. 26. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative 1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti delle comunità montane, di unioni dei comuni e delle associazioni intercomunali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 20, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali. 1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 22, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. 3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore. 4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 5. I comuni , le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. 6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefíci di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva. 7. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è
inserito il seguente: 8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi. Art. 27. Consigli di amministrazione delle aziende speciali 1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, nell'articolo 22, nell'articolo 24, commi 3 e 4, nell'articolo 25, comma 2, e nell'articolo 26. Art. 28. Disposizioni finali e norme di abrogazione 1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816. 3. L'articolo 8 e tutte le altre disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816, incompatibili con la normativa introdotta dal presente capo, sono abrogati. 4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. 5. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge. 6. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999. 7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. CAPO IV - NORME FINALI Art. 29. Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55 1. All'articolo 15-bis, comma 6-quater, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "Le disposizioni di cui al comma 6-ter" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies". Art. 30. Anagrafe degli amministratori locali 1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato. 2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. 3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi. 4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe. Art. 31. Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legisaltivo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. 2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali. 3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:
Art. 32. Occupazione d'urgenza di immobili 1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni. Art. 33. Norma interpretativa 1. La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretata nel senso che sono esclusi dal controllo preventivo di legittimità i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.Art. 34. Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali (omissis) Art. 35. Disposizione finanziaria 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.
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