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Legge 1° aprile 1981 n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza

 

 

 

Capo I - Amministrazione della Pubblica Sicurezza e coordinamento delle forze di polizia


 

Articolo 5

(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

 

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

  • a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6;
  • b) ufficio centrale ispettivo;
  • c) direzione centrale della polizia criminale;
  • d) direzione centrale per gli affari generali;
  • e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
  • f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
  • g) direzione centrale del personale;
  • h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
  • i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Al dipartimento è preposto il capo della polizia-direttore generale delle pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo delle polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennit… pensionabile, la cui misura è stabilità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro o del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

 

 

 

 

Articolo 6

(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)

 

1. Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell' attuazione delle direttive impartite dal Ministero dell' interno nell' esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell' ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d' ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie ed internazionali.

2. Per l' espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico - professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell' Amministrazione civile dell' interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministero dell' interno, nonchè personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell' interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i ministri interessati.

3. Per l' espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

4. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell' interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l' anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell' incarico. è comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

5. Per l' osservanza dei predetti limiti l' incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell' incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell' amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

6. Il compenso è stabilito , in relazione all' importanza ed alla durata dell' incarico, con decreto del ministro dell' interno, di concerto con il ministro del tesoro.

 

Articolo 7

(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti)

 

1. Le informazioni e i dati di cui all' articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell' autorità giudiziaria o da atti concernenti l' istruzione penale acquisibili ai sensi dell' art.165 ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.

2. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonch è per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

3. Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell' autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

4. Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all' articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonchè di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

5. Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all' articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.

 

Articolo 8

(Istituzione del Centro elaborazione dati)

 

1. E' istituito presso il Ministero dell' interno, nell' ambito dell' ufficio di cui alla lettera a dell' articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all' articolo 6, lettera a), e all' articolo 7.

2. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonchè alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell' articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

3. Con decreto del Ministro dell' interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all' ufficio di cui alla lettera a dell' articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l' espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull' osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l' approvazione del Ministro dell' interno.

4. Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l' esistenza dello archivio al Ministero dell' interno entro il 31-12-81 o, comunque, entro il 31 dicembre dell' anno nel corso del quale l' archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell' archivio magnetico che ometta la denuncia è punibile con la multa da trecento mila lire a tre milioni.

 

Articolo 9

(Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)

 

1. L' accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all' articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza.

2. L' accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all' autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

3. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall' articolo 6, lettera a. E' altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all' interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

4. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dello interessato.

 

Articolo 10

(Controlli)

 

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell' articolo 11 della legge 24 otto bre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonchè dei dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi.

2. Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell' articolo 7.

3. Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell' interno.

4. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l' acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell' articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità o l' incompletezza dei dati e delle informazioni o l' illegittimità della loro raccolta, l' autorità procedente ne dà notizia al Comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell' articolo 7.

5. Chiunque viene a conoscenza dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell' esistenza di dati che lo riguardano da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l' integrazione di quelli incompleti.

6. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l' interessato, l' Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.

7. Avverso tale ordinanza puo' essere ricorso per cassazione.

 

Articolo 11

(Procedure)

 

1. Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell' interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all' articolo 6, lettera a), e all' articolo 7, per l' accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo 9 , nonchè per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.

2. Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9 .

 

Articolo 12

(Sanzioni)

 

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso dei dati e informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

 

 

Articolo 16

(Forze di polizia)

 

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

  • a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
  • b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

 


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