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Legge 1° aprile 1981 n. 121
Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza
Capo I - Amministrazione della Pubblica
Sicurezza e coordinamento delle forze di polizia
Articolo 5
(Organizzazione del dipartimento della
pubblica sicurezza)
Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola
nei seguenti uffici e direzioni centrali:
- a) ufficio per
il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art.
6;
- b) ufficio
centrale ispettivo;
- c) direzione
centrale della polizia criminale;
- d) direzione
centrale per gli affari generali;
- e) direzione
centrale della polizia di prevenzione;
- f) direzione
centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
- g) direzione
centrale del personale;
- h) direzione
centrale per gli istituti di istruzione;
- i) direzione
centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e
contabile.
Al dipartimento è preposto il capo della
polizia-direttore generale delle pubblica sicurezza, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
Al capo delle polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza è attribuita una speciale indennit… pensionabile, la cui misura è
stabilità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per
l'attività di coordinamento e di pianificazione.
Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti
generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini
e delle direttive del Ministro o del direttore generale; riferire sulla attività
svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione
patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze dei
servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e
la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonchè
la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono
effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali
sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può
essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile
dell'interno.
Articolo 6
(Coordinamento e direzione unitaria delle
forze di polizia)
1. Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini
dell' attuazione delle direttive impartite dal Ministero dell' interno nell'
esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia
di ordine e sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a)
classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che
devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'
ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della
criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di
polizia;
b) ricerca
scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione
della pianificazione generale dei servizi d' ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione
generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici
e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione
generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione
delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione
generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle
singole forze di polizia;
g) mantenimento e
sviluppo delle relazioni comunitarie ed internazionali.
2. Per l' espletamento delle funzioni predette è
assegnato, secondo criteri di competenza tecnico - professionale, personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell' Amministrazione
civile dell' interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministero
dell' interno, nonchè personale delle altre forze di polizia e delle altre
amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell' interno,
di concerto con il Ministro del tesoro e con i ministri interessati.
3. Per l' espletamento di particolari compiti
scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla
pubblica amministrazione.
4. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con
decreto del Ministro dell' interno, sentito il Consiglio di amministrazione e
non possono superare l' anno finanziario; possono essere rinnovati per non più
di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato
studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore
a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell' incarico. è
comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da
assolversi per conto di amministrazioni diverse.
5. Per l' osservanza dei predetti limiti l' incaricando
è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei
suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal
precedente comma. Il conferimento dell' incarico è, altresì, subordinato ad
apposito nulla osta dell' amministrazione di appartenenza, ove trattisi di
pubblico dipendente.
6. Il compenso è stabilito , in relazione all'
importanza ed alla durata dell' incarico, con decreto del ministro dell'
interno, di concerto con il ministro del tesoro.
Articolo 7
(Natura e entità dei dati e delle
informazioni raccolti)
1. Le informazioni e i dati di cui all' articolo
6, lettera a),
devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati
dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o
provvedimenti dell' autorità giudiziaria o da atti concernenti l' istruzione
penale acquisibili ai sensi dell' art.165 ter del codice di procedura penale o
da indagini di polizia.
2. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e
dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od
opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali,
cooperativi, assistenziali, culturali, nonch è per la legittima attività che
svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori
sopraindicati.
3. Possono essere acquisite informazioni relative ad
operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia
giudiziaria e su espresso mandato dell' autorità giudiziaria, senza che possa
essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di
credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
4. Possono essere altresì acquisiti le informazioni e
i dati di cui all' articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti
alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonchè di ogni altro
Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
5. Possono essere inoltre comunicati alle polizie
indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all' articolo 6,
che non siano coperti da segreto istruttorio.
Articolo 8
(Istituzione del Centro elaborazione
dati)
1. E' istituito presso il Ministero dell' interno,
nell' ambito dell' ufficio di cui alla lettera a dell' articolo
5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
dati di cui all' articolo 6, lettera a),
e all' articolo 7.
2. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei
dati nonchè alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell' articolo
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma
seguente.
3. Con decreto del Ministro dell' interno è costituita
una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all' ufficio di cui
alla lettera a dell' articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l' espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al
comma precedente e per il controllo tecnico sull' osservanza di tali criteri e
norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le
norme tecniche predetti divengono esecutivi con l' approvazione del Ministro
dell' interno.
4. Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o
privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali
vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti
cittadini italiani, è tenuta a notificare l' esistenza dello archivio al
Ministero dell' interno entro il 31-12-81 o, comunque, entro il 31 dicembre
dell' anno nel corso del quale l' archivio sia stato installato od abbia avuto
un principio di attivazione. entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il
Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna
determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini.
Il proprietario o responsabile dell' archivio magnetico che ometta la denuncia
è punibile con la multa da trecento mila lire a tre milioni.
Articolo 9
(Accesso ai dati ed informazioni e loro
uso)
1. L' accesso ai dati e alle informazioni conservati
negli archivi automatizzati del Centro di cui all' articolo precedente e la loro
utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei
servizi di sicurezza.
2. L' accesso ai dati e alle informazioni di cui al
comma precedente è consentito all' autorità giudiziaria ai fini degli
accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal
codice di procedura penale.
3. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall' articolo
6, lettera a. E' altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'
interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma
del presente articolo.
4. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni
di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche
di informazioni che forniscano un profilo della personalità dello interessato.
Articolo 10
(Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è
esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell' articolo 11
della legge 24 otto bre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei
programmi nonchè dei dati e di informazioni casualmente estratti e forniti
senza riferimenti nominativi.
2. Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati
raccolti in violazione dell' articolo 7.
3. Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti
tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell' interno.
4. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l' acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell' articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 141 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata la erroneità o l' incompletezza dei dati e
delle informazioni o l' illegittimità della loro raccolta, l' autorità
procedente ne dà notizia al Comitato parlamentare, per i conseguenti
provvedimenti, nel rispetto dell' articolo 7.
5. Chiunque viene a conoscenza dagli atti o nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell' esistenza di dati che
lo riguardano da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti,
può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il
procedimento medesimo, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la
cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l' integrazione di
quelli incompleti.
6. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti
l' interessato, l' Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico
ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.
7. Avverso tale ordinanza puo' essere ricorso per
cassazione.
Articolo 11
(Procedure)
1. Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi
dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell' interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'
articolo 6, lettera a),
e all' articolo 7, per l' accesso e la comunicazione
dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo 9 , nonchè per la correzione
o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.
2. Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei
capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a fare
diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal
regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
9 .
Articolo 12
(Sanzioni)
1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso dei dati
e informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di
fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione fino a sei mesi.
Articolo 16
(Forze di polizia)
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i
rispettivi ordinamenti e dipendenze:
- a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
- b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere
chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza
pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le
forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico
soccorso.
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