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Nuovo testo
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| Articolo
22 (R) - Definizioni |
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1. Ai fini del
presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in
grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità; |
1. Ai fini del presente Testo
unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in
grado di generare e apporre la firma digitale o di verificarne la validità; |
| b) per chiavi
asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una
pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici; |
b) per chiavi asimmetriche, la
coppia di chiavi crittografiche, una privata e una pubblica, correlate tra
loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti
informatici; |
| c) per chiave
privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad
essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il
documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente
chiave pubblica. |
c) per chiave privata, l'elemento
della coppia di chiavi asimmetriche, destinato a essere conosciuto
soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico; |
| d) per chiave
pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad
essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta
sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si
cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette
chiavi; |
d) per chiave pubblica, l'elemento
della coppia di chiavi asimmetriche destinato a essere reso pubblico, con
il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico
dal titolare delle chiavi asimmetriche; |
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f) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione,
mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave
pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed
il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non
superiore a tre anni;
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ABROGATA |
| g) per
validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui
si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un
orario opponibili ai terzi; |
f) per validazione temporale, il
risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, a uno o
più documenti informatici, una data e un orario opponibili ai terzi; |
| h) per indirizzo
elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di
ricevere e registrare documenti informatici; |
g) per indirizzo elettronico, l'identificatore
di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti
informatici; |
| i) per
certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica
unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei
certificati sospesi e revocati; |
ABROGATA |
l) per revoca
del certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la
validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
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l) per revoca del certificato
elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità
del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; |
| m) per regole
tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi. |
m) per sospensione del certificato
elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità
del certificato per un determinato periodo di tempo; |
| n) per validità
del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave
pubblica, dei dati in esso contenuti; |
n) per validità del certificato
elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare dei dati in esso
contenuti. |
| o) per regole
tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi. |
ABROGATA |