| 4. Le regole
tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con
l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato,
con le Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle finanze,
rispettivamente competenti. |
4. Le regole tecniche in materia
di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le
attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze,
rispettivamente competenti. |