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Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al testo
unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, in
attuazione del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
(Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002)
Testo definitivo nel DPR
137/2003.
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. l'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende per:
a) documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative
modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III,
del presente Testo unico;
b) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
c) documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da
una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consenta
l'identificazione personale del titolare;
d) documento d"identità: la carta d"identità e ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
competente dello stato italiano o di altri stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
e) documento d"identità elettronico: il documento analogo alla carta
d"identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età;
f) certificato: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di
stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) dichiarazione sostitutiva di certificazione: il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla
lettera f);
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: il documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e
fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste
dal presente Testo unico;
i) autenticazione di sottoscrizione: l'attestazione, da parte di un
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che
sottoscrive;
l) legalizzazione di firma: l'attestazione ufficiale della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;
m) legalizzazione di fotografia: l'attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un"immagine fotografica corrisponde
alla persona dell'interessato;
n) firma digitale: la firma elettronica qualificata basata su un sistema
di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente
al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
o) amministrazioni procedenti: le amministrazioni e, nei rapporti con
l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni
sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli
accertamenti d"ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) amministrazioni certificanti: le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) gestione dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di
classificazione d"archivio adottato; essa è effettuata mediante
sistemi informativi automatizzati;
r) sistema di gestione informatica dei documenti: l'insieme delle risorse
di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti;
s) segnatura di protocollo: l'apposizione o l'associazione, all'originale
del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso;
t) certificati elettronici: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici
che collegano i dati utilizzati per verificare la firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identità dei titolari stessi;
u) certificatore: il soggetto che presta che presta servizi di
certificazione per le firme elettroniche;
v) certificatore qualificato: il certificatore che rilascia al pubblico
certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente Testo
unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
z) certificatore accreditato: secondo quanto disposto dall'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il
certificatore qualificato accreditato in Italia ovvero in altri stati
membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 1999/93/Ce;
aa) certificati qualificati: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati
elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato II della medesima
direttiva;
bb) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto
informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati
dalla pubblica amministrazione;
cc) firma elettronica: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
dd) firma elettronica avanzata: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica
ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la
connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e
collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare
se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
ee) firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia
basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo
sicuro per la creazione della firma.
ff) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e
che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica;
gg) dati per la creazione di una firma: i dati peculiari, come codici o
chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma
elettronica;
hh) dispositivo per la creazione della firma: il programma informatico
adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware)
usati per la creazione della firma elettronica;
ii) dispositivo sicuro per la creazione della firma: l'apparato
strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai
requisiti di cui all'articolo 10 del decreto ;
ll) dati per la verifica della firma: i dati peculiari, come codici o
chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma
elettronica;
mm) dispositivo di verifica della firma: il programma informatico
(software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware)
usati per effettuare la verifica della firma elettronica;
nn) accreditamento facoltativo: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del
possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del
livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza;
oo) prodotti di firma elettronica: i programmi informatici (software), gli
apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi
informatici, destinati a essere utilizzati per la creazione e la verifica
di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma
elettronica".
Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. All'articolo 8, comma 2 del Testo unico emanato con il decreto del
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole:
"sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e", sono sostituite dalle parole: ", o, per sua delega del
ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il ministro per la
funzione pubblica".
Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 del decreto del presidente
della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. All'articolo 9, comma 4 del Testo unico emanato con il decreto del
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole:
"dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
d"intesa con", sono sostituite dalle parole: "dalla
presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie d"intesa con il dipartimento della funzione
pubblica,".
Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. All'articolo 11, comma 1 del Testo unico emanato con il decreto del
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole
"mediante l'uso della firma digitale" sono soppresse.
Art. 5 -Modifiche all'articolo 12 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. l'articolo 12 del Testo unico emanato con decreto del presidente
della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo
regole fissate con decreto del presidente del consiglio dei ministri, o,
per sua delega, del ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con i ministri per la funzione pubblica, della giustizia e per
l'economia e le finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e la Banca d'Italia.".
Art. 6 - Modifiche all'articolo 20 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. All'articolo 20, comma 2 del Testo unico emanato con il decreto del
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: "la
firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente Testo unico", sono sostituite dalle
seguenti: ", da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
elettronica qualificata.".
Art. 7 - Modifiche alla sezione V del capo II del decreto del
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. La rubrica della sezione V del capo II del Testo unico emanato con
il decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è
sostituita dalla seguente: "Firme elettroniche".
Art. 8 - Modifiche all'articolo 22 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. l'articolo 22 del Testo unico emanato con il decreto del presidente
della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Art. 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in
grado di generare e apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una
privata e una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei
sistemi di validazione di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
destinato a essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato a essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica
dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
f) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica,
con cui si attribuiscono, a uno o più documenti informatici, una data e
un orario opponibili ai terzi;
g) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o
logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
h) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi;
i) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validità del certificato per un determinato
periodo di tempo;
l) per validità del certificato elettronico, l'efficacia, e l'opponibilità
al titolare, dei dati in esso contenuti.
Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. l'articolo 23 del Testo unico emanato con il decreto del presidente
della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca a un solo
soggetto e al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o
associata.
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave
privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto
dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti
revocato o sospeso.
3. l'apposizione a un documento informatico di una firma elettronica
basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale
a mancata sottoscrizione.
La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
4. l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, a ogni fine
previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
5. Attraverso il certificato elettronico devono potersi verificare,
secondo le regole tecniche, di cui all'articolo 8, comma 2, la validità
del certificato elettronico, nonché gli elementi identificativi del
titolare e del certificatore.".
Art. 10 - Modifiche all'articolo 26 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. l'articolo 26 del Testo unico emanato con il decreto del presidente
della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (R)
Certificatori
1. l'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di
autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
Detta attività non può essere svolta da coloro che non siano in
possesso dei normali requisiti di onorabilità.
Il dipartimento può dichiarare in ogni tempo il difetto dei requisiti
soggettivi di buona condotta e adeguata moralità, dando adeguata
pubblicità a tale dichiarazione.
2. Se il certificatore è una persona giuridica, il requisito indicato
nel comma 1 deve sussistere per i legali rappresentanti e per i soggetti
preposti all'amministrazione della persona stessa.".
Art. 11 - Modifiche all'articolo 27 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. l'articolo 27 del Testo unico emanato con il decreto del presidente
della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (R)
Certificatori qualificati
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati
devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26. Detti
certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti e i
soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere gli
ulteriori requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione controllo presso istituti di
credito di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria
necessaria per svolgere attività di certificazione;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza
e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della
competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore
della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con
procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le
norme del presente Testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e
conformi a norme riconosciute;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da
alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei
procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito
europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati,
idonee anche a garantire la riservatezza nella generazione delle chiavi,
nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima
dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di
inizio di attività al dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della
presidenza del consiglio dei ministri, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dal presente Testo unico, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
4. Il dipartimento procede, d"ufficio o su segnalazione motivata
di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente Testo
unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi
effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
Art. 12 - Modifiche al decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
"Art. 27-bis (R)
Certificati qualificati
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato
qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo stato nel
quale è stabilito;
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno
pseudonimo chiaramente identificato come tale;
e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la
creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del
certificato;
g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il
certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare
il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza
o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale per esempio un
codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del
titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti
allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza a ordini o
collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre
abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d"uso del certificato, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il
certificato può essere usato, ove applicabili.".
Art. 13 - Modifiche all'articolo 28 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. l'articolo 28 del Testo unico emanato con il decreto del presidente
della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (R)
Accreditamento
1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del
possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e
di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati alla presidenza del
consiglio dei ministri - dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui
all'articolo 29.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 e
allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile
della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della emissione dei certificati e della gestione del registro dei
certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2, deve inoltre:
a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale
non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività
bancaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali,
anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti
il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
istituti di credito ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni
dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta
entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del
dipartimento o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il dipartimento dispone
l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal
dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.".
Art. 14 - Modifiche all'articolo 29 del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. l'articolo 29 del Testo unico emanato con il decreto del presidente
della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Art. 29 (R)
Vigilanza sull'attività di certificazione
1. La presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il dipartimento provvede al
controllo periodico dei certificatori accreditati.".
Art. 15 - Modifiche al decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
1. Dopo l'articolo 29 del Testo unico emanato con il decreto del
presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sono aggiunti i
seguenti:
Art. 29-bis (R)
Obblighi del titolare e del certificatore
1. Il titolare e il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee a evitare danno ad altri.
2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27,
certificati qualificati è tenuto inoltre a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei
casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
c) specificare, nel certificato qualificato, su richiesta dell'istante, e
con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di
altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite,
previa verifica della sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle
caratteristiche e sulle limitazioni d"uso delle firme emesse sulla
base del servizio di certificazione;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del
titolare;
h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del
certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del
terzo dal quale derivino i poteri di quest"ultimo, di perdita del
possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di
sospetti abusi o falsificazioni;
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di
elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo;
l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio,
di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni
relative al certificato qualificato per un adeguato periodo di tempo, in
particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali
procedimenti giudiziari;
n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui
il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni
utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in
particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del
certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema
di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione
delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere
fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio e il
certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità
delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili
alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare
del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento
che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi
pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che
facciano affidamento sul certificato.
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i
dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo
suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e
al mantenimento del certificato. I dati non possono essere raccolti o
elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si
riferiscono.
29-ter (R) - Uso di pseudonimi
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul
certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il
certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le
informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci
anni dopo la scadenza del certificato stesso.
Art. 29-quater (R)
Efficacia dei certificati qualificati
1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto,
revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.
Art. 29-quinquies (R)
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti
qualificati
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici
di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di certificazione solo per
i propri organi e uffici; a tal fine hanno l'obbligo di accreditarsi
secondo quanto previsto dall'articolo 28;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente
normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti
informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna
amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale,
l'appartenenza a ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il ministro per la funzione
pubblica, con il ministro della giustizia e con gli altri ministri di
volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai
rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui
al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma
2.".
Art. 29-sexies (R)
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione
delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che
la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da
contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da
parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità
dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere
presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e
senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare
la firma.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con
procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia
chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10.
Art. 29-septies (R)
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo
dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste
nel presente decreto;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità
del titolare o di abusi o falsificazioni;
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso
nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne
sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che
lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante
adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
Art. 29-octies (R)
Cessazione dell'attività
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l'attività deve, almeno 60 giorni prima della data di cessazione, darne
avviso al dipartimento, informando senza indugio i titolari dei
certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti
al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o
l'annullamento della stessa. l'indicazione di un certificatore sostitutivo
non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della
cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario
del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del
certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma
6.".
Art. 16 - Disposizioni transitorie
1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei
certificatori tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono considerati certificati qualificati.
2. Fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'articolo 28,
comma 6 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000,
n.445, coloro che intendono accreditarsi presso la presidenza del
consiglio dei ministri - dipartimento dell'innovazione e le tecnologie,
effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 presso
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
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