Art. 1.
(Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di
cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) moneta, perequazione delle risorse
finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
"r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari
di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola:
"statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in
mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto
delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2,
è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza
assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di
propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve
le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività
produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui
al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso
il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare
i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a),"
sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di
economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Governo è delegato ad emanare,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30
settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale
all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e
11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche
nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla
Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6,
comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole:
"31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio
1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "nonchè gli
enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le
istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola:
"procedure" è inserita la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4
sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le
seguenti:
"g-bis) soppressione dei procedimenti che
risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi
generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto
dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo,
sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei
provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole:
"e successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono
aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia
di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5
novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato
di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli,
rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come
sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento
e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta
alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti
nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle
d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n.
425".
Art. 2.
(Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 maggio 1997, n. 127)
1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le
modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che
disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve
avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "È
comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta
ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal
seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il
rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti
di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di
riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono
contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonchè delle opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto
magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei
servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, nonchè le procedure informatiche e le informazioni,
che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da
altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi
dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità
potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero,
previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo
mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e
funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le
pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei
documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto
periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1o gennaio 1999 sulla carta
d'identità deve essere indicata la data di scadenza"".
7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè ad
esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età".
10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal
seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso
che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad
autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei
lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;".
13. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione
del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco,
ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui
al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere
assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle
complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni
amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli
uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni,
in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate
indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore
spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla
convenzione"".
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." è
inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle
dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici
stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza
assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i quali,
se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa
senza assegni".
16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui
al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale".
17. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresì alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie
locali e alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano
conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e
dei piani, nonchè dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in
corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo
17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e
116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2,
lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352, sono prorogati di sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono
inserite le seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle
regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di
sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i
difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di
cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore
civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello
Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con
esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza
pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta
giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la
conferenza è sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono
inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB),".
30. All'articolo 17, dopo il comma 58, è inserito il seguente:
"58-bis. All'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano
salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali
hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle
imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il seguente:
"78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del
consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica
stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento,
entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il seguente:
"79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai
sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati,
nonchè le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti
dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento
della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da
prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni
centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il seguente:
"133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio
di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle
zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni
delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate
le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati,
nonchè le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati
a mezzo degli impianti".