Logo ufficiale ASMTEL Home Chi siamo Approfondimenti Materiali Normativa Vision 2000
DPCM 437/1999

DPCM 13/1/04 DPCM 14/10/2003 DPCM 437/1999 DPCM 8/2/1999 DPCM 31/10/2000


Precedente Home Su Successiva

DECRETO  DEL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI 22 ottobre 1999,n. 437

Regolamento  recante caratteristiche  e modalità per il  rilascio della carta  di identità  elettronica e  del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  come modificato dall'articolo 2, comma  4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

 (G.U. n. 227 Serie Generale parte prima del 25/11/1999)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2,  comma 10, della legge 15 maggio  1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,n. 191;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;

Visti gli  articoli 3 e 4  del testo unico delle  leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e gli articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293  e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri,  sen. prof. Franco Bassanini,  le funzioni  di coordinamento  delle attività,  anche di carattere  normativo, inerenti  all'attuazione delle  leggi 15  marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno, di  concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente decreto si intende:

  1. per  carta   di   identità'  elettronica,   il  documento   di riconoscimento   personale   rilasciato   dal  comune   su   supporto informatico;

  2. per documento d'identità  elettronico ai sensi dell'articolo 2, comma  10,  della legge  15  maggio  1997,  n. 127,  come  sostituito dall'articolo 2,  comma 4,  della legge  16 giugno  1998, n.  191, il documento analogo alla carta d'identità elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno di età;

  3. per  documento informatico,  la rappresentazione  informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

  4. per dati  identificativi della persona, il nome,  il cognome, il sesso, la  statura, la data  e il luogo  di nascita, gli  estremi del relativo atto;

  5. per  "altri  dati"  le informazioni  di  carattere  individuale generate, gestite  e distribuite dalle pubbliche  amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;

  6. per  regole  tecniche,  le  specifiche  di  carattere  tecnico, organizzativo, funzionale  e di  sicurezza informatica,  ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relative alle tecnologie e ai materiali da  utilizzare per la produzione e l'uso  della carta di identità;

  7. per  pubbliche  amministrazioni,   le  amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 

Art. 2.

Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico

1. La  carta di  identità elettronica  e il  documento d'identità elettronico sono  rilasciati dal  comune di residenza  o d'iscrizione all'Anagrafe   italiani  residenti   all'estero  (AIRE)   secondo  le modalità e  le caratteristiche definite  dal presente decreto  e dal decreto di cui all'articolo 8.

2.  Il documento  d'identità elettronico  é rilasciato  a seguito della prima iscrizione anagrafica. Il  suo rinnovo é facoltativo. Se non  rinnovato,  il  documento conserva  validità  unicamente  quale documento di attribuzione del codice fiscale.

3.  Il  Ministero delle  finanze  genera  ed assegna  alle  persone fisiche il  codice fiscale sulla  base dei dati trasmessi  dai comuni con le  procedure di  cui all'articolo  2, comma  2, del  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri del 5  maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del  27 giugno 1994. La procedura per la comunicazione  ai comuni  del codice  fiscale è  disciplinata con decreto del Ministro  dell'interno di concerto con  il Ministro delle finanze,  sentita   l'Autorità  per  l'informatica   nella  pubblica amministrazione.

Art. 3.

Forma, contenuto e funzione della carta d'identità elettronica e del documento di identità elettronico

1. La  carta di  identità elettronica  e il  documento d'identità elettronico devono contenere, con immediata visibilità e memorizzati con  modalità  informatiche  di  sicurezza sul  documento  ai  sensi dell'articolo 8:

  1. dati identificativi della persona;

  2. codice fiscale;

  3. dati di residenza;

  4. cittadinanza;

  5. fotografia;

  6. eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio;

  7. codice numerico identificativo  del documento, codice del comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza;

  8. sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela.

2.  Il documento  d'identità  elettronico  può essere  rilasciato anche  senza la  fotografia del  titolare; in  tal caso  esso non  è valido per l'espatrio.

3. Il  documento d'identità  elettronico (munito  della fotografia del titolare)  consente l'espatrio  del minore  di età  inferiore ai dieci anni alle stesse  condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

4.  La carta  d'identità elettronica  ed il  documento d'identità elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti  quelli necessari  per la certificazione  elettorale e altri  dati  al  fine   di  razionalizzare  e  semplificare  l'azione amministrativa.  Fra questi  ultimi possono  essere ricompresi  anche dati  amministrativi  del  Servizio sanitario  nazionale  nei  limiti previsti da apposite linee guida  emanate dal Ministero della sanità di concerto con le altre amministrazioni interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge 31  dicembre  1996,  n.  675,  questi  possono  essere  inseriti  nei documenti solo  su richiesta  dell'interessato, con le  modalità ivi previste.

5.  I  dati di  cui  al  comma 1  sono  trasmessi  dal comune  alla competente  questura con  le modalità  previste dal  decreto di  cui all'articolo 8.

Art. 4.

Firma digitale e chiave biometrica

 

1. La carta di identità elettronica può contenere le informazioni e le  applicazioni occorrenti  per la  firma digitale  secondo quanto stabilito  dalle regole  tecniche di  cui al  decreto del  Presidente della  Repubblica 10  novembre  1997, n.  513,  nonchè gli  elementi necessari per generare la chiave biometrica.

Art. 5.

Validità temporale della carta d'identità e del documento d'identità elettronico

 

1. La carta  di identità elettronica ha validità  di cinque anni.
La medesima  validità ha il documento  d'identità elettronico privo della fotografia del titolare.

2. Il documento d'identità elettronico munito della fotografia del titolare ha validità di due anni.

Art. 6.

 Procedure di interdizione dell'operatività  elettronica in caso di smarrimento  o  furto  della  carta  d'identità  elettronica  e  del documento d'identità elettronico.

1. In  caso di smarrimento  o di  furto sono previste  procedure di interdizione dell'operatività della  carta d'identità elettronica e del documento  d'identità elettronico,  definite con il  decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8. 

 

Art. 7.

Pagamenti informatici

1. La  carta d'identità  elettronica può essere  utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e l'intermediario incaricato  di effettuare il pagamento, delle modalità di inserimento e validazione dei dati necessari.

 

Art. 8.

Regole tecniche e di sicurezza

1. Con il decreto del  Ministro dell'interno di cui all'articolo 2 comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, sono  dettate  le  regole  tecniche  e  di  sicurezza  relative  alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti d'identità  elettronici di cui al presente decreto,  specificate  le  caratteristiche  fisiche  e  grafiche  del supporto  materiale, nonchè  stabilite le  modalità di  verifica da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

2.  In  particolare,  le  regole tecniche  e  di  sicurezza  devono riguardare le  modalità di  compilazione, rilascio,  aggiornamento e rinnovo dei documenti.

3. Le  regole tecniche  e di sicurezza  sono adeguate  in relazione alle esigenze dettate dalla  evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata    in   vigore    del   presente    decreto,   salvaguardando l'utilizzabilità dei documenti in corso di validità 

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.

 

Art. 9.

 Progetti   di   sperimentazione   concernenti   le   modalità   di utilizzazione della  carta di  identità elettronica e  del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

1. Le  pubbliche amministrazioni possono sperimentare  modalità di utilizzazione  della carta  d'identità elettronica  e del  documento d'identità  elettronico  per  l'erogazione di  ulteriori  servizi  o utilità attenendosi  a quanto stabilito  dal presente decreto  e dal decreto di cui all'articolo 8.

2. Ai  fini di cui  al comma  1, le amministrazioni  trasmettono al Ministero dell'interno il progetto  di sperimentazione, contenente le specifiche   tecniche,  con   l'indicazione   della   durata  e   del responsabile del progetto stesso.

3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni  dalla ricezione del progetto e  in mancanza di determinazioni  negative, da  parte  del  Ministero dell'interno,  in merito alla conformità di progetto stesso al presente decreto e alle norme  tecniche   e  di   sicurezza  di   cui  al   decreto  previsto dall'articolo 8.  In caso di  richiesta di chiarimenti il  termine di trenta giorni é sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.

4. Fermo  restando quanto previsto al  comma 3, nel caso  in cui la sperimentazione  non risulti  conforme  alle  finalità del  presente decreto  e alle  norme  tecniche e  di sicurezza  di  cui al  decreto previsto  dall'articolo 8,  il  Ministro dell'interno  ne dispone  la cessazione con  provvedimento motivato.  In tal  caso, ai  fini della ripresa  della  sperimentazione, l'amministrazione  può  presentare, secondo le modalità di cui ai commi  2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.

Art. 10.

Comitato di monitoraggio

 1.  Ferma  restando la  competenza  del  Ministro dell'interno  per l'autorizzazione delle sperimentazioni, é  costituito un comitato di monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della Presidenza del  Consiglio  dei Ministri,  due  del  Dipartimento della  funzione pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero delle finanze, due del  Ministero della sanità, tre  dei comuni, designati dalla conferenza  Statocittà e autonomie locali,  due dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Il  comitato di cui al  comma 1 svolge funzioni  di collegamento tra la  fase di  sperimentazione e  la fase di  avvio a  regime della carta d'identità  elettronica. In  particolare il comitato  svolge i seguenti compiti:

a)  esprime  pareri sulla  validità  dei  progetti avviati  e  dei servizi previsti nelle sperimentazioni;

b) effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse;

c)  formula proposte  per la  migliore utilizzazione  dei documenti elettronici, una volta conclusa la sperimentazione;

d) garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta d'identità  elettronica o il documento  elettronico contengano dati  amministrativi   del  Servizio  sanitario  nazionale,   con  la sperimentazione della tessera sanitaria nazionale.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Con  decreto del  Ministro dell'interno è  stabilita la  data a decorrere  dalla   quale  i   comuni  possono  rilasciare   la  carta d'identità  elettronica in  sostituzione dello  stesso documento  su supporto cartaceo,  nonchè il  documento d'identità  elettronico di cui al presente decreto.

2. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 1,  la carta d'identità é rilasciata  soltanto su supporto informatico.

3. I comuni  adottano un piano di sviluppo e  revisione dei sistemi informativi  automatizzati  in  attuazione di  quanto  stabilito  dal presente decreto, attenendosi altresi'  alle disposizioni di cui agli articoli  20 e  21 del  decreto  del Presidente  della Repubblica  10 novembre 1997, n. 513.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 1999

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini

Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino

Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 291

 

NOTE

Avvertenza:

Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   é   stato redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica   e sulle pubblicazioni  ufficiali della Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge    alle quali é operato il rinvio.

Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti legislativi qui trascritti.

 


Precedente Home Su Successiva

Editoriali ] Notizie ] Presentazioni ASMTEL ] Schede ] Libro ] ASMTEL Informa ]

Contatore visite

 Per informazioni e commenti: asm@asm-settimo.it - Note sul copyright

statistiche accessi al sito (dal 2 luglio 2003)

Statistiche complessive con il sito Centro di Competenza sul SUAP (dal 5/6/1999)