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Prima versione
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Nuovo testo
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Articolo 1 (R) - Definizioni
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| n) FIRMA
DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su
un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata,
che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o
di un insieme di documenti informatici. |
n) FIRMA DIGITALE è un
particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici; |
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t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati
utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano
l'identità dei titolari stessi; |
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u) CERTIFICATORE ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme
elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime; |
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v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il
certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai
requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2; |
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z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in
altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo
2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo
unico; |
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aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, certificati elettronici conformi ai requisiti di cui
all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori
che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima
direttiva; |
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cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati
come metodo di autentificazione informatica; |
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dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario
e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario
può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si
riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati; |
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ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato
e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; |
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ff) TITOLARE la persona fisica cui
è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la
creazione della firma elettronica; |
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gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA
FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private,
utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica; |
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hh) dispositivo per la creazione
della firma: il programma informatico adeguatamente configurato (software)
o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma
elettronica; |
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ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA
CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato
per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui
all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonché del presente
testo unico; |
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ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA
FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche,
utilizzati per verificare la firma elettronica; |
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mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA
FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o
l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della
firma elettronica; |
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nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del
certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in
termini di qualità e di sicurezza; |
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oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA
i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e
i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati
per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore
per altri servizi di firma elettronica. |