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Prima versione
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Nuovo testo
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Articolo 36
(L)
Carta d’identità e documenti elettronici |
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| 1. Le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità
elettronica e del documento d’identità elettronico sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. |
1. Le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità
elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale
dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali |
| e) le procedure
informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave
biometrica, occorrenti per la firma digitale; |
e) le
procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti
per la firma elettronica. |
| 4. La carta
d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. |
4. La carta
d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere
utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia. |
| 5. Con decreto
del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati
personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono
adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate
dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. |
5. Con
decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della
carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico |