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Legge 31dicembre 1996 nr.675
Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali
Capo I - Principi generali.
- Articolo 1 - Finalità e
definizioni
- Articolo 2 - Ambito di
applicazione
- Articolo 3 - Trattamento di dati
per fini esclusivamente personali
- Articolo 4 - Particolari
trattamenti in ambito pubblico
- Articolo 5 - Trattamento di dati
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
- Articolo 6 - Trattamento di dati
detenuti all'estero
Capo II - Obblighi per il titolare del
trattamento.
CapoIII - Trattamento dei dati personali.
Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati
- Articolo 9 -
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 10 -
Informazioni rese al momento della raccolta
Sezione II - Diritti dell'interessato nel
trattamento dei dati
Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei
dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei
dati
Capo IV - Trattamento di dati particolari.
- Articolo 22 -
Dati sensibili
- Articolo 23 -
Dati inerenti alla salute
- Articolo 24 -
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale
- Articolo 25 -
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista
- Articolo 26 -
Dati concernenti persone giuridiche
Capo V - Trattamenti soggetti a regime speciale.
- Articolo 27 -
Trattamento da parte di soggetti pubblici
- Articolo 28 -
Trasferimento di dati personali all'estero
Capo VI - Tutela amministrativa e
giurisdizionale.
Capo VII - Garante per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Capo VIII - Sanzioni.
Capo IX - Disposizioni transitorie e finali ed
abrogazioni.
Capo X - Copertura finanziaria ed entrata in
vigore.
Capo I
Principi generali
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per
"banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per
"titolare", la persona fisica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
e) per
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
f) per
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per
"blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per
"Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
30.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica al trattamento
di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Articolo 3
(Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali)
1. Il trattamento di dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano
in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 18
e 36.
Articolo 4
(Particolari trattamenti in ambito
pubblico)
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n.121, come modificato dall'articolo
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, nonchè in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.388;
b) dagli organismi di cui agli articoli
3, 4
e 6 della
legge 24 ottobre 1977,
n.801, ovvero sui dati coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n.778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo
371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di
giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15,
17, 18, 31,
32, commi 6 e 7, nonchè, fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
Articolo 5
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici)
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Articolo 6
(Trattamento di dati detenuti all'estero)
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati persoanali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 28.
Capo II
Obblighi per il titolare del trattamento
Articolo 7
(Notificazione)
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è
tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed
una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonchè della durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo
se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e
dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare;
b) le finalità e
modalità del trattamento;
c) la natura dei
dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si
riferiscono;
d) l'ambito di
comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i
trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea
o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una
descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione
della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento,
nonchè l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualità e
la legittimazione del notificante.
5. i soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,
nonchè coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I
piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuarela notificazione anche
per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli
albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Articolo 8
(Responsabile)
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o
del responsabile.
Capo III
Trattamento dei dati personali
Sezione I - Raccolta e requisiti dei
dati
Articolo 9
(Modalità di raccolta e requisiti dei
dati personali)
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in
modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se
necessario, aggiornati;
d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in
una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Articolo 10
Informazioni rese al momento della
raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto
circa:
a) le finalità e
le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze
di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o
le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito
di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di
cui all'articolo 13;
f) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte
per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli
4, comma 1, lettera e),
e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma l è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione .
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato
nel trattamento dei dati
Articolo 11
(Consenso)
l. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solocon il consenso espresso dell'interessato .
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Articolo 12
(Casi di esclusione del consenso)
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13,
comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità d'intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Articolo 13
(Diritti dell'interessato)
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma l, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Articolo 14
(Limiti all'esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei
trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per
l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma l il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei
dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Articolo 15
(Sicurezza dei dati)
l. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivarnente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Articolo 16
(Cessazione del trattamento dei dati)
l. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per
finalità analoghe con gli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
Articolo 17
(Limiti all'utilizzabilità di dati personali)
l. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla
base del trattamento di cui al comma l del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma l, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento
di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate
dalla legge.
Articolo 18
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)
l. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei
dati
Articolo 19
(Incaricati del trattamento)
l. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Articolo 20
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
l. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e
di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del
presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nelI'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo
ó0 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato
con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono
stati notificati ai sensi delI'articolo 7, comma 2,
per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
Articolo 21
(Divieto di comunicazione e diffusione)
l. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo
7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma l,
lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a
singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a )qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o
di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo IV
Trattamento di dati particolari
Articolo 22
(Dati sensibili)
l. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma I da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalita e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo
31, comma l, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2..
Articolo 23
(Dati inerenti alla salute)
l. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un
terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E' vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata,
salvo nel caso m cul sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Articolo 24
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del
codice di procedura penale)
l. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale,
è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Articolo 25
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista)
l. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento
dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al
medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo
24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità
del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma l, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma
l del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio è tenuto e recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di
cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino
alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In
caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
31, comma l, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli
22 e 24.
Articolo 26
(Dati concernenti persone giuridiche)
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V
Trattamenti soggetti a regime speciale
Articolo 27
(Trattamento da parte di soggetti pubblici)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da
norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data
previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7,
commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o
la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da
norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge .
Articolo 28
(Trasferimento di dati personali all'estero)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle
persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di
grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi
degli articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità d'intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili
da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto;
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di
dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma l del presente articolo è effettuata ai
sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma
l, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto
unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
Capo VI
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Articolo 29
(Tutela)
l. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1,
possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate a
cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la
decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4,
il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a
richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è
ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma l,
o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorita giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
Capo VII
Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Articolo 30
(Istituzione del Garante)
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che
siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive .
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
Articolo 31
(Compiti del Garante)
l. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione
e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15;
j) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne
il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
k) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
l) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e
sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce;
m) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo
13 della Convenzione medesima;
n) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro di cui al comma l, lettera a), del presente articolo, è
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5.
Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma l, lettera l), del presente articolo, può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto all'altro organo .
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante
e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Articolo 32
(Accertamenti e controlli)
l. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può
disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con
il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14,
comma l, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o
di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo
10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo
42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può
farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma l, lettera b), il membro
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
Articolo 33
(Ufficio del Garante)
l. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del
Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta
giorni dalla data di elezione del Garante.
2 Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del
Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento
sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante
di cui all'articolo 29, commi da l a 5, secondo
modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme
volte a precisare le modalità della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere
emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti
telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
Capo VIII
Sanzioni
Articolo 34
(Omessa o infedele notificazione)
1.Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28,
ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione
prevista dall'articolo 16, comma l, la pena è della
reclusione sino ad anno.
Articolo 35
(Trattamento illecito di dati personali)
l. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
ll, 20 e 27, è punito
con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o
diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23 e 24,
ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3,
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da
uno a tre anni.
Articolo 36
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15,
è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la
pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma l è commesso per colpa si applica la
reclusione fino a un anno.
Articolo 37
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)
l. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo
29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 38
(Pena accessoria)
l. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Articolo 39
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29,
comma 4, e 32, comma l, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di
cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Capo IX
Disposizioni transitorie e finali ed
abrogazioni
Articolo 40
(Comunicazioni al Garante)
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dalla presente legge e dalla legge
23 dicembre 1993, n. 547, e trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Articolo 41
(Disposizioni transitorie)
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli
13 e 29, le disposizioni della presente legge che
prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione
dei dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata
in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo
33, comma l, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, entro il 3 l gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo
15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale
termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24,
possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate,previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del
Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del
Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 42
(Modifiche a disposizioni vigenti)
l. L'articolo
10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati
è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2 I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7 fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a) del primo comma dell 'articolo 5
la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti l'ufficio comunica al richiedente non
oltre venti giorni dalla richiesta le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità dandone informazione al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. "
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, è sostituito dal seguente:
"1. E istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione denominata Autorità ai fìni del presente decreto; tale Autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. "
3. Il comma 1 dell'articolo
5 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento
giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorita medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si
applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinqua unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui
al comma 2 così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996 - 1998."
4. Negli articoli
9, comma 2 e 10,
comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. ".
Articolo 43
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con
la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo
9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del
1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4 comma l, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di
cui all articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Capo X
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Articolo 44
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto
a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire
6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 45
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24,
le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio
1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
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