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Nuovo testo
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Articolo 26 (R) - Deposito della chiave privata
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Art. 26 (R) - Certificatori |
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1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il
deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro
pubblico depositario autorizzato.
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1. L'attività dei certificatori
stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è
libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti
certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i
soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui
all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. |
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2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere
registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e
deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le
informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza
rotture od alterazioni.
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2. L'accertamento successivo
dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il
divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa. |
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3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
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3. Ai certificatori qualificati e
ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri
dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le
relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le
rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE. |