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Capo VII del Testo Unico 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - in grassetto le parti modificate o integrate rispetto al testo base con:
CAPO VII
CAPO VII Disposizioni
finali Art. 77 bis-
Applicazione di norme
Articolo 77 (L-R) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l’articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l’articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L) 2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo 77 bis (L) 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78.
Articolo 78 (L-R) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore: a) le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni
fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n.
542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la
dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate; 2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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