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Prima versione
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Nuovo testo
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Articolo 23 (R) - Firma digitale
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1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o
associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
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1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o
all'insieme di documenti cui è apposta o associata. |
| 2. L'apposizione o l'associazione
della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione
prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. |
2. Per la generazione della firma
digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave
pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato
che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità
ovvero non risulti revocato o sospeso. |
| 3. La firma
digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. |
3. L'apposizione ad un documento
informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o
la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. |
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4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave
privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di
validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto
pubblico o privato che l'ha certificata.
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4. L'apposizione di firma digitale
integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere. |
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5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata,
scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la
sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
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5. Attraverso il certificato
elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso,
nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore. |
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6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
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ELIMINATO |
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7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare gli elementi
identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
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ELIMINATO |