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DPR 447/1988

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D.P.R. 22/09/1988 N. 447

Codice di Procedura Penale

 

 

 

Libro I - Titolo II

 

 

Articolo 51

Uffici del pubblico ministero.

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

  1. nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura;
  2. nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.


 

Libro V - Titolo V

 

 

Articolo 371-bis

Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

  1. d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;
  2. cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
  3. ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;
  4. individua i temi di investigazione e orienta i piani di indagine sul territorio nazionale, informandone i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori distrettuali e dandone comunicazione al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata;
  5. impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il miglior impiego dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e delle forze di polizia, anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della direzione investigativa antimafia;
  6. impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
  7. riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
  8. dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
    1. perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
    2. ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
    3. grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite a norma della lettera f).

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

 


 

Libro X - Titolo IV

 

 

Articolo 685

Uffici del casellario giudiziale

1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.

 

Articolo 686

Iscrizioni nel casellario giudiziale.

1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

  1. le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
  2. i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non pi- soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
  3. i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;
  4. le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;

b) nella materia civile:

  1. le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
  2. le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;
  3. le sentenze di omologazione del concordato e quelle che hanno revocato il fallimento o dichiarato la riabilitazione del fallito;
  4. i decreti di chiusura del fallimento;

c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;

d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.

 

Articolo 687

Eliminazione delle iscrizioni

1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima. 2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

  1. alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'art. 673;
  2. alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l'impugnazione;
  3. alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.

3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.

 

Articolo 688

Certificati del casellario giudiziale

1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero pu• richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell'art. 236.

3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.

 

Articolo 689

Certificati richiesti dall'interessato

1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

2. Nei certificati spediti a richiesta dell'interessato non si fa menzione:

  1. della condanna della quale è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;
  2. della condanna per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e della condanna per reato estinto a norma dell'art. 167, comma 1, del codice penale;
  3. delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;
  4. delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  5. delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
  6. delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  7. dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  8. dei provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1, lettere b) e c).

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686, comma 3.

 

Articolo 690

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, con le forme stabilite dall'art. 666, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale.

 


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