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Decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 428
Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico
da parte delle amministrazioni pubbliche
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il regio decreto 27 maggio 1875, n. 2552;
VISTO il regio decreto 25 gennaio 1900,
n.35;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
Il seguente regolamento:
Sezione prima
Disposizioni sul protocollo informatico
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
- per "amministrazioni", le pubbliche amministrazioni indicate
dall'articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
- per "gestione dei documenti", l'insieme delle attività
finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi (o,
in forma abbreviata, "documenti"), formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato;
- per "sistema di protocollo informatico" o, in forma abbreviata,
"sistema", l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati,
delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle
amministrazioni per la gestione dei documenti;
- per "segnatura di protocollo" l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso.
Art. 2.
Gestione dei documenti con sistemi informativi automatizzati
- La gestione dei documenti è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati.
- Ciascuna Amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento,
gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei
documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri
uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione
interna tra le aree stesse.
- In sede di prima applicazione le amministrazioni centrali dello Stato
provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti presso le direzioni generali e le
grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici
centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Art. 3
Requisiti del sistema di protocollo informatico
1) Il sistema di protocollo informatico deve:
-
garantire la sicurezza e l'integrità dei dati;
-
garantire la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
- fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'Amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
- consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
- consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da
parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema
di classificazione d'archivio adottato.
Art. 4
Registrazione di protocollo
- La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle
Pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione in un
archivio informatico delle seguenti informazioni:
- numero di protocollo del documento generato automaticamente dal
sistema e registrato in forma non modificabile;
- data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
sistema e registrata in forma non modificabile;
- mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o
i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non
modificabile;
- oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
- Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con
l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
- L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo
la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono
specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
- Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: gazzette ufficiali,
bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, note di
ricezione delle circolari e altre disposizioni, materiali statistici, atti
preparatori interni, giornali, riviste, libri, opuscoli, depliant, materiali
pubblicitari, inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a
registrazione particolare dell'amministrazione.
Art. 5
Informazioni annullate o modificate
- Le informazioni annullate, in conformità alle disposizioni del presente
regolamento, devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere
sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura. La procedura per
indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in
posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di
tutte le informazioni originarie, poi annullate, unitamente alla data,
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione.
- Le informazioni non modificabili sono annullabili con la procedura del
comma 1 del presente articolo.
Art. 6
Segnatura di protocollo
- Le informazioni da apporre od associare ad ogni documento attraverso
l'operazione di segnatura di protocollo consentono di individuare ciascun
documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
- il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all'articolo 8;
- la data di protocollo;
- l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente
regolamento.
- L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.
- L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del
documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali
informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di
protocollo.
- Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato
e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può
includere tutte le informazioni registrate sul documento. L'amministrazione
che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per
automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento
ricevuto.
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono
stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al
documento informatico ai sensi del comma 4.
Art. 7
Operazioni ed Informazioni minime
- Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 4 e le operazioni di
segnatura di protocollo di cui all'articolo 6 del presente regolamento nonché
le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e
sufficienti per la tenuta del protocollo informatico da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 8
Formato del progressivo di protocollo
- Il progressivo di protocollo è un numero ordinale costituito da sette
cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
- Il progressivo di protocollo, apposto o associato al documento mediante
l'operazione di segnatura di protocollo, può essere composto da un numero
di cifre inferiore a sette. In tal caso il numero ordinale progressivo si
ottiene anteponendo al numero specificato nella segnatura una successione di
simboli zero.
Sezione seconda
Accesso alle informazioni
Art. 9
Funzioni di accesso alle informazioni
- L'accesso ai dati da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione,
nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni
relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di
abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del protocollo.
- La ricerca delle informazioni è effettuata secondo criteri di selezione
basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione
possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di
espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le
informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione
delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute
nel testo.
- Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle
informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo
interno di gestione.
Art. 10
Accesso esterno
- Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, di cui al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere utilizzate tutte le
informazioni del protocollo informatico anche mediante l'impiego di
procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che
consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte
dell'interessato.
- A tal fine le Pubbliche Amministrazioni determinano, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modifiche ed integrazioni, e nell'ambito delle misure organizzative previste
dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 241, i criteri
tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del
sistema di protocollo informatico per il reperimento, la visualizzazione e
la stampa delle informazioni.
- Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato, le
misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano,
altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante
l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento
informatico, come disciplinati dall'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513 e dai relativi regolamenti di attuazione.
- Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di
visualizzazione delle informazioni messe a disposizione anche per via
telematica attraverso gli uffici relazioni col pubblico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 11
Accesso effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni
- Le Pubbliche Amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche, accedono al sistema di protocollo informatico dell'area
organizzativa omogenea di cui al comma 2 dell'articolo 2, adottano le
modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei
criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni.
- Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di protocollo
informatico attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti
informazioni:
- numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti
attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data
di spedizione, del mittente, del destinatario;
- numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto,
ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo
attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
- Le funzioni minime di accesso di cui al comma 1 sono fornite dalla
Pubblica Amministrazione che gestisce il sistema di protocollo informatico.
- Ai fini del presente articolo, le Pubbliche Amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento e sulla base delle
indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi
per l'accesso alle informazioni del protocollo informatico.
Sezione terza
Archiviazione e conservazione delle registrazioni
Art. 12
Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi
- Ciascuna amministrazione istituisce un Servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai
sensi dell'art. 2 del presente regolamento. Il servizio è posto alle
dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
- Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo
le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
- Il Servizio svolge i seguenti compiti:
- attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni
della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e
abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
- garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente
regolamento;
- garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo di cui all'articolo 4;
- cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro 24 ore dal blocco delle attività e, comunque,
nel più breve tempo possibile;
- conserva le copie di cui agli articoli 13 e 14, in luoghi sicuri e
differenti;
- garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione
delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei
documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso
di cui agli articoli 10 e 11 e le attività di gestione degli archivi di
cui agli articoli 18, 19 e 20;
- autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 5;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da
parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Art. 13
Procedure di salvataggio e archiviazione dei dati
- Il responsabile per la tenuta del protocollo informatico dispone per la
corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto
informatico rimovibile.
- E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle
informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a
procedimenti conclusi.
- Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il
responsabile per la tenuta del protocollo informatico dispone, in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza
almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo
informatico su nuovi supporti informatici.
- Le informazioni del protocollo informatico costituiscono parte integrante
del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono
oggetto di procedure di archiviazione ottica sostitutiva.
Art. 14
Registro di emergenza
- Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo
svolgimento manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su un
registro di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile
utilizzare la procedura informatica. Sul registro di emergenza sono
riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la
data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.
- Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si
prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il
responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del
registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana.
Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di
autorizzazione.
- Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
- Il primo documento protocollato manualmente per l'impossibilità di
utilizzare la procedura informatica acquisisce il numero di protocollo
successivo all'ultimo generato automaticamente. La numerazione del
protocollo riprende, al ripristino delle funzionalità del sistema
informatico, dal numero successivo a l'ultimo registrato manualmente.
- Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono
inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di
recupero dei dati, entro cinque giorni dal ripristino delle funzionalità
del sistema.
Sezione Quarta
Disposizioni sulla gestione dei flussi documentali
Art. 15
Gestione dei flussi documentali
- La gestione dei flussi documentali è finalizzata al miglioramento dei
servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni
secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e
di pubblicità stabiliti dalla legge.
- Le pubbliche amministrazioni adottano sistemi per la gestione dei
procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
- Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di
protocollo informatico.
- Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le
aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai
fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati
piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli
non soggetti a registrazione di protocollo.
Art. 16
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
- Oltre ai requisiti indicati all'articolo 3, il sistema per la gestione dei
flussi documentali deve :
- fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è
associato;
- consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la
gestione delle fasi del procedimento;
- fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
- consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei
flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo
stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Art. 17
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di
gestione dei flussi documentali
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di concerto
con il Ministro della funzione pubblica, da adottare entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono
specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi
ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali.
Sezione Quinta
Disposizioni sugli archivi
Art. 18
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
- Almeno una volta ogni anno il responsabile del Servizio per la gestione
dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e
serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio
di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
- Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i
fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
Art. 19
Disposizioni per la conservazione degli archivi
- Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora
ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il
sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione
dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei
documenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Dei documenti prelevati dagli archivi dev'essere tenuta traccia del
movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
- Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e dei relativi regolamenti di attuazione.
Art. 20
Archivi storici
- I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti,
contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi
di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.
Sezione Sesta
Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Art. 21
Attuazione dei sistemi
- Entro il 31 marzo 1999 le
Pubbliche Amministrazioni introducono nei piani di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di
protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente
regolamento.
- Entro il 31 dicembre 1999, le
Pubbliche Amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente regolamento.
- Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5
anni, a partire dal 1º gennaio
1999, a realizzare o revisionare sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente
regolamento ed alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi
regolamenti di attuazione.
Art. 22
Aggiornamenti del sistema.
- Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del
sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite
con le versioni precedenti.
Art. 23
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente
regolamento e, in particolare, le disposizioni del regio decreto 25 gennaio
1900, n. 35.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
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