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2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sentita l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione e sono adeguate alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a partire dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico.
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2. Le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , o,
per sua delega del ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
ministro per la funzione pubblica e sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
decorrenza almeno biennale a partire dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico. |