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2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai
sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta
o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo
le disposizioni del presente testo unico.
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2. I documenti informatici
contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni
tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e
2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di
colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata. |