Legge 23 agosto 1988,
n. 400 - Articolo 17.
Disciplina dell'attivitą di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 17.
(Regolamenti)
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) le
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [abrogato].
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestą regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autoritą sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di pił ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitą di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princģpi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a)
riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali
e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni
finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilitą eliminando le duplicazioni
funzionali;
c)
previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e)
previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unitą dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali.
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