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Legge 43/2005

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LEGGE 31 marzo 2005, n.43
 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2005,  n.  7,  recante  disposizioni  urgenti  per l'universita' e la
ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi  opere  strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti,
nonche'  per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo
e  tasse  di  concessione.  Sanatoria  degli effetti dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
(Pubblicata sulla GU n. 45 del 1/4/2005)
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1. Il  decreto-legge  31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni
urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali,  per  il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita'  dei  pubblici  dipendenti,  nonche'  per  semplificare gli
adempimenti  relativi  a  imposte di bollo e tasse di concessione, e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
    2. Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti
giuridici   sorti   sulla   base   dell'articolo   4,   comma 1,  del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
    3. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 31 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                               dei Ministri
Moratti,    Ministro   dell'istruzione,                               dell'universita' e della ricerca
Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le                               attivita' culturali
Lunardi,  Ministro delle infrastrutture                               e dei trasporti
Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 3276):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi),       dal      Ministro      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca (Moratti), dal Ministro
          per  i beni e le attivita' culturali (Urbani), dal Ministro
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  (Lunardi),  dal
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  (Siniscalco) il
          31 gennaio 2005.
              Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
          beni culturali), in sede referente, il 1° febbraio 2005 con
          parere delle commissioni 1ª per presupposti costituzionali,
          1ª,  5ª,  6ª,  8ª,  11ª,  e  parlamentare  per le questioni
          regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 2 febbraio 2005.
              Esaminato  dalla 7ª commissione l'8, 9, 10, 15, 16, 17,
          22 e 23 febbraio 2005.
              Esaminato  in aula il 24 febbraio 2005; 1° marzo 2005 e
          approvato il 2 marzo 2005.

          Camera dei deputati (atto n. 5697):

              Assegnato  alle  commissioni riunite V (Bilancio) e VII
          (Cultura), in sede referente, l'8 marzo 2005 con pareri del
          Comitato  per  la  legislazione  e delle commissioni I, II,
          III,  IV,  VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e parlamentare per
          le questioni regionali.
              Esaminato  dalle  commissioni  riunite  il 9 e 10 marzo
          2005.
              Esaminato  in  aula  il 14 e 16 marzo 2005 ed approvato
          con modificazioni il 17 marzo 2005.

          Senato della Repubblica (atto n. 3276/B):

              Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
          beni  culturali),  in  sede referente, il 18 marzo 2005 con
          parere  delle  commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª,
          11ª,   12ª,  13ª,  14ª  e  parlamentare  per  le  questioni
          regionali.
              Esaminato dalla 7ª commissione il 21 marzo 2005.
              Esaminato  in  aula  il  22 marzo  2005 ed approvato il
          23 marzo 2005.

          Avvertenza:

              Il  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          24 del 31 gennaio 2005.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato dalle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.

      
                                                             Allegato

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
               AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7

       All'articolo 1:
            il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        "1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma
105,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, sono formulati dalle
universita'   ed   inviati   per  la  valutazione  di  compatibilita'
finanziaria  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca entro il 31 marzo 2005";
            il comma 2 e' sostituito dal seguente:
            "2.  Dopo  il  primo anno di effettivo servizio e fino al
giudizio  di  conferma,  il  trattamento  economico  dei  ricercatori
universitari  e'  pari  al  70  per  cento  di quello previsto per il
professore  universitario  di  seconda  fascia  a tempo pieno di pari
anzianita'";
            dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
        "2-bis.   In   attesa   del   riordino   delle  procedure  di
reclutamento   dei  professori  universitari,  per  le  procedure  di
valutazione   comparativa   relative   alla  copertura  di  posti  di
professore  ordinario  e  associato, di cui alla legge 3 luglio 1998,
n. 210,  bandite  successivamente  alla  data  del 15 maggio 2005, la
proposta della commissione giudicatrice e' limitata ad un solo idoneo
per  ogni  posto  bandito,  individuato  nel candidato giudicato piu'
meritevole".
        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
            "Art.  1-bis.  -  (Contributi  per  le  universita' e gli
istituti  superiori  non statali). - 1. L'autorizzazione di spesa per
la  concessione  dei  contributi  in favore delle universita' e degli
istituti  superiori  non statali di cui all'articolo 5 della legge 29
luglio  1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30
dicembre  2004,  n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno
2005,  di  euro  8.646.470  per  l'anno  2006 e di euro 8.675.520 per
l'anno 2007.
            2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1 si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre  1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della citata
legge n. 311 del 2004.
        Art.   1-ter.   -   (Programmazione   e   valutazione   delle
universita). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al
fine  di  perseguire  obiettivi  di  efficacia e qualita' dei servizi
offerti,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  adottano  programmi
triennali  coerenti  con  le linee generali di indirizzo definite con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,   sentiti   la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane,   il  Consiglio  universitario  nazionale  e  il  Consiglio
nazionale  degli  studenti  universitari, tenuto altresi' conto delle
risorse   acquisibili   autonomamente.  I  predetti  programmi  delle
universita' individuano in particolare:
                a)  i  corsi  di  studio  da istituire e attivare nel
rispetto  dei  requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di risorse
strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
                b)   il   programma   di   sviluppo   della   ricerca
scientifica;
                c)  le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
                d) i programmi di internazionalizzazione;
                e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla
mobilita'.
            2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta
salva  l'autonoma  determinazione degli atenei per quanto riguarda il
fabbisogno      di     personale     in     ordine     ai     settori
scientifico-disciplinari,     sono     valutati     dal     Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca e periodicamente
monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, avvalendosi del
Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
sentita  la  Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane. Sui
risultati    della    valutazione    il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  riferisce  al termine di ciascun
triennio,  con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle
universita'  si  tiene  conto  nella  ripartizione  del  fondo per il
finanziamento ordinario delle universita'.
            3.  Sono  abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad
eccezione  dell'articolo  2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7,
nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4.
            Art. 1-quater. - (Contributi in favore delle accademie di
belle  arti  non  statali). - 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai
nuovi  ordinamenti  didattici definiti in base alla legge 21 dicembre
1999,   n. 508,   senza   pregiudicare   la   qualita'  dei  corsi  e
l'apprendimento   degli   studenti,   il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e'  autorizzato  ad erogare alle
accademie  di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente
dagli  enti  locali,  la  somma  di  euro  1.500.000 per l'anno 2007.
All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente comma si provvede
mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.
            2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
            Art.   1-quinquies.   -   (Istituto  musicale  di  Ceglie
Messapico).   -   1.   A  decorrere  dall'anno  accademico  2005-2006
l'istituto   musicale   di   Ceglie   Messapico  viene  accorpato  al
conservatorio  statale  di  musica  di  Lecce  in qualita' di sezione
staccata.  Con  apposita  convenzione  da  stipulare tra il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed il comune di
Ceglie  Messapico saranno stabilite modalita' e termini del passaggio
anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale.
            2.  Per  l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di  141.000  euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.
            3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
            Art.  1-sexies.  -  (Incarichi  di  presidenza).  -  1. A
decorrere  dall'anno  scolastico  2006-2007  non  sono piu' conferiti
nuovi   incarichi  di  presidenza,  fatta  salva  la  conferma  degli
incarichi  gia'  conferiti.  I  posti vacanti di dirigente scolastico
sono  conferiti  con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio
del   predetto   anno   scolastico,   ferma  restando  la  disciplina
autorizzatoria  in vigore in materia di programmazione del fabbisogno
di  personale  di  cui  all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,  e  successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione
del   personale   delle   pubbliche  amministrazioni  previsti  dalla
normativa  vigente,  sono riservati in via prioritaria ad un apposito
corso-concorso   per   coloro  che  abbiano  maturato,  entro  l'anno
scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.
            Art.  1-septies. - (Organi di ordini professionali). - 1.
Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione
degli  organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo
4,  comma  3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   5   giugno   2001,  n. 328,  al  fine  di  uniformare  e
semplificare  le  procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria
degli  iscritti  agli  albi  professionali  nei  consigli nazionali e
territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da
sette  a  quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di
quindici  componenti  per  i  consigli nazionali, e con una durata di
quattro  anni  per i consigli territoriali e di cinque per i consigli
nazionali.  La  durata  e' estesa a tutte le professioni disciplinate
dal  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  2001,  n. 328.  Per  l'ordine degli psicologi si provvede con
distinto  regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18,
della  legge  14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6,
comma  4,  della  legge  19  ottobre  1999, n. 370, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, per la definizione del numero dei componenti e del
sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.
            Art.   1-octies.  -  (Concorso  riservato  per  dirigente
scolastico).  -  1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno
un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  ma privi del requisito prescritto del triennio di
incarico,  ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di
ammissione,  frequentato  il  corso  di formazione e superato l'esame
finale   di  cui  al  decreto  direttoriale  del  17  dicembre  2002,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del
20  dicembre  2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il
punteggio   conseguito  nel  predetto  esame  finale,  in  coda  alle
graduatorie stesse.
            2.  I  posti messi a concorso nelle singole regioni e non
coperti  per  assenza  di  idonei  nelle stesse regioni, compresi gli
idonei  di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente
direttore  generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  tra  le regioni nel cui ambito sono risultati idonei
nelle graduatorie.
            Art.  1-novies. - (Valutazione dei titoli per graduatorie
permanenti).  -  1.  Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile
2004,  n. 97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, il punto C.11) e' sostituito dai seguenti:
            "C.11)  Per  ogni  diploma  di  specializzazione o master
universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con
gli  insegnamenti  cui  si  riferisce la graduatoria, sono attribuiti
punti 3.
            C.11-bis)    Per    ogni    corso    di   perfezionamento
universitario,  di  durata  almeno annuale con esame finale, coerente
con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti
punti 2.
            C.11-ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui  ai  punti  C.11)  e  C.11-bis),  ai  fini  della valutazione del
punteggio   per   l'inserimento   nelle  graduatorie  permanenti,  e'
possibile  valutare  ogni  anno  uno  solo dei titoli precedentemente
indicati".
            2.  Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno
scolastico 2005-2006".
        All'articolo 2:
            al  comma  1,  primo  periodo, la parola: "Sincrotone" e'
sostituita dalla seguente: "Sincrotrone";
            al  comma  2,  le  parole: "non inferiore a 14 milioni di
euro"  sono  sostituite  dalle seguenti: "pari a 14 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2005"  e dopo le parole: "decreto legislativo 5
giugno  1998, n. 204," sono inserite le seguenti: "come rideterminato
dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311,";
            il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        "3.  Il  comma  4  dell'articolo 3 del decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381, e' sostituito dal seguente:
        "4.  Il  consiglio  direttivo e' composto dal presidente e da
quattro  componenti  di alta qualificazione tecnico-scientifica nello
specifico  settore  di  attivita',  di  cui  due  scelti dal Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, uno designato dal
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  e  uno  designato  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano"";
        dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
            "3-bis.  All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre
2003,  n. 350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: ",
il  Consorzio  per  l'area  di  ricerca  scientifica e tecnologica di
Trieste nonche' l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia".
            3-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 3-bis trovano
applicazione con riferimento all'anno 2004".
        Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
            "Art.  2-bis. - (Interventi per la tutela dell'ambiente e
dei  beni  culturali, nonche' per lo sviluppo economico e sociale del
territorio).  -  1.  E'  autorizzata  la spesa di euro 65.000.000 per
l'anno  2004,  di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000
per  l'anno  2006  e  di  euro  2.600.000  per  l'anno  2007  per  la
concessione  di  ulteriori  contributi statali al finanziamento degli
interventi  di  cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal
presente  comma  si  provvede  ai  sensi del comma 29 dell'articolo 1
della medesima legge n. 311 del 2004.
            2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005,
a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007,
si  provvede:  per  l'anno  2004,  quanto a euro 45.000.000, mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  54  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni,  e,  quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 55 della
legge  28  dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli
anni  2005,  2006  e  2007,  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto  a  euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno
degli  anni  2006  e  2007,  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero,  e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000
per  il  2006  l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
            3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio".
        All'articolo 3:
            al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo";
            dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
            "2-bis.  All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
                a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "dal  Capo  del
Dipartimento  per  lo  spettacolo  e  lo  sport  o"  e "appositamente
delegato" sono soppresse;
                b)  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Il
trattamento  economico spettante ai componenti delle sottocommissioni
e'  stabilito  annualmente  con  decreto del Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  a  valere  sulla  quota del settore cinema del
Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163"";
            al  comma  3,  alla  lettera a), capoverso 3-bis, dopo le
parole:  "legge  27 dicembre 2002, n. 289" sono aggiunte le seguenti:
",  e  successive  modificazioni"  e alla lettera c), dopo le parole:
"dall'articolo 10 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui
al";
            dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
            "3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via
di  opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il
sistema  possa  raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto
tecnico  e  commerciale  e,  comunque, per i due anni successivi alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  vigilera'
sull'attuazione  delle  relative  disposizioni  di  legge, sentite la
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
            3-ter.  All'articolo  171,  primo  comma,  della legge 22
aprile  1941,  n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a)
e' inserita la seguente:
            "a-bis)  mette  a disposizione del pubblico, immettendola
in  un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;".
            3-quater.  All'articolo  171  della legge 22 aprile 1941,
n. 633,  e successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto
il seguente:
            "Chiunque  commette  la violazione di cui al primo comma,
lettera   a-bis),  e'  ammesso  a  pagare,  prima  dell'apertura  del
dibattimento,  ovvero  prima  dell'emissione  del  decreto  penale di
condanna,  una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena
stabilita  dal  primo comma per il reato commesso, oltre le spese del
procedimento. Il pagamento estingue il reato".
            3-quinquies.  All'articolo  171-ter,  comma  1, alinea, e
comma  2,  lettera  a-bis),  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "per  trarne  profitto" sono
sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro".
            3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128,  il  comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale
strumento  per  la  diffusione  della  cultura  e per la creazione di
valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio
dei   ministri   o  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  di  concerto  con  i  Ministri per i beni e le attivita'
culturali   e  delle  comunicazioni,  promuove,  nel  rispetto  delle
normative  internazionalmente  riconosciute,  forme di collaborazione
tra  i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con
riferimento  alle  modalita' tecniche per l'informazione degli utenti
circa  il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle
forme  di  collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del
Consiglio  dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie,  di  concerto  con  i  Ministri per i beni e le attivita'
culturali  e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica  la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame  di  osservazioni  di  soggetti  interessati e contribuisce a
garantirne  la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione
utile  alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via
telematica  sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  dei Ministeri delle
comunicazioni  e  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nonche' su
quelli  dei  soggetti  sottoscrittori.  Dall'attuazione  del presente
comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
            3-septies.  All'articolo  39  del  decreto  legislativo 9
aprile  2003,  n. 68,  al  comma  1,  le  lettere  d)  e  h-bis) sono
abrogate".
        Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
            "Art.  3-bis.  -  (Ulteriori  interventi  per i beni e le
attivita'  culturali).  -  1.  All'articolo  27 della legge 14 agosto
1967, n. 800, il primo comma e' sostituito dal seguente:
            "Le  manifestazioni  liriche  da  attuare con il concorso
finanziario  dello  Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti
provinciali   per  il  turismo,  istituzioni  musicali  ed  enti  con
personalita'  giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro
ovvero   che   reimpiegano   gli   eventuali  utili  derivanti  dalle
manifestazioni   sovvenzionate   nell'organizzazione   di   attivita'
analoghe".
            2.  All'articolo  11, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo   21   dicembre  1998,  n. 492,  la  parola:  "sette"  e'
sostituita  dalla  seguente:  "dieci"  e  dopo  le parole: "presso il
Gabinetto  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali" sono
inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".
            3.  Al  comma  61  dell'articolo  1  del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)   nel   primo   periodo,   le  parole:  "Capo  del
Dipartimento   dello  spettacolo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"direttore generale competente";
                b)  il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Il
direttore  generale  competente  puo' delegare, di volta in volta, un
dirigente  della  medesima Direzione generale a presiedere le singole
sedute delle commissioni".
            4.  Al  comma  68  dell'articolo  1  del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Del  comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo
e lo sport ed i direttori generali competenti".
            5.  All'articolo  19  del  decreto  legislativo 8 gennaio
2004,  n. 1,  le  parole:  "il  Ministro  per  i  beni e le attivita'
culturali" sono sostituite dalla seguente: "si".
            6.   L'intervento  previsto  al  n. 50  della  Tabella  A
allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
                a)    quanto    a    euro   500.000,   corrispondenti
all'annualita' 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine;
                b)    quanto    a    euro   500.000,   corrispondenti
all'annualita'  2004,  al restauro del borgo medioevale del comune di
Carassai.
            7.   L'intervento  previsto  al  n. 94  della  Tabella  A
allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
                a)    quanto    a    250.000   euro,   corrispondenti
all'annualita' 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e
le  attivita'  culturali  per  l'intervento  di  realizzazione  della
Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;
                b)  quanto  a 500.000 euro, corrispondenti alla somma
delle  annualita'  2004  e  2005, i fondi sono assegnati al comune di
Piana  degli  Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del
complesso Manzone e Vicari.
            8.  Al  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono
apportate le seguenti modifiche:
                a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole:
",   possono   essere   individuati  ed  organizzati  quelli  di  cui
all'articolo 8" sono soppresse;
                b)  all'articolo  8,  comma  1,  le  parole:  "Con  i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle
seguenti:  "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".
            9.  Al  fine  di  consentire  la  piena attivazione delle
competenze  del  Nucleo  per  la  valutazione  e  la  verifica  degli
investimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui
all'articolo  5,  comma  5,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le
disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre
1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma
10,  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
            10.  All'articolo  2,  comma  1,  della legge 11 novembre
2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche:
                a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
                "a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
            '5.  Con  decreto  del Ministro per i beni e le attivita'
culturali  sono  individuati  i soggetti ammessi a fruire, nei limiti
dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le spese
inerenti  ai  servizi  di prevenzione e vigilanza antincendi prestati
dal  personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione
di   pubblici   spettacoli,  nonche'  le  modalita'  applicative  del
beneficio,  salvo  quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173'";
                b)  alla  lettera  b),  le  parole  da:  "Il predetto
importo" sino alla fine del comma sono soppresse.
         Art.   3-ter.  -  (Disposizioni  in  materia  di  fondazioni
lirico-sinfoniche).  - 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel
rispetto  dei  criteri  di gestione di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo  29  giugno  1996, n. 367, e coordinano periodicamente le
proprie attivita' allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e
di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico.
            2.  Il  Ministro per i beni e le attivita' culturali, con
proprio  decreto  non  avente natura regolamentare, da adottare entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  disciplina il pieno ed efficace
coordinamento  delle  attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al
fine  di  assicurare  economie  di  gestione  ed  in  particolare  il
contenimento  o  la  riduzione delle spese di allestimento, dei costi
delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di
materiali  scenici,  corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le
collaborazioni a qualsiasi titolo.
            3.  Il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  assicura  l'ottimale utilizzazione del
personale  dipendente  in  ragione  delle  professionalita'  e  delle
esigenze  produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al
personale  dipendente  che svolge le attivita' di cui all'articolo 23
del  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n. 367,  o  che  svolge
attivita' di lavoro autonomo o professionale.
            4.  I  contratti  integrativi  aziendali delle fondazioni
lirico-sinfoniche  sono  sottoscritti  esclusivamente nelle materie e
nei  limiti  stabiliti  dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
non  possono  disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati
dal  medesimo  contratto  collettivo  e non possono derogare a quanto
previsto in materia di vincoli di bilancio.
            5.  Ai  fini della stipulazione dei contratti integrativi
aziendali  non  possono  essere  utilizzate  da  ciascuna  fondazione
risorse   finanziarie   superiori  al  20  per  cento  delle  risorse
finanziarie  occorrenti  per  il  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro,  fermo  restando  il reperimento delle risorse occorrenti nel
rispetto   del  principio  di  pareggio  del  bilancio.  I  contratti
integrativi  aziendali in essere alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del presente decreto possono essere rinnovati
solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo
nazionale  di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo  contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei
contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi
di  cui  al  comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale
non  possono  essere  applicati e vengono ricontrattati tra le parti.
Sono  comunque  nulli  e  non  possono essere applicati preaccordi od
intese,  stipulati  a  decorrere dal 1° gennaio 2004, non formalmente
qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le
intese  stipulati  anteriormente  alla  data del 1° gennaio 2004 sono
validi  esclusivamente  fino alla data di entrata in vigore del nuovo
contratto collettivo nazionale di lavoro.
            6.  Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e'
fatto  divieto  di  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a tempo
indeterminato.  Fino  al  medesimo  termine,  il  personale  a  tempo
determinato   non   puo'  superare  il  15  per  cento  dell'organico
funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a
tempo  indeterminato,  nei limiti delle rispettive piante organiche e
senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni
con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
            7.  Al  decreto  legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono
apportate le seguenti modifiche:
                a)  all'articolo  10,  comma  3,  secondo periodo, la
parola: "pubblici" e' sostituita dalla seguente: "statali";
                b)  all'articolo  13,  comma 1, lettera d), le parole
da:  "o  musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti:  ",  i  cui  requisiti professionali sono individuati dallo
statuto";
                c)   all'articolo   13,  comma  2,  dopo  la  parola:
"collaboratori"  sono  inserite  le seguenti: ", tra cui il direttore
musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,";
                d)  all'articolo  14,  comma  1,  secondo periodo, le
parole:  "e  gli  altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un
membro  effettivo  designato  dall'autorita' di governo competente in
materia di spettacolo, e l'altro scelto";
                e)  all'articolo  21, a decorrere dal 1° gennaio 2006
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
            "1.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali,
anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
                a)  puo'  disporre  lo  scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni
legislative,  amministrative  o  statutarie  che regolano l'attivita'
della  fondazione  o  venga  presentato  il  bilancio  preventivo  in
perdita;
                b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio
di  amministrazione  della fondazione quando i conti economici di due
esercizi   consecutivi   chiudono   con   una   perdita  del  periodo
complessivamente  superiore  al  30  per cento del patrimonio, ovvero
sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'".
            8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22
marzo  2004,  n. 72,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21
maggio 2004, n. 128, e' abrogato".
        All'articolo  4,  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "evidenza
pubblica"  e' inserita la seguente: "laddove" e dopo le parole: "sono
prorogate"  sono  inserite  le  seguenti: ",  nel rispetto del limite
massimo di spesa di cui al comma 1,".
        All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
            "1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole:
"decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n. 250",  sono  inserite le
seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".
            1-ter.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  relativi al
personale  del  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione   non   possono,   in   alcun  caso,  determinare  la
stabilizzazione  di  rapporti  di  lavoro a termine e di personale in
posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
            1-quater.   Al   fine   di  agevolare  la  mobilita'  dei
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni, per consentire un piu'
efficace   e   razionale  utilizzo  delle  risorse  umane  esistenti,
all'articolo  30  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
            "2-bis.    Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di  posti  vacanti  in  organico,  devono  attivare  le  procedure di
mobilita'  di  cui  al  comma  1,  provvedendo,  in  via prioritaria,
all'immissione   in   ruolo  dei  dipendenti,  provenienti  da  altre
amministrazioni,   in   posizione   di  comando  o  di  fuori  ruolo,
appartenenti  alla  stessa  area  funzionale, che facciano domanda di
trasferimento   nei  ruoli  delle  amministrazioni  in  cui  prestano
servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con   inquadramento   nell'area   funzionale  e  posizione  economica
corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le  amministrazioni  di
provenienza.
            2-ter.  L'immissione  in  ruolo  di  cui  al comma 2-bis,
limitatamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministero   degli   affari   esteri,   in   ragione  della  specifica
professionalita'  richiesta  ai  propri  dipendenti,  avviene  previa
valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti
dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della  domanda  di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
            2-quater.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare  le  situazioni  di  emergenza in atto, in ragione della
specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri  dipendenti  puo'
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza  per  le  esigenze  della  Protezione civile e del servizio
civile,  nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3,  comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
            1-quinquies.  Il  comma  1  dell'articolo  34 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
            "1.   Il  personale  in  disponibilita'  e'  iscritto  in
appositi  elenchi  secondo  l'ordine  cronologico  di sospensione del
relativo rapporto di lavoro".
            1-sexies.  Il  comma  2  dell'articolo 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
            "2.   La   Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia  e delle finanze e le strutture regionali e provinciali
di  cui  all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni
dalla  comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione
nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli   articoli   33   e  34.  Le  predette  strutture  regionali  e
provinciali,  accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale
da  assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso,
comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
-  Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle
stesse  amministrazioni.  Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta  comunicazione,  la  Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   provvede   ad  assegnare  alle
amministrazioni  che  intendono  bandire  il  concorso  il  personale
inserito  nell'elenco  previsto  dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione,    l'amministrazione   destinataria   iscrive   il
dipendente  in  disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e il rapporto di
lavoro  prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione
di bandire il concorso".
            1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla
comunicazione  di  cui  al  comma  1" sono sostituite dalle seguenti:
"decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma
1  da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per
le  amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici
nazionali,  comprese  le  universita',  e per conoscenza per le altre
amministrazioni".
            1-octies.  All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
            "5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
tempestiva  ricollocazione  del  personale in disponibilita' iscritto
nell'elenco  di  cui  all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della
funzione  pubblica  effettua  ricognizioni  presso le amministrazioni
pubbliche  per  verificare  l'interesse all'acquisizione in mobilita'
dei  medesimi  dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,  comma 2, del
decreto-legge  12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273".
            1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311,  si  interpreta  nel senso che il personale dipendente
dell'Agenzia  del  demanio  che  ha  esercitato  l'opzione  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  5,  del  decreto legislativo 3 luglio 2003,
n. 173,  nonche'  dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre   2003,   n. 326,   puo'   essere   destinato   a  pubbliche
amministrazioni  con  modalita'  e  criteri  definiti con decreto del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   previa   consultazione   delle
confederazioni sindacali rappresentative".
        Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
            "Art. 5-bis. - (Norma transitoria relativa al Comitato di
garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165).  -  1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di
garanti,  previsto  dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del
dirigente  di  prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004,  n. 114,  il  Comitato  di  garanti e' composto da un dirigente
della  prima  fascia,  estratto  a  sorte  dall'elenco  dei dirigenti
appartenenti  alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        -Art.  5-ter.  -  (Modalita'  di  espletamento  di  procedure
concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. La
procedura   di  reclutamento  dei  dirigenti  tramite  corso-concorso
selettivo  di  formazione  espletato  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  prevista  dal secondo periodo del comma 5
dell'articolo  9-bis  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e'  disciplinata  dal  bando di concorso indetto dalla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  che puo' stabilire, in considerazione delle
specificita'  del  ruolo  del personale dirigenziale della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri nonche' delle funzioni e dei compiti ad
essa  attribuiti,  il  possesso  di  diversi  o  ulteriori  requisiti
culturali  o  professionali  rispetto a quelli previsti dall'articolo
28,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, ivi
compreso  il  possesso  di  abilitazioni  professionali  o  pregresse
esperienze  di  studio  o  di  lavoro,  nonche' particolari modalita'
relative  allo  svolgimento  e  alla durata, comunque non superiore a
nove  mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di
formazione  presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione
ed  in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
            Art.  5-quater.  -  (Modifica  alla  legge 6 luglio 2002,
n. 137).  - 1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6
luglio  2002,  n. 137,  le parole: "sono collocati obbligatoriamente"
sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".
            Art.  5-quinquies.  - (Composizione della Commissione per
la  vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle  attivita'  sportive).  -  1.  All'articolo  3  della  legge 14
dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche:
                a)  al  comma  3,  la  lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
                "a)  due  rappresentanti  del Ministero della salute,
individuati  nella  persona  del  direttore  generale  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  e  del  direttore  generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";
                b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono
inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma
3, lettere a) e b), del presente articolo".
            Art.   5-sexies.   -   (Entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a
controllo pubblico). - 1. L'entrata in vigore del decreto legislativo
20  febbraio  2004,  n. 56, per le case da gioco soggette a controllo
pubblico e' prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da
gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3,
paragrafo  6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno
1991, e successive modificazioni".
        All'articolo 6:
            al  comma  1,  lettera  b),  capoverso 4, dopo la parola:
"citta'", e' inserita la seguente: "metropolitana";
            al comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, le parole da:
"le  funzioni"  fino  alla  fine  del capoverso sono sostituite dalle
seguenti:  "determinate  funzioni  di  stazione  appaltante, previste
dalla  legge  11  febbraio  1994,  n. 109,  laddove ravvisi specifici
impedimenti  all'avvio o alla ripresa dei lavori" e sono aggiunti, in
fine,  i  seguenti  periodi:  "Nei  casi di risoluzione del contratto
d'appalto  pronunciata  dal  commissario straordinario, l'appaltatore
deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  che  fossero  gia'
allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel   termine   a   tal   fine  assegnato  dallo  stesso  commissario
straordinario;  in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il
commissario     straordinario    provvede    d'ufficio    addebitando
all'appaltatore  i  relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo
periodo  non  sono  opponibili  eccezioni  od azioni cautelari, anche
possessorie,  o  di  urgenza  o comunque denominate che impediscano o
ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti";
            al  comma  2,  le  parole: "non derivano" sono sostituite
dalle seguenti: "non devono derivare".
        Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
            "Art. 6-bis. - (Disposizioni concernenti Trenitalia Spa).
-  1.  Nelle  more  della  stipula del contratto di servizio pubblico
2002-2003  tra  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e
Trenitalia  Spa,  l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno
2003  in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria,
e'  accertato,  in  via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in
misura  pari  a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e
per  lo  stesso  contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato  a
corrispondere alla societa' Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le
somme spettanti.
        Art.  6-ter. - (Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale
di  Genova).  -  1.  Al  fine  di  far  fronte  agli  oneri derivanti
dall'applicazione  dell'articolo  53  della  legge  28 dicembre 2001,
n. 448,  e'  autorizzato  un  limite  di  impegno  di tredici anni di
2.940.000  euro  per  l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore
dell'Autorita' portuale di Genova.
            2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo,  determinato  in  2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio
finanziario  2005,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  disposta  dall'articolo  36, comma 2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando:
                a)  quanto  a 1.020.000 euro il limite di impegno per
l'anno 2003;
                b)  quanto  a 1.920.000 euro il limite di impegno per
l'anno 2004.
            3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
            Art.  6-quater.  (Disposizioni  in  materia di diritti di
imbarco  di  passeggeri  sugli aeromobili) - 1. All'articolo 2, comma
11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
che  istituisce  l'addizionale  comunale  sui  diritti  di imbarco di
passeggeri    sugli    aeromobili,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
                a)  alla  lettera  a), le parole: "20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
                b)  alla  lettera  b), le parole: "80 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
            2.  L'addizionale  comunale  sui  diritti  di  imbarco e'
altresi'   incrementata   di   un  euro  a  passeggero.  L'incremento
dell'addizionale  di cui al presente comma e' destinato ad alimentare
il  Fondo  speciale  per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
della  riconversione e riqualificazione del personale del settore del
trasporto   aereo,   costituito  ai  sensi  dell'articolo  1-ter  del
decreto-legge  5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
            3.   Le   maggiori   entrate   derivanti  dall'incremento
dell'addizionale,  disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate ad apposito capitolo
dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  ai  fini  del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al
medesimo  comma  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
            Art.  6-quinquies. - (Norme in materia di servizio civile
nazionale).  -  1.  Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le
seguenti modifiche:
                a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
            "Art.  3-bis.  - (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti
di  cui  all'articolo  3  sono  tenuti  a  cooperare per l'efficiente
gestione   del  servizio  civile  e  la  corretta  realizzazione  dei
progetti.
            2.  Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in
particolare  non  osservando  le procedure e le norme previste per la
selezione  dei  volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di
impiego  dei  volontari,  o  non  realizzando  in  tutto o in parte i
progetti  ovvero ledendo la dignita' del volontario, si applicano una
o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
                a)  diffida  per  iscritto, consistente in un formale
invito a uniformarsi;
                b)  revoca  del  provvedimento  di  approvazione  del
progetto, con diffida a proseguirne le attivita';
                c)   interdizione   temporanea   a  presentare  altri
progetti di servizio civile della durata di un anno;
                d)  cancellazione  dall'albo  degli  enti di servizio
civile.
            3.  Le  sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa
contestazione   degli   addebiti  e  fissazione  di  un  termine  per
controdedurre  non  inferiore  a  trenta  giorni  e  non  superiore a
quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  in  ordine proporzionale e crescente,
secondo  la  gravita'  del  fatto,  la  sua reiterazione, il grado di
volontarieta'  o  di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della
cancellazione  dall'albo  degli  enti  di servizio civile e' disposta
solo  in  caso  di  particolare gravita' delle condotte contestate ed
impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni";
                b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.
            2.  Al  decreto  legislativo  5  aprile 2002, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche:
                a)  al  comma 4 dell'articolo 3, le parole: "compreso
tra  un  minimo  di  trenta  ed  un  massimo  di  trentasei ore" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  trenta ore, ovvero di un monte ore
annuo  minimo  corrispondente  a millequattrocento ore. I criteri per
l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";
                b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;
                c)  al  comma  5  dell'articolo  6,  le  parole:  "31
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
                d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
            "Art.  8. - (Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani
selezionati  dagli  enti  e dalle organizzazioni per la realizzazione
dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del
contratto  di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per
il  servizio  civile  e  successivamente inviato al volontario per la
sottoscrizione.
            2.  Il  contratto, recante la data di inizio del servizio
attestata   dal   responsabile   dell'ente,  prevede  il  trattamento
economico  e  giuridico,  in  conformita'  all'articolo  9,  comma 2,
nonche'  le  norme  di  comportamento  alle  quali  deve attenersi il
volontario e le relative sanzioni";
                e)  il  comma  2  dell'articolo  9  e' sostituito dal
seguente:
            "2.  Agli  ammessi a prestare attivita' in un progetto di
servizio  civile  compete  un  assegno  per  il  servizio civile, non
superiore al trattamento economico previsto per il personale militare
volontario  in  ferma  annuale,  nonche'  le  eventuali indennita' da
corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non
sono  dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La
misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
e'  determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
tenendo  conto  delle  disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale
per il servizio civile";
                f)  il  comma  8  dell'articolo  9  e' sostituito dal
seguente:
            "8.  Al  termine del periodo di servizio civile, compiuto
senza  demerito,  l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio civile o le
regioni  o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di
rispettiva  competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato
da  cui  risulta  l'effettuazione  del servizio civile. I titolari di
tale  attestato  sono  equiparati al personale militare volontario in
ferma annuale";
                g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
            "Art.  10.  - (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti
impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con
diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto
di  cui  all'articolo  8,  e non possono svolgere attivita' di lavoro
subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento
del servizio.
            2.  I  soggetti  che  hanno  prestato  il servizio civile
nazionale non possono presentare ulteriore domanda";
                h)  al  comma  1  dell'articolo  11  le  parole: "non
inferiore  ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore
a 80 ore"".
        All'articolo 7:
            al  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "quelli  di cui
all'allegato"  sono sostituite dalle seguenti: "gli allegati da 2-bis
a 2-sexies allegati";
            al  comma  2,  le  parole da: "di cui all'articolo 1-bis"
fino  alla  fine  del  comma  sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo   3,   primo  comma,  numero  3-bis),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni,  definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  entrate  ai  sensi  dell'articolo  4, quarto comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive
modificazioni";
        dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
            "2-bis.  I  concessionari  del  servizio  nazionale della
riscossione  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono  tenuti  a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di
imposta  comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non
e'  stato  possibile  attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero
dell'economia  e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale
dei  comuni  italiani,  sono  stabiliti  i  termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e
di  impiego  delle  somme  in  questione che saranno destinate in via
prioritaria  ad  attivita' di formazione nel campo della gestione del
tributo ed alle politiche di informazione al contribuente.
            2-ter.  All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n. 504,  le  parole  da:  "Al  fine  di" fino a:
"suddette  anagrafi"  sono  sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di
consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni,
nonche'  per  agevolare  i  processi telematici di integrazione nella
pubblica    amministrazione    ed    assicurare    il   miglioramento
dell'attivita'   di   informazione  ai  contribuenti,  l'Associazione
nazionale  dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attivita'
strumentali.  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
vengono  disciplinate  le  modalita' per l'effettuazione dei suddetti
servizi"";
            nella  rubrica,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e altre disposizioni in materia di finanza locale".
        Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
            "Art.  7-bis.  - (Assistenza sanitaria per i cittadini di
Campione  d'Italia).  - 1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria
ai  cittadini  di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilita' del
Servizio  sanitario  regionale,  calcolati  sulla  base  della  quota
capitaria,  gravano  sul  bilancio comunale. A tal fine, al comune di
Campione  d'Italia  viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno
2005 la somma di due milioni di euro.
            2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo,  pari  a  due  milioni  di  euro  a  decorrere dal 2005, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        Art.  7-ter.  -  (Fondo per il personale delle Ferrovie dello
Stato).  -  1.  E'  istituito,  a decorrere dall'anno 2005, presso la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  il  Fondo  per il personale delle Ferrovie dello Stato, la
cui  dotazione,  per  ciascuno  degli anni del triennio 2005-2007, e'
pari a 8 milioni di euro.
        2.   All'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
utilizzando:
            a)   quanto   a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,
l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
            b)  per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007, quanto a 4
milioni  di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle   politiche   sociali,   e   quanto   a   4  milioni  di  euro,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        3.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
        Art.   7-quater.  -  (Controversie  relative  alla  soppressa
azienda  universitaria  Policlinico  Umberto  I).  -  1. I decreti di
ingiunzione  di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e
le  sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del
decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti
dell'azienda  ospedaliera  Policlinico  Umberto I, qualora gli stessi
siano  relativi  a  crediti  vantati  nei  confronti  della soppressa
omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori
alla   data   di   istituzione  della  predetta  azienda  ospedaliera
Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall'articolo 2, comma
1,  del  citato  decreto-legge  n. 341  del  1999,  come interpretato
dall'articolo  8-sexies  del  decreto-legge  28  maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
        2.  I  pignoramenti  eventualmente  intrapresi  in  forza dei
titoli   di  cui  al  comma  1  perdono  efficacia  e  i  giudizi  di
ottemperanza  in  base  al  medesimo  titolo pendenti sono dichiarati
estinti anche d'ufficio.
        3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui
al  comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto
I  subentra  il  commissario  di  cui  al comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
        4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        Art.  7-quinquies.  -  (Tenuta  delle liste elettorali). - 1.
All'articolo  32  del  testo  unico  delle  leggi  per  la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
                "Le  deliberazioni relative alle cancellazioni di cui
ai  numeri  2)  e  3) devono essere notificate agli interessati entro
dieci giorni";
            b)  al  sesto  comma,  le parole: "Le deliberazioni della
commissione  elettorale  comunale  relative alle variazioni di cui al
n. 5)"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Le deliberazioni relative
alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)".
        Art.  7-sexies. - (Aggiornamento degli schedari consolari). -
1.  E'  autorizzata,  per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per
l'aggiornamento   degli  schedari  consolari  al  fine  di  pervenire
all'unificazione  dei  dati  dell'anagrafe  degli  italiani residenti
all'estero  e  degli  schedari  consolari,  ai sensi dell'articolo 5,
comma  4,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari   a  euro  2.800.000  per  l'anno  2005,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
        3.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
        Art.  7-septies.  - (Interventi urgenti per i Giochi olimpici
invernali  "Torino  2006").  -  1.  E'  assegnato un contributo di 80
milioni   di  euro  per  l'anno  2005  ad  una  societa'  a  capitale
interamente  pubblico  controllata  da  Sviluppo  Italia  Spa, al cui
capitale   sociale   possono  partecipare  la  regione  Piemonte,  la
provincia  di  Torino  ed il comune di Torino, direttamente o tramite
societa' di cui detengono la totalita' del capitale sociale.
        2.  La  societa'  di  cui  al  comma  1  assume e coordina le
iniziative  finalizzate  ad un piu' efficace inserimento nel contesto
territoriale  dei  compiti  e  delle  attivita'  svolte  dal Comitato
organizzatore  dei  Giochi  olimpici  di cui all'articolo 1-bis della
legge   9   ottobre   2000,  n. 285,  in  adempimento  degli  impegni
contrattuali   assunti  nei  confronti  del  Comitato  internazionale
olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
        3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al
comma  1  si  avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al
comma  1  nonche'  degli  enti  e  societa' strumentali della regione
Piemonte,   della  provincia  di  Torino  e  del  comune  di  Torino.
Limitatamente  alla  realizzazione  delle infrastrutture temporanee e
degli  allestimenti  degli  impianti  e  delle  infrastrutture di cui
all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  9  ottobre 2000, n. 285, e
successive  modificazioni,  funzionali  allo  svolgimento  dei Giochi
olimpici,  la  societa'  di  cui  al comma 1 puo' altresi' avvalersi,
previa  deliberazione  del  Comitato  di regia di cui all'articolo 1,
comma  1-bis,  della  medesima  legge  n. 285  del 2000, e successive
modificazioni, dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di
cui all'articolo 2 della medesima legge. Sono a carico della societa'
di cui al comma 1 tutti gli oneri economici, compresi quelli relativi
alle  spese  aggiuntive  di funzionamento dei soggetti operanti ed al
contenzioso, inerenti agli interventi per i quali venga esercitata la
facolta' di avvalimento nonche' alle occupazioni temporanee di cui al
comma   4.  La  societa'  di  cui  al  comma  1,  limitatamente  alla
realizzazione  di  interventi  temporanei  correlati  a quelli di cui
all'articolo  3  della  citata  legge  n. 285  del 2000, e successive
modificazioni, puo' avvalersi della citata Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici.
        4.  All'articolo  3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "L'Agenzia  esercita  tale  facolta'  anche nel caso in cui
l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del
Comitato  organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e
loro  societa'  strumentali,  delle infrastrutture temporanee e degli
allestimenti   degli   impianti   e   delle   infrastrutture  di  cui
all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici".
        5.  All'articolo  3  della  legge  9  ottobre 2000, n. 285, e
successive   modificazioni,  il  comma  2-quater  e'  sostituito  dal
seguente:
        "2-quater.  La  facolta'  di  cui  al comma 2-ter puo' essere
esercitata,   mediante   ordinanza  che  determina  altresi'  in  via
provvisoria le indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione
da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente
per  oggetto  l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita'
definitive  di  occupazione spettanti ai proprietari sono determinate
ai  sensi  dell'articolo  50  del  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n. 327, e successive
modificazioni.  Al  proprietario  del  fondo  secondo  le  risultanze
catastali   e'   notificato  almeno  dieci  giorni  prima  un  avviso
contenente  l'indicazione  del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista   l'esecuzione   dell'ordinanza   che  impone  l'occupazione
temporanea;  entro  lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci
giorni,  il  suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui
e'  sito  il  fondo.  In caso di irreperibilita' del proprietario del
fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica".
        6.  Nelle  procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui
alla  legge  9  ottobre  2000, n. 285, e successive modificazioni, di
importo  pari  o  superiore  alla  soglia  comunitaria si applicano i
termini  minimi  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e,  per gli
appalti  di  importo  inferiore  a  tale soglia, tutti i termini sono
ridotti  fino  ad  un  terzo.  Per  gli appalti pubblici di lavori di
qualunque  importo,  l'affidamento a trattativa privata e' consentito
anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio,  del  14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate
anche  in  deroga  ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11
febbraio  1994,  n. 109,  e  successive  modificazioni, ed in assenza
delle   autorizzazioni   e  dei  pareri  obbligatori  non  vincolanti
richiesti dalla stessa legge.
        7.  Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalita'
di  funzionamento  del  Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A
tali  fini  il  Comitato  organizzatore dei Giochi olimpici assume le
necessarie  iniziative  per  coordinare il proprio operato con quello
della societa' di cui al comma 1.
        8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari  a  80  milioni  di  euro  per l'anno 2005, si provvede mediante
utilizzo  di  quota  parte  delle  risorse  disponibili sul Fondo per
interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui  al comma 5
dell'articolo   10   del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        Art.   7-octies.  -  (Canone  per  l'installazione  di  mezzi
pubblicitari).  -  1.  Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del presente decreto e con effetto per
l'esercizio  2005,  i comuni con proprie deliberazioni rideterminano,
ove  occorra,  la  misura  del  canone  per  l'installazione di mezzi
pubblicitari  secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 62 del
decreto   legislativo   15   dicembre   1997,  n. 446,  e  successive
modificazioni,  secondo  la  base di calcolo e le modalita' stabilite
dalla  lettera  d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere
dall'esercizio  di bilancio 2006 la determinazione terra' conto della
rivalutazione  annuale  sulla  base dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
        2.  Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  si  intendono  applicabili anche
all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicita'.
            Art.  7-novies.  - (Attivita' di formazione ai dipendenti
della  pubblica  amministrazione). - 1. All'articolo 53, comma 6, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
                "f-bis)   da   attivita'  di  formazione  diretta  ai
dipendenti della pubblica amministrazione".
            Art.  7-decies.  - (Monopoli di Stato). - 1. All'articolo
1,  comma  97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f),
dopo  le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" la parola:
"e"  e'  soppressa, e dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite
le  seguenti: ",  ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato,".
            Art.  7-undecies. - (Reddito minimo di inserimento). - 1.
All'articolo  80,  comma  1,  alinea,  della  legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  e  successive  modificazioni,  le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006".
            2.  Le  somme  non  spese da parte dei comuni entro il 30
aprile  2006  devono  essere  versate  dai  medesimi  all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al Fondo
nazionale  per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
            Art.  7-duodecies.  -  (Proroghe  di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria). - 1. All'articolo 3, comma 137,
quarto  periodo,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni,  le  parole:  "30  aprile  2005" sono sostituite dalle
parole: "31 dicembre 2005".
            Art. 7-terdecies. - (Italia Lavoro Spa). - 1. Fatte salve
le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
9  gennaio  1999,  n. 1,  ed  all'articolo 30 della legge 28 dicembre
2001,  n. 448,  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali,
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  in materia di politiche del
lavoro,  dell'occupazione,  della  tutela  dei  lavoratori,  e  delle
competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale
di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.
            2.   Per   la  promozione  e  la  gestione  di  attivita'
riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni
centrali  dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa
con  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto
della convenzione di cui al comma 1.
            3.  Per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e  2007,  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali assegna a Italia
Lavoro  Spa  10  milioni  di  euro  quale  contributo  agli  oneri di
funzionamento  ed  ai  costi  generali  di struttura. A tale onere si
provvede  a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
            Art.   7-quartedecies.   -   (Norma   di  interpretazione
autentica).  - 1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004,
n. 243,  si  interpreta  nel  senso  che  l'attivita' di monitoraggio
effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero
massimo  di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di
cui  al  comma  18  del  predetto articolo, e' riferita al momento di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro secondo le fattispecie indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.
            Art.  7-quinquiesdecies. - (Modifiche alla disciplina del
collegio  dei  sindaci  dell'ENPALS).  -  1.  Il collegio dei sindaci
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo  (ENPALS)  e'  composto  da cinque membri di qualifica non
inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  due  in  rappresentanza  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze. Uno dei rappresentanti del
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di
presidente.  Per  ciascuno  dei  componenti  e'  nominato  un  membro
supplente.
            Art. 7-sexiesdecies. - (Norme per accelerare l'erogazione
dei contributi nelle aree depresse). - 1. Fermo restando il tetto dei
pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio
2004,  n. 168,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004,  n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse
comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di
cui  all'articolo  5  del  regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 20 ottobre 1995,
n. 527,  e  successive modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo,
le  cui  graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in
data  9 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 121  del  26  maggio 2001, undicesimo, le cui
graduatorie  sono state approvate con decreto ministeriale in data 12
febbraio  2002,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n. 47  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui
graduatorie  sono state approvate con decreto ministeriale in data 27
maggio   2003,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n. 105  alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 157  del  9  luglio 2003 - alle imprese i cui
programmi possiedono i requisiti di ammissibilita' al cofinanziamento
dell'Unione  europea  e  che  ne  abbiano fatto richiesta entro il 10
dicembre  2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalita' di calcolo,
nonche'  le  modalita'  e  le  procedure  di  erogazione dei predetti
contributi,  puo' essere effettuata l'erogazione parziale delle quote
di  contributo  delle  quali  sono  maturate  le  disponibilita',  in
proporzione  alla  parte  di  investimenti effettivamente realizzati.
L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo e' decurtata di
una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
            2.  Per  i  programmi  di  cui  al  comma  1, per i quali
l'impresa  abbia  ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima
quota  del  contributo  avviene indipendentemente dalla presentazione
della  documentazione  finale  di  spesa, fermo restando l'obbligo di
presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9,
comma   1,   del   regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 20 ottobre 1995,
n. 527,  e  successive modificazioni. Per i programmi di investimento
di  cui  al  medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di
cui  all'articolo  10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei
mesi.
            Art.  7-septiesdecies.  -  (Modifica  al decreto-legge 12
luglio  2004,  n. 168,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191). - 1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio  2004,  n. 191,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:
"Ferma   restando   l'invarianza   della   spesa   complessiva   come
rideterminata  dal  primo  periodo  del  presente  comma gravante sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i centri di
responsabilita'    amministrativa   afferenti   ai   Ministri   senza
portafoglio  il  limite  di  spesa  stabilito dal presente comma puo'
essere  superato  in  casi eccezionali previa adozione di un motivato
provvedimento da parte del Ministro competente".
            Art.  7-duodevicies.  - (Termini per lo smaltimento delle
scorte  dei  preparati  pericolosi).  - 1. Il termine di dodici mesi,
previsto  dal  comma  3  dell'articolo  20 del decreto legislativo 14
marzo  2003,  n. 65,  per  lo  smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi gia' immessi sul mercato, purche' conformi alla previgente
normativa, e' prorogato di diciotto mesi.
            2.   Il  termine  di  sei  mesi,  previsto  dal  comma  3
dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo
smaltimento  delle  scorte  dei  preparati  pericolosi  presenti  nel
magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa,
e' differito di dodici mesi.
            Art.  7-undevicies. - (Disposizioni in materia di tessera
sanitaria). - 1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326,  al  comma  7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere  periodi
transitori,  durante  i  quali,  in  caso  di riscontro della mancata
corrispondenza   del   codice  fiscale  del  titolare  della  tessera
sanitaria  con  quello  dell'assistito  riportato sulla ricetta, tale
difformita'   non  costituisce  impedimento  per  l'erogazione  della
prestazione  e  l'utilizzazione  della  relativa  ricetta  medica  ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8".
            Art.   7-vicies.  -  (Celebrazioni  per  il  sessantesimo
anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione). - 1. Le
associazioni  combattentistiche  e  partigiane erette in enti morali,
costituitesi  in  confederazione  nel 1979, preparano ed organizzano,
d'intesa  con  il  Ministero  della  difesa,  nel triennio 2005-2007,
manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano
nazionale  ed  internazionale, per il sessantesimo anniversario della
Resistenza e della Guerra di liberazione.
            2.  Per  l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di  euro  3.100.000  per  l'anno  2005. Al relativo onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
            3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
            Art.   7-vicies   semel.   -   (Prevenzione   contro   la
encefalopatia  spongiforme  bovina).  -  1.  All'articolo 1, comma 1,
lettera  a),  del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 19 gennaio 2001, n. 3, e successive
modificazioni,   la   parola:   "ventiquattro"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trenta".
            Art.  7-vicies  bis.  - (Disposizioni in materia di acque
potabili).  -  1.  Alle  acque  potabili  trattate, ottenute mediante
apparecchiature   con   sistema   a   raggi   ultravioletti,  purche'
specificatamente  approvate dal Ministero della salute in conformita'
al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro della sanita' 21
dicembre  1990,  n. 443,  si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici  previsti  per  le  acque  minerali,  limitatamente ai
criteri  di  valutazione  della  carica  microbica  totale  ed al Ph,
qualora venga addizionato CO2.
            Art.  7-vicies ter. - (Rilascio documentazione in formato
elettronico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
                a)  il  visto  su  supporto  cartaceo  e' sostituito,
all'atto   della   richiesta,   dal  visto  elettronico,  di  cui  al
regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;
                b)  il  permesso di soggiorno su supporto cartaceo e'
sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo
dello  stesso,  dal  permesso  di  soggiorno  elettronico,  di cui al
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
                c)  il  passaporto su supporto cartaceo e' sostituito
dal  passaporto  elettronico  di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004
del Consiglio, del 13 dicembre 2004.
            2.  Dalla  stessa  data  di  cui  al  comma  1,  la carta
d'identita'  su  supporto  cartaceo  e'  sostituita,  all'atto  della
richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta
d'identita'   elettronica,   classificata   carta   valori,  prevista
dall'articolo  36  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che
non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005
alla  predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale
delle  anagrafi  (INA)  presso  il  Centro  nazionale  per  i servizi
demografici  (CNSD)  ed  alla redazione del piano di sicurezza per la
gestione  delle  postazioni  di  emissione secondo le regole tecniche
fornite dal Ministero dell'interno.
            Art. 7-vicies quater. - (Disposizioni in materia di carte
valori).  -  1.  All'atto  del  rilascio  delle  carte  valori di cui
all'articolo  7-vicies  ter da parte delle competenti amministrazioni
pubbliche,  i  soggetti  richiedenti  sono  tenuti a corrispondere un
importo  pari  almeno  alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione,  nonche'  per la manutenzione necessaria all'espletamento
dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione
sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare,
in  sede  di  prima  attuazione,  entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
            2.  Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in
applicazione  del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato  e  riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta
alle  somme  gia'  stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di
previsione del medesimo Ministero.
            3.  Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte
valori  ed  i  costi  di  attivazione,  di  produzione,  emissione  e
manutenzione   dei  centri  gestione  delle  stesse  e'  in  facolta'
dell'Istituto  poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  Spa  di stipulare
accordi  o  indire  gare  con  pubbliche amministrazioni ed anche con
soggetti  privati, anche allo scopo di estendere l'operativita' delle
carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica.  Gli  accordi  sono  soggetti  a  ratifica da parte del
Ministero  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'interno.
            4.  L'Istituto  poligrafico  e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare  ad  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai  sensi  del  titolo  I  del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre  1933,  n. 1611,  e  con  applicazione dell'articolo 417-bis,
commi primo e secondo, del codice di procedura civile.
            5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
            6.  Dall'attuazione  dell'articolo  7-vicies  ter  e  del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
            Art.  7-vicies  quinquies.  - (Disposizioni in materia di
collocamento   fuori   ruolo   di   dipendenti  pubblici).  -  1.  Le
disposizioni  del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n. 303,  si  applicano anche in caso di elezione o
nomina  a  giudice  costituzionale  e a presidente o componente delle
autorita' amministrative indipendenti".
        All'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
            "1.  All'onere  derivante dall'applicazione dell'articolo
1,  comma 2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700
per l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per
l'anno  2008  ed  euro  18.783.436  a  decorrere  dall'anno  2009, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  prevista  dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre  1993,  n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311".
        Nel   titolo,   le  parole:  "nonche'  per  semplificare  gli
adempimenti  relativi a imposte di bollo e tasse di concessione" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "e  per  semplificare  gli  adempimenti
relativi  a  imposte  di  bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti".

      


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