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Articolo 8

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Modifiche introdotte dal DPR 137/03

Prima versione

Nuovo testo 

Articolo 8 (R) - Documento informatico

 

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , o, per sua delega del ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il ministro per la funzione pubblica e sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
 


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