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Legge 30 aprile
1999, n. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti
locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale
(G.U. n. 101 del 3 maggio 1999)
Art. 1 (Premio di maggioranza per
l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della
provincia)
1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25
marzo 1993, n. 81, é sostituito dal seguente: "Qualora un candidato
alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al
gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del
comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto
almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia
superato il 50 per cento dei voti validi".
2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 é sostituito
dal seguente:
"5. Ciascun elettore puó votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore puó,
altresí, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al
consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo
contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno
votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun
elettore puó, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della
provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo
espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della
provincia".
Art. 2 (Successione dei mandati elettivi del sindaco)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "E' consentito un terzo mandato
consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".
Art. 3 (Sottoscrizione dei gruppi di
candidati e delle liste)
1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 200 e da non piú di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350 e da non piú di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle province con piú di 100 mila abitanti e fino a 500
mila abitanti;
c) da almeno 500 e da non piú di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle province con piú di 500 mila abitanti e fino a un
milione di abitanti;
d) da almeno 1000 e da non piú di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle province con piú di un milione di abitanti".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n.
81, é sostituito dal seguente:
" 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al
consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni
comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non piú di 1.500 elettori nei comuni con
popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non piú di 1.000 elettori nei comuni con popolazione
compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non piú di 700 elettori nei comuni con popolazione
compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non piú di 400 elettori nei comuni con popolazione
compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non piú di 350 elettori nei comuni con popolazione
compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non piú di 200 elettori nei comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non piú di 120 elettori nei comuni con popolazione
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non piú di 60 elettori nei comuni con popolazione
compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non piú di 50 elettori nei comuni con popolazione
compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".
Art. 4 (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970,
n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)
1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale"
sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di
appello".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le
seguenti: "delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Sono altresí competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente,
al presidente della provincia e al sindaco".
Art. 5 (Liste non ammesse all'assegnazione
dei seggi)
1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è
inserito il seguente:
"Art. 7- bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei
seggi). - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che
abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".
Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della
legge 25 marzo 1993, n. 81)
1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2- bis . Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i
gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento
dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia
superato tale soglia".
Art. 7 (Durata
degli organi elettivi di comuni e province)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole:
"per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "per un periodo di cinque anni".
2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli
organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 8 (Modifica di termini per lo
svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge n. 142 del
1990)
1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla
legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e
provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da
tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato
scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno
successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle
elezioni.
Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere
rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa
giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono
necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio ovvero nello
stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo se le condizioni si
sono verificate oltre tale data";
b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma
2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quarantacinquesimo"
è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".
2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio
1995, n. 43, la parola: "quaranta" è sostituita dalla
seguente: "quarantacinque".
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è
abrogato.
4. All'articolo
37- bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 20 della
legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "dimissioni," è soppressa;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente de lla
provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti
giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo
scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario".
5. All'articolo
39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: "dimissioni,"
è soppressa;
b) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-
bis ) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia".
Art. 9 (Albo degli scrutatori)
1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal
seguente:
"Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un
unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale
comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo
i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici".
2. In sede di prima applicazione della presente
legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n.
95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già
iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito
albo istituito a norma dell'articolo 5- bis della citata legge n. 95
del 1989.
3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con
manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi
pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne
apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale
comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di
cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li
inserisce nell'albo , escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni
di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361.
3 . A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica
per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i
motivi.
4 . L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del
comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto
di prenderne visione.
5 . Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con
pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono
proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita
iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6 . Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto
eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione
del ricorso alla parte interessata, la quale puó, entro cinque giorni
dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione
elettorale circondariale".
4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1 . La commissione elettorale circondariale, scaduti i
termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi
presentati.
2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono
immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti
adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a
cura del sindaco".
5. L'articolo 5- bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto
dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.
6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito
dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1 . Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno
antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale
comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto
affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista
della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di
nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel
predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori
sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o
impedimento.
2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non
sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale
comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali
del comune stesso.
3 . Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel piú breve tempo,
e al piú tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni,
l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve
essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco
o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori
ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4 . La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno
precedente le elezioni".
Art. 10 (Adeguamento del gettone di presenza ai
componenti della commissione elettorale circondariale)
(omissis)
Art. 11 (Adeguamento dei compensi per organi
collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)
(omissis)
Art. 12 (Numero di scrutatori
nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea)
1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile
1984, n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite
dalle seguenti: "tre scrutatori".
Art. 13 (Istituzione della
tessera elettorale)
1. Con uno o piú regolamenti, da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la
tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le
consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è
rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale,
contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di
residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è
assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente
riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle
singole consultazioni elettorali;
e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite
in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto
dei princípi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate
le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa
alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I
medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via
sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando
anche la carta di identità prevista dall'articolo 2,
comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo
2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 14 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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