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LEGGE 29
luglio 2003 n. 229
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto
2003)
INTERVENTI IN MATERIA DI QUALITA' DELLA REGOLAZIONE, RIASSETTO NORMATIVO E
CODIFICAZIONE. LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I
Nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo.
Art. 1
Riassetto normativo e codificazione
- L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 20.
- Il governo, sulla base di un programma di priorità di interventi,
definito, con deliberazione del consiglio dei ministri, in relazione
alle proposte formulate dai ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al parlamento, entro il 31
maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il
riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni
con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello stato, delle
regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è
presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione
e del riassetto.
- Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti
legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e
procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi
1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello stato.
- Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto
normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- definizione del riassetto normativo e codificazione della
normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del
parere del consiglio di stato, reso nel termine di 90 giorni dal
ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
- indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
- indicazione dei principi generali, in particolare per quanto
attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio,
alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti
amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal
comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle
misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi
contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine
e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla
salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato
assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute
pubblica;
- sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione,
nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non
implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui
rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da
parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
- determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto
di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e
dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o
produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti in relazione alla complessità del procedimento, con
esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o
rifiuto;
- revisione e riduzione delle funzioni amministrative non
direttamente rivolte:
- alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
- alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività,
anche alla luce della normativa comunitaria;
- alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle
attività economiche e lavorative;
- alla protezione di interessi primari, costituzionalmente
rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
- alla tutela dell'identità e della qualità della produzione
tipica e tradizionale e della professionalità;
- promozione degli interventi di autoregolazione per standard
qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle
categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità
delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei
processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
- per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi
autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti
l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione
degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in
relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione
dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico
interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi
alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
- attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e
stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle
funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle
materie di competenza legislativa concorrente;
- definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione
amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al
presente comma.
- indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il
rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla
base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per
quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai
seguenti principi:
- semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi
dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto
dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;
- riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
- regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
- riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
- semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano
termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di
integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i
quali i provvedimenti si intendono adottati;
- adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
- I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del
ministro competente, di concerto con il presidente del consiglio dei
ministri o il ministro per la funzione pubblica, con i ministri
interessati e con il ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei
pareri delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il
termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
- I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del
presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei
ministri, su proposta del presidente del consiglio dei ministri o del
ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro
competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali,
del parere del consiglio di stato nonché delle competenti commissioni
parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del consiglio di
stato sono resi entro 90 giorni dalla richiesta; quello delle
commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro
60 giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la presidenza del consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di parere
alle commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
- I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai
decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici
dei procedimenti.
- I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di
cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
- trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della
loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
- individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica
e controllo;
- soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti
alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi
generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
- soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
- adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
- soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
- regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e
di tutte le fasi del procedimento.
- I ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro
competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
presidenza del consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità
e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La
presidenza del consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia
delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative
di semplificazione e di riassetto normativo.
- Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione
attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione
delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e
produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di
regolazione e di semplificazione.
- I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse
e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
- Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle
deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo
conferite con leggi approvate dal parlamento nel corso della presente
legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e
di qualità della regolazione
- Il governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura
legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e
qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio
normativo;
- ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle
disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi
periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o
comunque non più in vigore;
- delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti
organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge;
- definizione delle funzioni e dei compiti della presidenza del
consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n.
50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le
competenze dei ministeri di settore;
- coordinamento con l'attività consultiva del consiglio di stato, anche
ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul consiglio di stato di
cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi
25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto
regolatorio, ai sensi delle direttive del presidente del consiglio dei
ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi
dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo
periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di
informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie
interessate.
- Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione
ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
- Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo acquisisce indirizzi e
proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per
l'adozione di strumenti comuni.
- Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle
commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Art. 3 ( nota)
Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro
- Il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle
disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle
convenzioni internazionali in materia;
- determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione
compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle
imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese,
anche agricole, forestali e zootecniche;
- riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli
istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e
l'autocertificazione;
- riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in
particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti,
alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali
di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità
tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei
poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi
di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla
programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando
prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a
quelli repressivi e sanzionatori;
- promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica
dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in
generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare
riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti
chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati
pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in
relazione ai rischi;
- assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i
lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il
datore di lavoro o con il committente;
- adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di
applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche
in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare;
- promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che
orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati;
- riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di
evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze,
garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale
nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della
Costituzione;
- realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e
formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e
per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per
l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
- modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori
interessati, per evitare disarmonie;
- esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in
relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene
e alla tutela della salute dei lavoratori.
Art. 4 ( nota)
Riassetto in materia di assicurazioni
- Il governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali;
- tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli,
sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché
dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione
del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi
pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale servizio;
- salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate
all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime
di libertà di prestazioni di servizi;
- previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le
società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme
comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;
- garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle
imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche
nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché
con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti
esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione
di questi ultimi in imprese assicurative;
- armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari
nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i
soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei
confronti del pubblico;
- armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle
imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla
normativa comunitaria;
- riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi
generali in materia:
- affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa
pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la
previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi
e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa,
agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non
autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di
rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap),
agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività,
anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
- prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'Isvap,
a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- riassetto della disciplina dei rapporti tra l'Isvap e il governo, in
ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di
assicurazione.
Art. 5
Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive
- Il governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti
coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale
fissati dal governo e dal parlamento con l'approvazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi
inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e
nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
- limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli
requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto
dei limiti previsti dall'articolo 87 del trattato che istituisce la
Comunità europea;
- delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello stato e
alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della
disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, nonché i principi contenuti nel
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;
- definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione
regionale, della priorità di intervento a favore delle attività
produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone
montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di
carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le
imprese artigiane e le piccole e medie imprese.
Art. 6
Riassetto in materia di prodotti alimentari
- Il governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- armonizzazione della disciplina della produzione e della
commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di
diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera
circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
- tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla
protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute
degli animali e vegetali;
- abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate
dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva
e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori
all'informazione;
- fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema
sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i
prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare
per il prelevamento dei campioni;
- semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che
pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi
prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
- distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con
particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme
concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione
di un unico sistema sanzionatorio.
Art. 7 ( nota)
Riassetto in materia di tutela dei consumatori
- Il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di
armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per
il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in
sede internazionale;
- omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del
consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
- conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza
transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori,
previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, di attuazione della direttiva 97/7/Ce del parlamento europeo e del
consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
- coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle
controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel
rispetto delle raccomandazioni della commissione delle Comunità
europee.
Art. 8 ( nota)
Riassetto in materia di metrologia legale
- Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai
sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti
intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al
nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in
applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
- semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi
per gli operatori del settore;
- armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le
indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui
pesi e sulle misure.
Art. 9
Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese
- Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione
delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di
internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle
esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere
l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la
delegificazione dei procedimenti in materia;
- coordinare le misure di intervento di competenza dello stato con
quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese;
- prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
Art. 10
Riassetto in materia di società dell'informazione
- Il governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del
ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei ministri competenti per
materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
- graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi
tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di
sicurezza della firma;
- rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più
ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai
cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio
della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
- prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento
informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della
primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e
documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad
assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo
contenuto informativo;
- realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio
normativo;
- adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
- La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti:
- il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;
- i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
- la gestione dei documenti informatici;
- la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
- le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di
competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
- Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data
di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Art. 11 ( nota)
Riassetto delle disposizioni relative al corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Il governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i
compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso
pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e
incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti
non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da
consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare
riferimento:
- alla definizione delle attribuzioni del corpo nazionale dei vigili
del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
- al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e
di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione
tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
- alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in
materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
- armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla
normativa sullo sportello unico per le attività produttive;
- coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali.
- All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma
1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo
17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al citato comma 1.
CAPO II
Disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione e di atti
normativi governativi. Disposizioni in materia di pubblico impiego
Art. 12 ( nota)
Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità
amministrative indipendenti
- Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce
funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi
dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza
e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione, e, comunque, di regolazione.
- Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al parlamento le relazioni di
analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
- I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti
derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o
formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente
previste o a contenuto generale.
- Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le
segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti
di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni.
Art. 13
Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e
all'accesso alla magistratura della Corte dei conti
- Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del
governo, è reso nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per
una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 20 giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
- All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: "La Corte riferisce, inoltre, su
richiesta delle commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste
dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla
legge di delega".
- All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
- gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque
anni.
- All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni dello stato"
sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I bandi di
concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20% dei posti
messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea
in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio
equipollente".
- Una quota non inferiore al 20% della dotazione organica del personale
della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei
conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o
attuariali.
Art. 14
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "mantenimento della
qualifica posseduta" sono aggiunte le seguenti: "e il
riconoscimento dell'anzianità di servizio";
- al comma 2, dopo le parole: "in aspettativa senza assegni"
sono inserite le seguenti: "e con il riconoscimento dell'anzianità
di servizio".
- Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio
2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni di servizio",
sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il
ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni
di servizio".
- Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio
2002, n. 145, dopo le parole: "dell'Enea," sono inserite le
seguenti: "e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della
legge 9 marzo 1989, n. 88,". Al medesimo comma 2, ultimo periodo, la
parola: "oppure" è sostituita dalle seguenti: "e per gli
archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di
stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della
medesima legge, che svolgono compiti".
Art. 15 ( nota)
Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
- All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
- I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi
della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma
1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di
decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo
espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
CAPO III
Misure telematiche
Art. 16 ( nota)
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
- Presso il ministero delle attività produttive, che si avvale a questo
scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, è istituito il registro informatico degli
adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato
"Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti
amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e
l'esercizio delle attività d'impresa, nonché i dati raccolti dalle
amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo
24, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il registro, che si articola su base
regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove
possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
- È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari
di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere
in via informatica al ministero delle attività produttive l'elenco degli
adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività
di impresa.
- Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del
ministro delle attività produttive e del ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di
accesso al registro, nonché di connessione informatica tra le diverse
sezioni del sito.
- Il registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con
decreto del ministro delle attività produttive.
- Del registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in
proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
Art. 17
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
- È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa
generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.
- La presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1,
tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva
successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione
gratuita.
Art. 18
Consultazione in via telematica
- La presidenza del consiglio dei ministri può pubblicare su sito
telematico le notizie relative ad iniziative normative del governo, nonché
i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di
partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali. La presidenza del consiglio dei ministri può inoltre
pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari
elaborati da organi di giurisdizione.
- Con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via
telematica.
Art. 19
Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo
e contabile
- I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.
- Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile,
rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente
inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete
Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Norme transitorie
- Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i termini di cui al comma
1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al 31
marzo 2003 e al 30 aprile 2003.
- Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al capo I non devono
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.
- All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella
misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
- All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella
misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
- Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22
Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340
- L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal
seguente:
Art. 35. (Controversie in materia di masi chiusi).
- In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la
determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del
prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del
titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo
di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura
civile è esperito dinanzi alla ripartizione agricoltura della provincia
autonoma di Bolzano.
- Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento
dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la
ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende
sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
- Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle
controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di
bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è
sostituito dal seguente:
- Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine
utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329.
- Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63,
sono aggiunti i seguenti:
- bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in
stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.
- ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti
interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge
10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del
decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi
prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da
terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate
ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al consiglio di
stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici
entro il 31 marzo 2003.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le
lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano
efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla
legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della citata legge n. 340 del 2000.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma
6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.
- All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28,
29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e
112-octies.
- All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39
e 44.
- All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le
previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 43, 56, 57, 59 e 60
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
Note all'art. 1:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la
semplificazione amministrativa.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali) è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -
UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
- La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro
dell'interno.".
- Il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei
regolamenti comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- (lettera abrogata).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
- Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.".
- Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale è il
seguente:
"Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non sono abrogate che da
leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la
nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge
anteriore.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi".
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) è il seguente: "Art. 17 (Obbligo del rapporto). -
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza
rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi
di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è
presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli
uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per
i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto
ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la
destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro
competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,
reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la
semplificazione amministrativa".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998".
- Il testo degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), è il seguente:
"Art. 14 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638). - Il
Consiglio di Stato:
- dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura,
per i quali sia interrogato dai Ministri del Re;
- formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono
commessi dal Governo.".
"Art. 16 (Art. 12; art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).
- Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:
- sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del
regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all'approvazione
del Consiglio dei Ministri;
- sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali
occorre il decreto reale;
- sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti,
salvo che non sia diversamente stabilito per legge;
- sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti
amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande
di riparazione in via gerarchica;
- sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che
importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni
regolarmente assunti per legge;
- in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.
Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia
contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto
reale che è stato pure udito il Consiglio dei Ministri.
I ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono più ammessi dopo
centottanta giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del
provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il
provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal
regolamento.".
- Il testo dell'art. 17, commi 25, 27 e 28 della legge 15 maggio 1997, n.
127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione
e di controllo).
- -24. (Omissis).
- Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
- per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonchè per l'emanazione di testi unici;
- per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
- sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più Ministri.
- bis. (Omissis).
- (Omissis).
- Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta, decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per
esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e
il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
- E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame
degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di
Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto
dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in
adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti
devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa
della loro particolare importanza.".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è il seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- immigrazione;
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
- moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
- ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
- cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
- norme generali sull'istruzione;
- previdenza sociale;
- legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e città metropolitane;
- dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle
regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di
organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001), recante "Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati", è il seguente:
"Art. 6 (Ricorsi).
- Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'art. 4 della legge 12
agosto 1982, n. 576, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'art. 5,
è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli
articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
- La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di
irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni
altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi
compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione
e di riassicurazione e di perito assicurativo. è abrogata ogni diversa
disposizione.".
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda nella nota all'art.
3.
- Il testo dell'art. 87 (ex art. 92) del Trattato che istituisce la Comunità
europea, nella versione consolidata, in vigore dal 1° maggio 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 10 novembre
1997, n. C 340, è il seguente:
"Art. 87 (Aiuti concessi dagli Stati).
- Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili
con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- Sono compatibili con il mercato comune:
- gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
- gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione.
- Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione;
- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse
comune;
- le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998), reca "Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999), di
attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee 4 giugno 1997, n. L 144), è il seguente:
"Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali).
- Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
- Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'art. 9 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il
consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
- Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.".
Nota dell'art. 8:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998) reca: "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si veda nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 12:
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, reca:
"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato) è il seguente:
"Art. 88. - Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per la
amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
con facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di
coordinamento e di attuazione.".
-
"Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
- In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna
legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per
ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa
autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le
relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino
nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali
previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di
accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente,
sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
- mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o
in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede
alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata
delle risorse da utilizzare come copertura;
- (lettera abrogata dall'art. 1-bis del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425);
- mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori
entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori
spese correnti con entrate in conto capitale.
- I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze
finanziarie devono essere corredati, da una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonchè delle relative coperture, con la specificazione,
per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino
alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e
dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.
- Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo
la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli
emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della
quantificazione degli oneri da essi recati.
- I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere
corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei
modi previsti dal comma 2.
- Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione
di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili
collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei
destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti
che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonchè sulle loro
correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti
oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico
allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti
interessati.
- Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una
relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate
nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari
competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla
congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le
norme di copertura recate dalla legge di delega.
- bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno
effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei
relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è
accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le
disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno
in corso alla medesima data.
- ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici
non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo
provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al
Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
- Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e
assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le
cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della
revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente
comma allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa
procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri.".
- Il testo dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione
di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in
materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei
conti), come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
"Art. 12 (Nomine a referendario). - Le nomine a referendario sono
conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono
partecipare:
- i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina
ad aggiunto giudiziario;
- i sostituti procuratori dello Stato;
- i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
- gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque
anni;
- gli impiegati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè quelli dei due
rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle
carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere
di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano
riportato il giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di
concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento
dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del
diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in
scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo
di studio equipollente.
Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla
qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino
all'emanazione del testo unico previsto dal successivo art. 44, le norme
vigenti. Alla lettera a) dell'art. 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n.
1364, sono soppresse le parole "della regia università di
Roma".".
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), già sostituito dall'art. 3 delle legge 15 luglio 2002, n. 145,
e come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente).
- L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
- Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per
i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono,
altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro
che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purchè muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti
od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni
funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea.
- Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con
le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti
muniti di laurea nonchè di uno dei seguenti titoli: laurea
specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o
altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche
o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore
della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture
private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle
indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato
almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
- Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito,
previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono
sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico
della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
- Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica
sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore
della pubblica amministrazione, sono definiti:
- le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per
cento, al corso-concorso;
- la percentuale di posti che possono essere riservati al personale
di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per
esami;
- i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
- le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate
nonchè, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al
comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica
apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
- l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso.
- I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione
presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo
ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
- In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si
renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della
funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31
dicembre di ciascun anno.
- Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
- Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo
di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.".
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), come modificato dall'art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145,
e come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi).
- La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
- Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i
comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori
omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale
autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli
enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i
ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,
costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata
sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione
di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza
del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si
applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli
archeologi egli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1,
comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonchè per gli archivisti
di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della
medesima legge che in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
- La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la
struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
- Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
"Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che
ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di
sgravi contributivi).
- I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri
del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea
regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione
dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un
incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere
l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla
legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore,
relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per
lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il
versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito
complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'art. 10,
comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo
o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a
riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.
- Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi
relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio
2000.
- I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi
della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma
1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa a pena di
decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo
espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
- I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito
della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre
1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale
facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi
previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è
riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi
dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che
impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi
effettivamente svolte nei predetti territori.
- La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi
contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti
alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già
versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi).
- Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, con altri
enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica
struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
- Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al
proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di
autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
per le procedure autorizzatorie, nonchè tutte le informazioni
disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le
attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
- -5. Omissis.".
Note all'art. 22:
- Il capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile
reca la disciplina "Delle controversie individuali di lavoro".
- Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato
dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il seguente:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409
e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione
sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di
conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i
criteri di cui all'art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del
tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre
dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o
da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati
dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità
e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le
sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo
delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo
comma.
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del
presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza
di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere
al tentativo di conciliazione.".
- Il testo dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui
contratti agrari) è il seguente:
"Art. 46 (Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali).
- Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia
in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente
comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente
per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al
comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni
professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di
conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da
entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal
funzionario dell'ispettorato.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel
quale vengono precisate le posizioni delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle
parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice,
alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto
stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni,
per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del
giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni
della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge.
Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti
la morosità.
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'art. 373 del codice
di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il
concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo
e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per
l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.".
- L'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1999), come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
- Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o
malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
- Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei
distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
- Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per
la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo
durante l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 2.
- Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche
agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2
(etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della
legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, art. 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58.
- Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di
linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
- Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli
autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.
- Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la
registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di
autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 3.
- Procedimento di chiusura annuale del "Fondo - Scorta" della
Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art. 1, secondo comma.
- Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese
di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al
registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18.
- Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure
concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di
riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua
calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, art. 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture
metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e
determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico
competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Codice penale, art. 659;
Codice civile, art. 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas
tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
- Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di
prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
- Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica
delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il
trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
- Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 32 e seguenti.
- Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 41 e seguenti.
- Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 51 e seguenti.
- Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
articoli 65 e seguenti.
- Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della
disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo, n. 4.
- Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e
revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo, n. 40.
- Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, art. 622.
- Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, art. 7.
- Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei
documenti su microfilm. Regolamento emanato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.
- Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi
G.P.L. e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di G.P.L.
in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
- Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le
verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento
(argani, paranchi); funi e catene: piani inclinati; idroestrattori a
forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili
su carro, ponti sospesi motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
- Procedimento di denuncia all'ispettorato del lavoro relativamente
all'esercizio di nuova attività produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, art. 48.
- Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti
ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, art. 2, comma 2, lettera h).
- Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di
autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa
di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti
autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 86;
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, art. 196.
- Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento
economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486,
490, 560 e 570.
- Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi
dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato. Regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440;
Legge 1° giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad
uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473.
- Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettere f) e g).
- Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, art. 35.
- Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, art. 3, comma 2.
- Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità
del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 10 febbraio 1989, n. 53.
- Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
- Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
- Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine
utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329.
- Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione
di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, art. 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
- Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze.
Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e
la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
- Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di
edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
- Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 22.
- Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture
ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei
ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
- Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga
navigazione.
Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.
- Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in
occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture
contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della
facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
- Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione
della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale
e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali,
commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, art. 1.
- Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati
dell'Unione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 42.
- Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, art. 12.
- Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai
presidenti e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 11, comma 1, lettera e);
Legge 10 agosto 1988, n. 340, art. 3, comma 6.
- Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli
impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli
43 e 44.
- Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità
da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
- bis. Procedimento di astensione anticipato dal lavoro delle donne in
stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e delle paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 17, commi 2 e 3.
- ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti
interni degli Istituti penitenziari e delle relative modifiche. Legge 26
luglio 1975, n. 354, art. 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, art. 10.".
Note all'art. 23:
- La legge 10 marzo 1969, n. 116, abrogata dalla presente legge, recava:
"Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei
formaggi "pecorino romano" e "pecorino siciliano" verso
gli Stati Uniti d'America e il Canada".
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni
in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi,
di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario,
nonchè altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dalla legge qui pubblicata, è
il seguente:
"Art. 3.
- (aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) al secondo comma dell'art. 6 e
modifica il quarto comma dello stesso art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
- Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle
assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione
principale, costruiti su aree in proprietà, di cui all'art. 13, legge 2
luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, da parte
di cooperative e loro consorzi fruenti o meno del contributo dello Stato
e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del
costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal
Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo
stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la
riduzione della base imponibile.
- Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle
assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in
diritto di superficie, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del
contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita
dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a
quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte
eccedente non opera la riduzione della base imponibile.
- La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta
delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31
dicembre 1989.
- L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi
effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese
ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
- La disposizione di cui all'art. 10, n. 14), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che
l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal
vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal
viaggiatore.
- Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di
pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche
universitarie, nonchè le importazioni dei detti beni effettuate dagli
stessi organismi.
- Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste
dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.
- La disposizione prevista dall'art. 74, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per
le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di
periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al
1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la
variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
- Ai fini di quanto disposto dall'art. 74, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la
diminuzione a titolo di forfettizzazione della resa deve intendersi
applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o
spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i
dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici
ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a
giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del
supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita
al pubblico.
- L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 8.
primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n.
693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n.
891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve
intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori
dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile
agli interventi di recupero di cui al n. 6) dell'art. 8 del predetto
decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa
luogo a rimborso delle imposte pagate.
- (sostituisce il quarto comma dell'art. 58, decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
- Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali
ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la
manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli
di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento,
ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur
se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi. in
sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purchè
resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi
al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli
di cui al n. 5) dello stesso articolo prescindendo dalla definitiva
destinazione doganale dei beni.
- bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di
carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei
sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota
ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel
passato, l'aliquota sopra citata.
- ter. (abrogato).
- quater. (abrogato).
- quinquies. (abrogato).".
- L'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina dei testi unici.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come modificata dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).
- La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi
annessi alla presente legge.
- Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui
all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
- Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono
abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente
alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi
indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e
adempimenti amministrativi sono soppressi.
- Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- (sostituisce il comma 2, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59);
- all'art. 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6"
sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di
semplificazione";
- all'art. 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o
modificare";
- all'art. 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;
- nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3,
4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93,
100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
- al n. 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di
espropriazione per causa di pubblica utilità" sono aggiunte le
seguenti: "e altre procedure connesse";
- (abrogato);
- (abrogato);
- (abrogato);
- (aggiunge il n. 98-bis) all'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59);
- al n. 105 dell'allegato 1, dopo le parole:
"Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie",
sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso
concernenti attività edilizie".
- All'art. 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, le parole: ", per non più di un
triennio," sono soppresse.
- Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- all'art. 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole:
"non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:
"possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono
collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita,
anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29";
- il comma 3 dell'art. 3 è abrogato;
- all'art. 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la
delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400";
- (aggiunge la lettera f-bis al comma 1 dell'art. 7, legge 8 marzo
1999, n. 50);
- (sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999,
n. 50);
- all'art. 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;
- l'art. 8 è abrogato;
- all'art. 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono
soppresse;
- all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti
numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51),
52), 54);
- (sostituisce il n. 30) dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n.
50);
- al n. 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono
soppresse;
- all'allegato 2 è soppresso il n. 5);
- (aggiunge i numeri 7-bis, 7-ter e 7-quater all'allegato 3 alla
legge 8 marzo 1999, n. 50).
- All'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
- Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad
emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle
del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e indicando, in particolare:
- le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'art.
72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni;
- le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato di produrre effetti, ai sensi dell'art. 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.".
La legge 27
luglio 2004, n. 186 (in G.U. 28/7/2004, n. 175 - S.O. n.
131), ha disposto (con l'art. 2) la modifica degli articoli 2, 3, 7
e 11.
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