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1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
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1. Il trasferimento in via
telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e
soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia. |