|
Prima versione
|
Nuovo testo
|
|
Articolo 10 (R) - Forma ed efficacia del
documento informatico
|
|
|
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in
conformità alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,
comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia
probatoria ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile.
|
1. Il
documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo
2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. |
| 4. Il documento
informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, soddisfa l'obbligo previsto dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare. |
2. Il
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il
requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento
stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo
previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra
analoga disposizione legislativa o regolamentare. |
| 3. Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha
efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile. |
3. Il
documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un
altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un
certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. |
| |
4. Al
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso
non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo
di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma
elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato
qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non
è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una
firma sicura. |
| |
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma
elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è
accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito
nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima
direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in
forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi
terzi o organizzazioni internazionali. |
|
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delle finanze.
|
6. Gli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. |