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Legge 29 dicembre 2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n. 14
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. Art. 2. 1. Salvi gli specifici princípi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 saranno informati ai seguenti princípi e criteri direttivi generali: 2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. Art. 3. 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princípi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresí, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa. 3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princípi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. Art. 4. 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princípi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 4. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000. 5. Chiunque, ai sensi del regolamento, effettua operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 6. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. 7. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 5 e 6 è disposta la confisca dei prodotti e tecnologie oggetto delle operazioni. 8. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non fornisce al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte informazioni, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. 9. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del commercio con l'estero, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso. Art. 5. 1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei; a tali testi unici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla modifica della normativa vigente in materia di cause di esclusione nei settori degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture e nelle relative procedure di qualificazione al fine di procedere ad una loro omogeneizzazione. 4. Il presente articolo non si riferisce alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo. Art. 6. 1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209. Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA Art. 7. 1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129. 2. Nell'esercizio della delega di
cui al comma 1, il Governo si atterrà, oltre che ai princípi e ai criteri
direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti princípi e criteri
direttivi: Art. 8. 1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, sarà informata al principio e criterio direttivo di prevedere una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro dell'impresa o del gruppo di imprese. Art. 9. 1. L'attuazione della direttiva
1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante
le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi: Art. 10. 1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sarà consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci. Art. 11. 1. All'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: Art. 12. 1. L'attuazione della direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di
rifiuti, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi: Art. 13. 1. L'attuazione della direttiva
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva
90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti
televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti princípi e criteri
direttivi: Art. 14. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i princípi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai princípi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE. Art. 15. 1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è abrogato. Art. 16. 1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi. 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17. 1. Il secondo comma dell'articolo 18
della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dall'articolo 9 della
legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente: Art. 18. 1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001. Art. 19. 1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
legge 10 luglio 1991, n. 210, recante norme di attuazione della convenzione
delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la
navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, è sostituito dal
seguente: Art. 20. 1. All'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera c) è aggiunta
la seguente: Art. 21. 1. Al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: Art. 22. 1. In attuazione della direttiva
2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che
modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 23. 1. In attuazione dell'articolo 20
della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, all'artico1o
1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma: 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001. Art. 24. 1. Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999. Art. 25. 1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può procedere per una sola volta alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite di 30 unità, a carico delle proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica. Ai contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le disposizioni in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Art. 26. 1. All'articolo 1 della legge 23
giugno 2000, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Art. 27. 1. All'articolo 11 della legge 21
dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
Allegato A 96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. 98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 1999/36/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. 1999/60/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu. 1999/82/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali. 1999/83/CE: direttiva della Commissione, dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali. 1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. 1999/105/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
Allegato B 93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. 1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni. 1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. 1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali.
Allegato C 96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella alimentazione degli animali. 1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. |
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