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Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239
N.B.:
Le disposizioni del presente testo unico sono entrate in vigore il
1 gennaio 2003 in
base alla proroga effettuata dal
Decreto
Legge n. 122 del 20 giugno 2002 art 4.
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti
gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto
il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto
l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies; Visto
l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista
la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e
52; Visti
gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni; Visto
il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di edilizia; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di edilizia; Vista
la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; Vista
la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; Vista
la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; Visto
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto
il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94; Visto
l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni; Visto
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Visto
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Vista
la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; Vista
la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni; Vista
la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni; Visto
l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Vista
la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; Viste
le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001; Sentita
la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001; Acquisito
il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso
inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente
commissione del Senato della Repubblica; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
maggio 2001; Su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i
lavori pubblici e per i beni e le attività culturali; E
m a n a Parte
I Titolo
I Capo
I Art.
1 (L) 1.
Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le
disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia. 2.
Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 3.
Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione,
in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di
impianti produttivi. Art.
2 (L) 1.
Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia
nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili
dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 3.
Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei
principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle
regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi
medesimi. 4.
I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano
l'attività edilizia. 5.
In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel
senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o
comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti
alla data della sua entrata in vigore. Art.
3 (L) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per: 2.
Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490. Art.
4 (L) 1.
Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve
contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Art.
5 (R) (decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265)
1.
Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi
del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire
un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti
fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività. 2.
Tale ufficio provvede in particolare: 3.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,
l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati
già allegati dal richiedente: 4.
L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli
atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: Titolo
II Capo
I Art.
6 (L) (legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c) ; legge 9 gennaio 1989, n. 13, art.
7, commi 1 e 2 ; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94) 1.
Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli
strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare,
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: Art.
7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 81; decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma
16, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 1.
Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: Art.
8 (L) 1.
La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali é
disciplinata dalle norme del presente testo unico. Art.
9 (L) 1.
Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni
sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: 2.
Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per
l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3
del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di
esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a
favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente
alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
di cui alla sezione II del capo II del presente titolo. Capo
II Sezione
I Art.
10 (L) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
1.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire: 2.
Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. 3.
Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in
relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti
al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle
disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44. Art.
11 (L) (legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724,
art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre
1996, n. 662) 1.
Il permesso di costruire é rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi
abbia titolo per richiederlo. 2.
Il permesso di costruire é trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o
aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri
diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. É
irrevocabile ed é oneroso ai sensi dell'articolo 16. 3.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei
terzi. Art.
12 (L) 1.
Il permesso di costruire é rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente. 2.
Il permesso di costruire é comunque subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso. 3.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di
costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, é sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato
sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione. 4.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa
l'attuazione degli strumenti urbanistici. Art.
13 (L) (legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, art. 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater) 1.
Il permesso di costruire é rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
strumenti urbanistici. 2.
La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21,
comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i
termini stabiliti. Art.
14 (L) (legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6
agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,
lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali é
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia. 2.
Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444. Art.
15 (R) 1.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori. 2.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere
accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della
mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 3.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito
é subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire,
salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario,
al ricalcolo del contributo di costruzione. 4.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio. Sezione
II
Art.
16 (L) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le
modalità indicate nel presente articolo. 2.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione é corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione , nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere
realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 3.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, é corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione. 4.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria é stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
regione definisce per classi di comuni in relazione: 5.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 6.
Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale. 7.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato. 8.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi
per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree
verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 9.
Il costo di costruzione per i nuovi edifici é determinato periodicamente dalle
regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento
le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le
quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura
non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione é adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20
per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 10.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione é
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come
individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso
di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i
costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le
nuove costruzioni ai sensi del comma 6. Art.
17 (L) (legge
28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo
1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662
del 1996, art. 2, comma 60) 1.
Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici
esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire é ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall'articolo 18. 2.
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione é pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3.
Il contributo di costruzione non é dovuto: 4.
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il
contributo di costruzione é commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione. Art.
18 (L) 1.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di
edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a: 2.
La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle
aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo
di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16. 3.
Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della
convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione. 4.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai
sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione é nulla per la parte eccedente. Art.
19 (L) 1.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere é stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4,
lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva. 2.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non
superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale. 3.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché
di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione é dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione. Sezione
III Art.
20 (R) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
1.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché
da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali. 2.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico,
i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 4.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del
permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta
entitarispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al
comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di
adesione, é tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici
giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito,
il decorso del termine di cui al comma 3. 5.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa. 6.
Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario
acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni,
diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490. 7.
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, é adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio,
entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della
conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire é data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 8.
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di
100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 9.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14. 10-bis.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui
all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda. Art.
21 (R) 1.
In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il
dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque
ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto
formatosi sulla domanda di permesso di costruire. 2.
Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il
quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che
provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato
il silenzio-rifiuto. Capo
III Art.
22 (L) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in particolare articoli 34 e seguenti, e 149) (articolo così sostituito dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Art.
23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) (articolo così sostituito dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Titolo
III Capo
I Art.
24 (L) (regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato
dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
52, comma 1) 1.
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente. 2.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: 3.
Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464
euro. 4.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata
copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. Art.
25 (R) 1.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento,
il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, é tenuto a presentare allo
sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata
della seguente documentazione: 2.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la
seguente documentazione: 4.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine
per la formazione del silenzio assenso é di sessanta giorni. 5.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Art.
26 (L) 1.
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere
di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi
dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Titolo
IV Capo
I Art.
27 (L) 1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi. 2.
Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16
giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le
quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di
propria iniziativa. 3.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma
1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione
dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui
ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori. 4.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti. Art.
28 (L) 1.
Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta
regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27. Art.
29 (L) (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.
5-bis, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
comma 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1.
Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo,
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 2.
Il direttore dei lavori non é responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In
caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui é incorso il direttore dei lavori, che é
passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 3.
Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Capo
II Art.
30 (L) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni
stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio. 2.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali
relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 3.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno
dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici. 4.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 5.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia
del territorio se non é allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo é stato depositato
presso il comune. 6.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno
di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro
trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove é
sito l'immobile. 7.
Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza
la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in
corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui
al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio
deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8. 9.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né
in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso
comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia
del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale. 10.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985,
e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra
coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
Art.
31 (L) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli
che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso
per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto,
ai sensi del comma 3. 3.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita. 4.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di
cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente. 5.
L'opera acquisita é demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del
competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali. 6.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel
caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed
al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune. 7.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. 8.
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il
competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3. Art.
32 (L) 1.
Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni
stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto
conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più
delle seguenti condizioni: 2.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative. 3.
Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali. Art.
33 (L) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10,
comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono
rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa é eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso. 2.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il
ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base
ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento
all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato
alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione é pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio. 3.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164
euro. 4.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati,
compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente. 5.
In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8. 6. É comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19. 6-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
di denuncia di inizio attivita' o in totale difformita' dalla stessa. Art.
34 (L) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformita' dalla denuncia
di inizio attivita'. Art.
35 (L) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire,
ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del
patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione
all'ente proprietario del suolo. 2.
La demolizione é eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso. 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attivita', ovvero in totale o parziale difformita' dalla stessa. Art.
36 (L) 1.
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attivita' nelle
ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformita' da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1,
e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso
in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda. 2.
Il rilascio del permesso in sanatoria é subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione é
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 3.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Art.
37 (L) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2
in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a 516 euro. 2.
Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono
in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali
e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da
516 euro a 10329 euro. 3.
Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516
euro a 10329 euro di cui al comma 2. 4.
Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al
momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il
proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. 5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio
di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento é in corso di
esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516
euro. 6.
La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i
presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformità di cui all'articolo 36. Art.
38 (L) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in
base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia é notificata
all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36. 2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei
presupposti per la formazione del titolo. Art.
39 (L) (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione. 2.
Il provvedimento di annullamento é emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al comma 1, ed é preceduto dalla contestazione delle
violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione,
al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un
termine all'uopo prefissato. 3.
In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la
sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di
sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione,
non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1. 4.
Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve
essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato. 5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate. 5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'. Art.
40 (L) (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in
contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i
termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione
delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione é adottato entro cinque
anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento. 2.
Il provvedimento di sospensione o di demolizione é notificato al titolare del
permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore
dei lavori. Lo stesso provvedimento é comunicato inoltre al comune. 3.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le
ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in
pristino. 4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere é assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso é tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori. 4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio
attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attivita'. Art.
41 (L) (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109) 1.
In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa é
disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su
valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. 2.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. 3.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio
territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a
disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa
finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in
gestione diretta. 4.
Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive é possibile
avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa. 5.
É in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi
all'occorrenza. Art.
42 (L) 1.
Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente
articolo e non superiore al doppio. 2.
Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di
cui all'articolo 16 comporta: 3.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 4.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 5.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti
dall'articolo 43. 6.
In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui
al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma
2. Art.
43 (L) 1.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del
presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di
riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente. Art.
44 (L) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298). (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica: 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi é stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio é avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva é titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. 2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla
stessa. Art.
45 (L) 1.
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui
all'articolo 36. 2.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria
di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del
tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese
dalla presentazione del ricorso. 3.
Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Art.
46 (L) (articolo
così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia") 1.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione é iniziata dopo il
17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù. 2.
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli
atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima. 3.
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica
i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o
trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare
la nullità degli atti. 4.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono
stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa. 5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. 5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
realizzati mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa. Art.
47 (L) 1.
Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo
28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. 2.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30,
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso
articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del
codice di procedura penale. Art.
48 (L) (articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia") 1.
É vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le
loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché
ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali
non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17
marzo 1985. 2.
Il richiedente il servizio é tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire,
o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia
della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni é
nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione del contratto stesso, é soggetto ad una sanzione pecuniaria da
2582 euro a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio
pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere
prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla
quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio. 3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera é stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. 3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa. Capo
III Art.
49 (L) 1.
Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi
realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base
di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze
dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto
delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione,
nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2.
É fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di
agibilità, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente. 3.
Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del
comune. 4.
In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente é
responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. Art.
50 (L) 1.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie
in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti
stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da
registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le
agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto,
copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria
entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a
richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non
ha ancora ottenuto definizione. 2.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti
senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso
successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli
immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle
opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a
decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che
l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione. 3.
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sui redditi e delle altre imposte dovute nella
misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi. 4.
Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49. 5.
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte
dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata
della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento
delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al
presente comma. 6.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sui redditi e delle
altre imposte eventualmente già pagate. Art.
51 (L) 1.
La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità
naturali, é esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati
eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi
é altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i
prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria. Parte
II Capo
I Art.
52 (L) 1.
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale
anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di
concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono: 2.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con
ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e
fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. 3.
Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano
in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Art.
53 (L) 1.
Ai fini del presente testo unico si considerano: Art.
54 (L) 1.
Gli edifici possono essere costruiti con: 2.
Ai fini di questo testo unico si considerano: Art.
55 (L) 1.
Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di
solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza
complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83. Art.
56 (L) 1.
Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno
od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni
eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte. 2.
Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo
statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85. 3.
La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata
da armature metalliche. 4.
L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità,
deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso
Consiglio. Art.
57 (L) 1.
Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti
costituiti da: 2.
Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle
azioni sismiche agli irrigidimenti stessi. 3.
Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni
sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83. 4.
Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere
efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità
specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83. Art.
58 (L) (legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 9) 1.
Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato
normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di
darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono: 2.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine. 3.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in
serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64,
comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere
ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi. 4.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute
a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di
montaggio dei loro manufatti. 5.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che é obbligata a corredare la fornitura con i disegni del
manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego. 6.
Il progettista delle strutture é responsabile dell'organico inserimento e della
previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera. Art.
59 (L) 1.
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: 2.
Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese
quelle geotecniche su terreni e rocce. 3.
L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, é servizio di pubblica
utilità. Art.
60 (L) 1.
Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio
nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche
alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo. Art.
61 (L) 1.
In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai
sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione
ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del
competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere
intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà
essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori. Art.
62 (L) 1.
Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e
dei certificati di agibilità da parte dei comuni é condizionato all'esibizione
di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti
la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto. Art.
63 (L) 1.
Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso
in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Capo
II Sezione
I Art.
64 (L) 1.
La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità. 2.
La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali. 3.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4.
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate. 5.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità
dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera. Art.
65 (R) Articolo
65 (R) così rettificato dal: Comunicato
relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A).". (Decreto pubblicato nel supplemento
ordinario n. 239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20
ottobre 2001). Gazzetta Ufficiale N. 47 del 25 Febbraio 2002. 1.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore
allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente
ufficio tecnico regionale. 2.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3.
Alla denuncia devono essere allegati: 4.
Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito. 5.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di
cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e
con gli allegati previsti nel presente articolo. 6.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice
copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo: 7.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale. 8.
Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6. Art.
66 (L) 1.
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1,
a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati
all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal
direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori. 2.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti é responsabile il
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori é anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il
giornale dei lavori. Art.
67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) 1.
Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo
statico. 2.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. 3.
Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori
é tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del
collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni
di cui al comma 2. 4.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, é fatto
obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della
denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello
degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie
il collaudatore. 5.
Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori
ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di
tempo per effettuare il collaudo. 6.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà
tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni. 7.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di
collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al
committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. 8.
Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre
presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo. Sezione
II Art.
68 (L) 1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui
territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il
compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente
testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. 2.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per
conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi
un ufficio tecnico con a capo un ingegnere. Art.
69 (L) 1.
I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato
all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all'articolo 70. Art.
70 (L) 1.
Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale
redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina,
con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore
dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. 2.
I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico
regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti
dal presente capo. 3.
Della disposta sospensione é data comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perché ne curi l'osservanza. Sezione
III Art.
71 (L) 1.
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere
previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64,
commi 2, 3 e 4, é punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103
euro a 1032 euro. 2.
É soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 euro
a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo 58. Art.
72 (L) 1.
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 é
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro. Art.
73 (L) 1.
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 66 é punito con l'ammenda da 41 euro a 206 euro. 2.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la
presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata
nell'articolo 65, comma 6. Art.
74 (L) 1.
Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, é
punito con l'ammenda da 51 euro a 516 euro. Art.
75 (L) 1.
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo é punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da 103 euro a 1032 euro. Art.
76 (L) 1.
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve
essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in
cui é divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al
consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto
l'imputato. Capo
III Sezione
I Art.
77 (L) 1.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2. 2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai
sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. 3.
La progettazione deve comunque prevedere: 4.
É fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del
presente capo. 5.
I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla
competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo
decreto legislativo. Art.
78 (L) 1.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici
privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27,
primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione
di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a
favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile. 2.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi
dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse. 3.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo
comma, del codice civile. Art.
79 (L) 1.
Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme
sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. 2.
É fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e
907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o
di uso comune. Art.
80 (L) 1.
Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti
autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui
all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme
antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non é soggetta
alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla
normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate. Art.
81 (L) 1.
Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al
presente capo é allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione
della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso. Sezione
II Art.
82 (L ) (legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1.
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità
di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato
con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. 2.
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da
leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita
l'approvazione delle predette autorità. 3.
Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo. 4.
Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 é
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5.
La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità é condizionato alla verifica tecnica
della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 6.
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili. 7.
Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo
l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 euro a 25822 euro e
con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da
uno a sei mesi. 8.
I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate. 9.
I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del
1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia. Capo
IV Sezione
I Art.
83 (L) (legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1,
lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998) 1.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata. 2.
Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i
criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione
delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche. 3.
Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo,
alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei
valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di
cui al comma 2. Art.
84 (L) 1.
Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da
adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in
funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono: 2.
Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione, e cioé dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate. 3.
Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente
estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori
occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi. 4.
Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli
accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado
di sismicità. Art.
85 (L) 1.
L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di
resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti
indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83: Art.
86 (L) 1.
L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo
85 é effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi
resistenti dell'intera struttura. 2.
Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni
degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione
dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento. Art.
87 (L) 1.
I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono
con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze
agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate
come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83. Art.
88 (L) 1.
Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al
precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa
apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere
favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano
ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute
all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. 2.
La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico
generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani
particolareggiati. Art.
89 (L) 1.
Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione
e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente
ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini
della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le
condizioni geomorfologiche del territorio. 2.
Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 3.
In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve
intendersi reso in senso negativo. Art.
90 (L) 1.
É consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: 2.
L'autorizzazione é consentita previa certificazione del competente ufficio
tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che é possibile
realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico. Art.
91 (L) 1.
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di
sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. 2.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83. Art.
92 (L) 1.
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o
manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico,
storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Sezione
II Art.
93 (R) 1.
Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, é tenuto a darne preavviso scritto
allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2.
Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo,
nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3.
Il contenuto minimo del progetto é determinato dal competente ufficio tecnico
della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in
elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 4.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella
quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione. 5.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazioni, in quanto necessari. 6.
In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui
al presente articolo. 7.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta,
ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103. Art.
94 (L) 1.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate
nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2.
L'autorizzazione é rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene
comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua
competenza. 3.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei
confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, é ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento
definitivo. 4.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Sezione
III Art.
95 (L) 1.
Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 é punito con l'ammenda da lire
400.000 a lire 20.000.000. Art.
96 (L) 1.
I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena
accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano
processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico
della regione. 2.
Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori
accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'Autorità
giudiziaria competente con le sue deduzioni. Art.
97 (L) 1.
Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente
agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato,
notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o
appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. 2.
Copia del decreto é comunicata al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. 3.
L'ufficio territoriale del Governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di
cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia
necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione. 4.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la
pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile. Art.
98 (L) 1.
Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità
di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli
fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici
laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o di altre amministrazioni statali. 2.
Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente
che sia al corrente dei fatti. 3.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del
presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83,
ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle
norme stesse, fissando il relativo termine. Art.
99 (L) 1.
Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui
all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il
competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza
della forza pubblica, a spese del condannato. Art.
100 (L) 1.
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con
provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la
demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme
del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. 2.
In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99. Art.
101 (L) 1.
Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle
precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al
competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui
la sentenza é divenuta irrevocabile o il decreto é diventato esecutivo. Art.
102 (L) 1.
Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in
bilancio una somma non inferiore a 25822 euro. 2.
Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di
demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente
capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla
liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della
regione. 3.
La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, é fatta mediante ruoli resi
esecutivi. 4.
Il versamento delle somme stesse é fatto con imputazione ad apposito capitolo
del bilancio dell'entrata. Art.
103 (L) 1.
Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo
83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali,
provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e
sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli
agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia
in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della
regione a norma degli articoli 61 e 94. 2.
I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. 3.
Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi. Sezione
IV Art.
104 (L) 1.
Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato
una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico
della regione. 2.
L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia,
accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e
l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione
delle possibili azioni sismiche. 3.
Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio
tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso,
essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione;
nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica
vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può
anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di
apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale
rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti. 4.
La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra,
termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3. 5.
Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile
intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già
realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico
annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito. 6.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si
applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente
testo unico. Art.
105 (L) 1.
L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali
sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni
penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo. Art.
106 (L) 1.
Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle
disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo é assicurata
dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa. Capo
V Art.
107 (L) 1.
Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi
agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso: Art.
108 (L) 1.
Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443. 2.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 é subordinato al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti. 3.
Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le
imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una
Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4.
Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa
vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi
elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati
annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. Art.
109 (L) 1.
I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i
seguenti: 2.
É istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono
stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive. Art.
110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) 1.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 é obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. 2.
La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui al comma 1 é obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. 3.
Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico
contestualmente al progetto edilizio. Art.
111 (R) 1.
Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli
impianti installati il committente é esonerato dall'obbligo di presentazione
dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere
effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2. 2.
Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti
abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi
ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la
certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore
dei lavori. 3.
Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei
controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le
sanzioni previste dalla normativa vigente. Art.
112 (L) 1.
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 2.
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa
a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi
di protezione equivalenti. 3.
Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati
a quanto previsto dal presente articolo. 4.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e
le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3. Art.
113 (L) 1.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice é tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110. Art.
114 (L) 1.
Il committente o il proprietario é tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
108. Art.
115 (L) 1.
Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il
certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. Art.
116 (L) 1.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori
concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107. 2.
Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e
la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 113. Art.
117 (R) 1.
Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e
g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali é già
stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita
presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. 2.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui
all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti. 3.
In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, é possibile
ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di
cui all'articolo 111. Art.
118 (L) 1.
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119. 2.
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta. Art.
119 (L) 1.
Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la
redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le
modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza. Art.
120 (L) 1.
Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 euro a 258
euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 euro a 5164 euro. 2.
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1. Art.
121 (L) 1.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con le disposizioni del presente capo. Capo
VI Art.
122 (L) 1.
Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il
disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
esistenti. 2.
Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
presente capo é graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico. Art.
123 (L) 1.
Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono
soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, é considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera. 2.
Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di
cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali. 3.
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 4.
Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti. 5.
Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile. 6.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il
cui permesso di costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare. 7.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico é fatto obbligo
di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od
economica. 8.
La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di
ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia. Art.
124 (L) 1.
I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati
secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza. Art.
125 (L - R, commi 1 e 3) 1.
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo
sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse
corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 2.
Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano
state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei
lavori sino al compimento del suddetto adempimento. 3.
La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Una copia della documentazione é conservata dallo sportello unico ai fini dei
controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della
documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere. Art.
126 (R) 1.
Il committente é esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui
all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere
della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2. Art.
127 (R) 1.
Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si
applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte
seconda. Art.
128 (L) 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale
decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione. 2.
Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. 3.
Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove é ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta. 4.
L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale
di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio. Art.
129 (L) 1.
Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se
ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia. 2.
Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, é
tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e
CEI. 3.
I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte
del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti. 4.
I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti
di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli.
Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del
codice civile. Art.
130 (L) 1.
Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. 2.
Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono
obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione. Art.
131 (L) 1.
Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in
relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 2.
La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a
spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti. 3.
In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori. 4.
In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario,
le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste
dal presente capo. 5.
Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132. Art.
132 (L) 1.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 é punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. 2.
Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 123 e 124 é punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del
valore delle opere. 3.
Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui
all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché
il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilità penale. 4.
Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 é punito
con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale. 5.
Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne
é assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 129, commi 1 e 2, é punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti
sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso. 6.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 é punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro,
fatti salvi i casi di responsabilità penale. 7.
Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8.
L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo
19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, é punita con la sanzione
amministrativa non inferiore 5164 euro e non superiore a 51645 euro. Art.
133 (L) 1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il
provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con
spese a carico del proprietario. Art.
134 (L) 1.
Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle
norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente
o del proprietario. Art.
135 (L) 1.
I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica,
in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e
130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge
medesima. Parte
III Capo
I Art.
136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l) - R, comma 2,
lettera m) Abrogazioni 1.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti
disposizioni: 2.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata
in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni: Art.
137 (L) 1.
Restano in vigore le seguenti disposizioni: 2.
Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti
dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo
unico, le seguenti leggi: Art.
138 (L) 1.
Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2002. TAVOLA
DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA |
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