|
Decreto del
Presidente del consiglio dei
ministri 13 gennaio 2004
Regole
tecniche per la formazione,
la trasmissione, la
conservazione, la
duplicazione, la
riproduzione e la
validazione, anche
temporale, dei documenti
informatici
(GU n. 98 del 27 aprile
2004)
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,
recante testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa e in
particolare l’articolo 8,
comma 2;
Visto il decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10,
recante attuazione della
direttiva 1999/93/CE,
relativa ad un quadro
comunitario per le firme
elettroniche;
Visto l’articolo 15, comma
2, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la decisione della
Commissione europea 14
luglio 2003 relativa alla
pubblicazione dei numeri di
riferimento di norme
generalmente riconosciute
relative a prodotti di firma
elettronica conformemente
alla direttiva 1999/93/CE
del parlamento europeo e del
Consiglio induce ad
integrare in tal senso le
premesse del provvedimento,
pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione
Europea L 175/45 del 15
luglio 2003 che induce ad
integrare in tal senso le
premesse del provvedimento;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 agosto 2001, con
il quale è stata attribuita
al Ministro per
l'innovazione e le
tecnologie, dott. Lucio
Stanca, tra l'altro, la
delega ad esercitare le
funzioni spettanti al
Presidente del Consiglio dei
Ministri nelle materie
dell'innovazione
tecnologica, dello sviluppo
della società
dell'informazione, nonché
delle connesse innovazioni
per le amministrazioni
pubbliche;
Sentito il Ministro per la
funzione pubblica
Sentito il Garante per la
protezione dei dati
personali;
Espletata la procedura di
notifica alla Commissione
europea di cui alla
direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno
1998, modificata dalla
direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio
1998, CE attuata con decreto
legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
DECRETA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti
regole tecniche si applicano
le definizioni contenute
negli articoli 1 e 22 del
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive
modificazioni. Si intende,
inoltre, per:
A) TESTO UNICO il testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione
amministrativa, emanato con
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
B) DIPARTIMENTO il
dipartimento per
l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri o
altro organismo di cui si
avvale il Ministro per
l’innovazione e le
tecnologie;
C) CHIAVI, la coppia di
chiavi asimmetriche come
definite all’articolo 22,
comma 1, lettera b), del
testo unico;
D) IMPRONTA di una sequenza
di simboli binari (bit), la
sequenza di simboli binari
(bit) di lunghezza
predefinita generata
mediante l’applicazione alla
prima di una opportuna
funzione di hash;
E) FUNZIONE DI HASH, una
funzione matematica che
genera, a partire da una
generica sequenza di simboli
binari (bit), una impronta
in modo tale che risulti di
fatto impossibile, a partire
da questa, determinare una
sequenza di simboli binari
(bit) per le quali la
funzione generi impronte
uguali;
F) EVIDENZA INFORMATICA, una
sequenza di simboli binari
(bit) che può essere
elaborata da una procedura
informatica;
G) RIFERIMENTO TEMPORALE,
informazione, contenente la
data e l'ora, che viene
associata ad uno o più
documenti informatici;
H) VALIDAZIONE TEMPORALE, il
risultato della procedura
informatica, con cui si
attribuisce, ad uno o più
documenti informatici, un
riferimento temporale
opponibile ai terzi;
I) MARCA TEMPORALE,
un’evidenza informatica che
consente la validazione
temporale.
Art. 2 - Ambito di
applicazione
1. Il presente decreto
stabilisce, ai sensi
dell’articolo 8, comma 2,
del testo unico, le regole
tecniche per la generazione,
apposizione e verifica delle
firme digitali.
2. Le disposizioni di cui
al titolo II si applicano ai
certificatori che rilasciano
al pubblico certificati
qualificati ai sensi del
testo unico.
3. Ai certificatori
accreditati o che intendono
accreditarsi ai sensi del
testo unico si applicano,
oltre a quanto previsto dal
comma 2, anche le
disposizioni di cui al
titolo III.
4. I certificatori
accreditati devono disporre
di un sistema di validazione
temporale conforme alle
disposizioni di cui al
titolo IV.
5. Ai prodotti sviluppati
o commercializzati in uno
degli Stati membri
dell'Unione europea e dello
spazio economico europeo in
conformità alle norme
nazionali di recepimento
della direttiva 1999/93/CE,
è consentito di circolare
liberamente nel mercato
interno.
6. Le disposizioni di cui
al comma 5 si applicano
anche agli Stati non
appartenenti all'Unione
europea con i quali siano
stati stipulati specifici
accordi di riconoscimento
reciproco.
TITOLO II
REGOLE TECNICHE DI BASE
Art. 3
- Norme tecniche di
riferimento
1. I prodotti di firma
digitale e i dispositivi
sicuri di firma di cui
all’articolo 29-sexies del
testo unico, devono essere
conformi alle norme
generalmente riconosciute a
livello internazionale o
individuate dalla
Commissione europea secondo
la procedura di cui
all’articolo 9 della
direttiva n. 1999/93/CE.
2. Gli algoritmi di
generazione e verifica delle
firme digitali e le funzioni
di hash sono individuati ai
sensi del comma 1.
3. Il documento
informatico sottoscritto con
firma digitale o altro tipo
di firma elettronica
avanzata basata su un
certificato qualificato e
generata mediante un
dispositivo sicuro per la
creazione di una firma non
produce gli effetti di cui
all’articolo 10, comma 3,
del testo unico se contiene
macroistruzioni o codici
eseguibili, tali da attivare
funzionalità che possano
modificare gli atti, i fatti
o i dati nello stesso
rappresentati.
Art. 4 -
Caratteristiche generali
delle chiavi per la
creazione e la verifica
della firma
1. Una coppia di chiavi
per la creazione e la
verifica della firma può
essere attribuita ad un solo
titolare.
2. Se il titolare appone
la sua firma per mezzo di
una procedura automatica,
deve utilizzare una coppia
di chiavi diversa da tutte
le altre in suo possesso.
3. Se la procedura
automatica fa uso di più
dispositivi per apporre la
firma del medesimo titolare,
deve essere utilizzata una
coppia di chiavi diversa per
ciascun dispositivo.
4. Ai fini del presente
decreto, le chiavi di
creazione e verifica della
firma, ed i correlati
servizi, si distinguono
secondo le seguenti
tipologie:
a) chiavi di sottoscrizione,
destinate alla generazione e
verifica delle firme apposte
o associate ai documenti;
b) chiavi di certificazione,
destinate alla generazione e
verifica delle firme apposte
o associate ai certificati
qualificati, alle liste di
revoca (CRL) e sospensione
(CSL), ovvero alla
sottoscrizione dei
certificati relativi a
chiavi di marcatura
temporale;
c) chiavi di marcatura
temporale, destinate alla
generazione e verifica delle
marche temporali.
5. Non è consentito l'uso
di una coppia di chiavi per
funzioni diverse da quelle
previste, per ciascuna
tipologia, dal precedente
comma 4.
6. In deroga a quanto
stabilito al comma 5, le
chiavi di certificazione di
cui al comma 4, lettera b),
possono essere utilizzate
per altre finalità previa
autorizzazione da parte del
Dipartimento.
7. La robustezza delle
chiavi deve essere tale da
garantire un adeguato
livello di sicurezza in
rapporto allo stato delle
conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
Art. 5 - Generazione
delle chiavi
1. La generazione della
coppia di chiavi deve essere
effettuata mediante
dispositivi e procedure che
assicurino, in rapporto allo
stato delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche,
l'unicità e la robustezza
della coppia generata,
nonché la segretezza della
chiave privata.
2. Il sistema di
generazione della coppia di
chiavi deve comunque
assicurare:
a) la rispondenza della
coppia ai requisiti imposti
dagli algoritmi di
generazione e di verifica
utilizzati;
b) l’equiprobabilità di
generazione di tutte le
coppie possibili;
c) l'identificazione del
soggetto che attiva la
procedura di generazione.
Art. 6 - Modalità di
generazione delle chiavi
1. Le chiavi di
certificazione possono
essere generate
esclusivamente dal
responsabile del servizio.
2. Le chiavi di
sottoscrizione possono
essere generate dal titolare
o dal certificatore.
3. La generazione delle
chiavi di sottoscrizione
effettuata autonomamente dal
titolare deve avvenire
all'interno del dispositivo
sicuro per la generazione
delle firme, che deve essere
rilasciato o indicato dal
certificatore.
4. Il certificatore deve
assicurarsi che il
dispositivo sicuro per la
generazione delle firme, da
lui fornito o indicato,
presenti le caratteristiche
e i requisiti di sicurezza
di cui all’articolo
29-sexies del testo unico e
all’articolo 9 del presente
decreto.
5. Il titolare è tenuto
ad utilizzare esclusivamente
il dispositivo fornito dal
certificatore ovvero un
dispositivo scelto tra
quelli indicati dal
certificatore stesso.
Art. 7 - Conservazione
delle chiavi
1. È vietata la
duplicazione della chiave
privata e dei dispositivi
che la contengono.
2. Per fini particolari
di sicurezza, è consentito
che le chiavi di
certificazione vengano
esportate purché ciò avvenga
con modalità tali da non
ridurre il livello di
sicurezza.
3. Il titolare della
coppia di chiavi deve:
a) conservare con la massima
diligenza la chiave privata
o il dispositivo che la
contiene al fine di
garantirne l'integrità e la
massima riservatezza;
b) conservare le
informazioni di abilitazione
all'uso della chiave privata
separatamente dal
dispositivo contenente la
chiave;
c) richiedere immediatamente
la revoca dei certificati
qualificati relativi alle
chiavi contenute in
dispositivi di firma
difettosi o di cui abbia
perduto il possesso.
Art. 8 - Generazione
delle chiavi al di fuori del
dispositivo di firma
1. Se la generazione
delle chiavi avviene su un
sistema diverso da quello
destinato all'uso della
chiave privata, il sistema
di generazione deve
assicurare:
a) l'impossibilità di
intercettazione o recupero
di qualsiasi informazione,
anche temporanea, prodotta
durante l'esecuzione della
procedura;
b) il trasferimento della
chiave privata, in
condizioni di massima
sicurezza, nel dispositivo
di firma in cui verrà
utilizzata.
2. Il sistema di
generazione deve essere
isolato, dedicato
esclusivamente a questa
attività ed adeguatamente
protetto contro i rischi di
interferenze ed
intercettazioni.
3. L'accesso al sistema
deve essere controllato e
ciascun utente
preventivamente
identificato. Ogni sessione
di lavoro deve essere
registrata nel giornale di
controllo.
4. Prima della
generazione di una nuova
coppia di chiavi, l'intero
sistema deve procedere alla
verifica della propria
configurazione,
dell'autenticità ed
integrità del software
installato e dell'assenza di
programmi non previsti dalla
procedura.
Art. 9
- Dispositivi sicuri e
procedure per la generazione
della firma
1. In aggiunta a quanto
previsto all’articolo
29-sexies del testo unico,
la generazione della firma
deve avvenire all'interno di
un dispositivo sicuro di
firma, così che non sia
possibile l'intercettazione
della chiave privata
utilizzata.
2. Il dispositivo sicuro
di firma deve poter essere
attivato esclusivamente dal
titolare prima di procedere
alla generazione della
firma.
3. I dispositivi sicuri
di firma sono sottoposti
alla valutazione e
certificazione di sicurezza
ai sensi dello schema
nazionale per la valutazione
e certificazione di
sicurezza nel settore della
tecnologia
dell’informazione, secondo i
criteri indicati
all’articolo 53.
4. La personalizzazione
del dispositivo sicuro di
firma deve almeno garantire:
a) l’acquisizione da parte
del certificatore dei dati
identificativi del
dispositivo di firma
utilizzato e la loro
associazione al titolare;
b) la registrazione nel
dispositivo di firma del
certificato qualificato
relativo alle chiavi di
sottoscrizione del titolare.
5. La personalizzazione
del dispositivo sicuro di
firma può prevedere, per
l’utilizzo nelle procedure
di verifica della firma, la
registrazione, nel
dispositivo di firma, del
certificato elettronico
relativo alla chiave
pubblica del certificatore
la cui corrispondente
privata è stata utilizzata
per sottoscrivere il
certificato qualificato
relativo alle chiavi di
sottoscrizione del titolare.
6. La personalizzazione
del dispositivo di firma è
registrata nel giornale di
controllo.
7. Il certificatore deve
adottare, nel processo di
personalizzazione del
dispositivo sicuro per la
generazione delle firme,
procedure atte ad
identificare il titolare di
un dispositivo sicuro di
firma e dei certificati in
esso contenuti.
Art. 10 - Verifica
delle firme digitali
1. I certificatori che
rilasciano certificati
qualificati devono fornire
ovvero indicare almeno un
sistema che consenta di
effettuare la verifica delle
firme digitali.
Art. 11 - Informazioni
riguardanti i certificatori
1. I certificatori che
rilasciano al pubblico
certificati qualificati ai
sensi del testo unico devono
fornire al dipartimento le
seguenti informazioni e
documenti:
a) dati anagrafici ovvero
denominazione o ragione
sociale;
b) residenza ovvero sede
legale;
c) sedi operative;
d) rappresentante legale;
e) certificati delle chiavi
di certificazione;
f) piano per la sicurezza
contenuto in busta
sigillata;
g) manuale operativo di cui
al successivo articolo 38;
h) dichiarazione di impegno
al rispetto delle
disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
i) dichiarazione di
conformità ai requisiti
previsti nel presente
decreto;
l) relazione sulla struttura
organizzativa;
m) copia di una polizza
assicurativa di copertura
dei rischi dell’attività e
dei danni causati a terzi.
2. Il dipartimento rende
accessibili in via
telematica le informazioni
di cui al comma 1, lettere
a), b), d).
3. Restano salve le
disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica
23 dicembre 1997, n. 522, e
successive modificazioni con
riferimento ai compiti di
certificazione e di
validazione temporale del
Centro nazionale per
l'informatica nelle
pubbliche amministrazioni,
in conformità alle
disposizioni dei regolamenti
previsti dall'articolo 15,
comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
Art. 12 -
Comunicazione tra
certificatore e Dipartimento
1. I certificatori che
rilasciano al pubblico
certificati qualificati
devono attenersi alle regole
emanate dal Dipartimento per
realizzare un sistema di
comunicazione sicuro
attraverso il quale
scambiare le informazioni
previste dal presente
decreto.
Art. 13 - Generazione
delle chiavi di
certificazione
1. La generazione delle
chiavi di certificazione
deve avvenire in modo
conforme a quanto previsto
dal presente Titolo.
2. Per ciascuna chiave di
certificazione il
certificatore deve generare
un certificato sottoscritto
con la chiave privata della
coppia cui il certificato si
riferisce.
3. I valori contenuti nei
singoli campi del
certificato delle chiavi di
certificazione devono essere
codificati in modo da non
generare equivoci relativi
al nome, ragione o
denominazione sociale del
certificatore.
Art. 14 - Generazione
dei certificati qualificati
1. In aggiunta agli
obblighi previsti per il
certificatore dall’articolo
29-bis del testo unico prima
di emettere il certificato
qualificato il certificatore
deve:
a) accertarsi
dell'autenticità della
richiesta;
b) verificare il possesso
della chiave privata e il
corretto funzionamento della
coppia di chiavi.
2. Il certificato
qualificato deve essere
generato con un sistema
conforme a quanto previsto
dall'articolo 28.
3. L’emissione dei
certificati qualificati deve
essere registrata nel
giornale di controllo con la
specificazione della data e
dell’ora della generazione.
4. Il momento della
generazione dei certificati
deve essere attestato
tramite un riferimento
temporale.
Art. 15
- Informazioni contenute nei
certificati qualificati
1. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo
27-bis del testo unico, i
certificati qualificati
devono contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) codice identificativo del
titolare presso il
certificatore;
b) tipologia della coppia di
chiavi in base all’uso cui
sono destinate.
2. Le informazioni
personali contenute nel
certificato sono
utilizzabili unicamente per
identificare il titolare
della firma elettronica, per
legittimare la
sottoscrizione del documento
informatico, nonché per
indicare eventuali funzioni
del titolare.
3. I valori contenuti nei
singoli campi del
certificato qualificato
devono essere codificati in
modo da non generare
equivoci relativi al nome,
ragione o denominazione
sociale del certificatore.
4. Il certificatore
determina il periodo di
validità dei certificati
qualificati in funzione
della robustezza delle
chiavi di creazione e
verifica impiegate e dei
servizi cui essi sono
destinati.
5. Il certificatore
custodisce le informazioni
di cui all’articolo 29-bis,
comma 2, lettera m) del
testo unico, per un periodo
non inferiore a dieci anni
dalla data di scadenza o
revoca del certificato
qualificato.
Art. 16 - Revoca e
sospensione del certificato
qualificato
1. Fatto salvo quanto
previsto dall’articolo
29-septies del testo unico,
il certificato qualificato
deve essere revocato o
sospeso dal certificatore,
ove quest’ultimo abbia
notizia della compromissione
della chiave privata o del
dispositivo per la creazione
della firma.
Art. 17 - Revoca dei
certificati qualificati
relativi a chiavi di
sottoscrizione
1. La revoca del
certificato qualificato
relativo a chiavi di
sottoscrizione viene
effettuata dal certificatore
mediante l’inserimento del
suo codice identificativo in
una delle liste di
certificati revocati e
sospesi (CRL/CSL).
2. Se la revoca avviene a
causa della possibile
compromissione della
segretezza della chiave
privata, il certificatore
deve procedere
tempestivamente alla
pubblicazione
dell'aggiornamento della
lista di revoca.
3. La revoca dei
certificati è annotata nel
giornale di controllo con la
specificazione della data e
dell’ora della pubblicazione
della nuova lista.
Art. 18 - Revoca su
iniziativa del certificatore
1. Salvo i casi di
motivata urgenza, il
certificatore che intende
revocare un certificato
qualificato deve darne
preventiva comunicazione al
titolare, specificando i
motivi della revoca nonché
la data e l'ora a partire
dalla quale la revoca è
efficace.
Art. 19 - Revoca su
richiesta del titolare
1. La richiesta di revoca
deve essere inoltrata al
certificatore munita della
sottoscrizione del titolare
e con la specificazione
della sua decorrenza.
2. Le modalità di inoltro
della richiesta devono
essere indicate dal
certificatore nel manuale
operativo di cui al
successivo articolo 38.
3. Il certificatore deve
verificare l'autenticità
della richiesta e procedere
alla revoca entro il termine
richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste
inoltrate con le modalità
previste dal comma 2.
4. Se il certificatore
non ha la possibilità di
accertare in tempo utile
l'autenticità della
richiesta, procede alla
sospensione del certificato.
Art. 20 - Revoca su
richiesta del terzo
interessato
1. La richiesta di revoca
da parte del terzo
interessato da cui derivano
i poteri di rappresentanza
del titolare deve essere
inoltrata al certificatore
munita di sottoscrizione e
con la specificazione della
sua decorrenza.
2. Il certificatore deve
notificare la revoca al
titolare.
3. Se il certificatore
non ha la possibilità di
accertare in tempo utile
l'autenticità della
richiesta, procede alla
sospensione del certificato.
Art. 21 - Sospensione
dei certificati qualificati
1. La sospensione del
certificato qualificato è
effettuata dal certificatore
attraverso l’inserimento di
tale certificato in una
delle liste dei certificati
revocati e sospesi
(CRL/CSL).
2. La sospensione dei
certificati è annotata nel
giornale di controllo con
l’indicazione della data e
dell’ora di esecuzione
dell’operazione.
Art. 22 - Sospensione
su iniziativa del
certificatore
1. Salvo casi d’urgenza,
che il certificatore è
tenuto a motivare
contestualmente alla
notifica di cui al comma 2,
il certificatore che intende
sospendere un certificato
qualificato deve darne
preventiva comunicazione al
titolare specificando i
motivi della sospensione e
la sua durata.
2. L'avvenuta sospensione
del certificato qualificato
deve essere tempestivamente
notificata al titolare
specificando la data e l'ora
a partire dalla quale il
certificato qualificato
risulta sospeso.
3. Se la sospensione è
causata da una richiesta di
revoca motivata dalla
possibile compromissione
della chiave privata, il
certificatore deve procedere
tempestivamente alla
pubblicazione della
sospensione.
Art. 23 - Sospensione
su richiesta del titolare
1. La richiesta di
sospensione deve essere
inoltrata al certificatore
munita della sottoscrizione
del titolare e con la
specificazione della sua
durata.
2. Le modalità di inoltro
della richiesta devono
essere indicate dal
certificatore nel manuale
operativo.
3. Il certificatore deve
verificare l'autenticità
della richiesta e procedere
alla sospensione entro il
termine richiesto. Sono
considerate autentiche le
richieste inoltrate con le
modalità previste dal comma
2.
Art. 24 - Sospensione
su richiesta del terzo
interessato
1. La richiesta di
sospensione da parte del
terzo interessato da cui
derivano i poteri di
rappresentanza del titolare
deve essere inoltrata al
certificatore munita di
sottoscrizione del titolare
e con la specificazione
della sua durata.
2. Il certificatore deve
notificare la sospensione al
titolare.
Art. 25 - Sostituzione
delle chiavi di
certificazione
1. Almeno novanta giorni
prima della scadenza del
certificato relativo a
chiavi di certificazione il
certificatore deve avviare
la procedura di
sostituzione, generando, con
le modalità previste
dall'articolo 13, una nuova
coppia di chiavi.
2. Il certificatore deve
generare un certificato
relativo alla nuova chiave
pubblica sottoscritto con la
chiave privata della vecchia
coppia ed uno relativo alla
vecchia chiave pubblica
sottoscritto con la chiave
privata della nuova coppia.
3. I certificati generati
secondo quanto previsto dal
comma 2 debbono essere
inviati al Dipartimento.
Art. 26 - Revoca dei
certificati relativi a
chiavi di certificazione
1. La revoca del
certificato relativo ad una
coppia di chiavi di
certificazione è consentita
solo nei seguenti casi:
a) compromissione della
chiave privata, intesa come
diminuita affidabilità nelle
caratteristiche di sicurezza
della chiave privata.
b) guasto del dispositivo di
firma;
c) cessazione dell'attività.
2. La revoca deve essere
notificata entro
ventiquattro ore al
dipartimento e a tutti i
titolari di certificati
qualificati firmati con la
chiave privata appartenente
alla coppia revocata.
3. I certificati
qualificati per i quali
risulti compromessa la
chiave privata con cui sono
stati sottoscritti devono
essere revocati.
Art. 27 - Requisiti di
sicurezza dei sistemi
operativi
1. Il sistema operativo
dei sistemi di elaborazione
utilizzati nelle attività di
certificazione per la
generazione delle chiavi, la
generazione dei certificati
qualificati e la gestione
del registro dei certificati
qualificati, devono essere
conformi quanto meno alle
specifiche previste dalla
classe ITSEC F-C2/E2 o
equivalenti.
2. Il requisito di cui al
comma 1 non si applica al
sistema operativo dei
dispositivi di firma.
Art. 28 - Sistema di
generazione dei certificati
qualificati
1. La generazione dei
certificati qualificati deve
avvenire su un sistema
utilizzato esclusivamente
per la generazione di
certificati, situato in
locali adeguatamente
protetti.
2. L'entrata e l'uscita
dai locali protetti deve
essere registrata sul
giornale di controllo.
3. L'accesso ai sistemi
di elaborazione deve essere
consentito, limitatamente
alle funzioni assegnate,
esclusivamente al personale
autorizzato, identificato
attraverso un'opportuna
procedura di riconoscimento
da parte del sistema al
momento di apertura di
ciascuna sessione.
4. L'inizio e la fine di
ciascuna sessione devono
essere registrate sul
giornale di controllo.
Art. 29 - Accesso del
pubblico ai certificati
1. Le liste dei
certificati revocati e
sospesi devono essere rese
pubbliche.
2. I certificati
qualificati, su richiesta
del titolare, possono essere
accessibili alla
consultazione del pubblico,
ovvero comunicati a terzi,
esclusivamente nei casi
consentiti dal titolare del
certificato e nel rispetto
del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
3. Le liste pubblicate
dei certificati revocati e
sospesi, nonché i
certificati qualificati
eventualmente resi
accessibili alla
consultazione del pubblico,
sono utilizzabili da chi le
consulta per le sole
finalità di applicazione
delle norme che disciplinano
la verifica e la validità
della firma digitale.
Art. 30 - Piano per la
sicurezza
1. Il certificatore deve
definire un piano per la
sicurezza nel quale devono
essere contenuti almeno i
seguenti elementi:
a) struttura generale,
modalità operativa e
struttura logistica;
b) descrizione
dell'infrastruttura di
sicurezza per ciascun
immobile rilevante ai fini
della sicurezza;
c) allocazione dei servizi e
degli uffici negli immobili;
d) elenco del personale e
sua allocazione negli
uffici;
e) attribuzione delle
responsabilità;
f) algoritmi crittografici o
altri sistemi utilizzati;
g) descrizione delle
procedure utilizzate
nell'attività di
certificazione;
h) descrizione dei
dispositivi installati;
i) descrizione dei flussi di
dati;
l) procedura di gestione
delle copie di sicurezza dei
dati;
m) procedura di gestione dei
disastri;
n) analisi dei rischi;
o) descrizione delle
contromisure;
p) specificazione dei
controlli.
2. Fatto salvo quanto
disposto al comma 3, il
piano per la sicurezza,
sottoscritto dal legale
rappresentante del
certificatore, deve essere
consegnato al Dipartimento
in busta sigillata.
3. Le informazioni di cui
al comma 1, lettere b), c) e
d) devono essere consegnate
al dipartimento in una busta
sigillata, che verrà aperta
solo in caso di
contestazioni, diversa da
quella nella quale è
contenuto il piano per la
sicurezza.
4. Il piano per la
sicurezza deve attenersi
quanto meno alle misure
minime di sicurezza per il
trattamento dei dati
personali emanate ai sensi
dell’articolo 33, del
decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Art. 31 - Giornale di
controllo
1. Il giornale di
controllo è costituito
dall'insieme delle
registrazioni effettuate
automaticamente dai
dispositivi installati
presso il certificatore,
allorché si verificano le
condizioni previste dal
presente decreto.
2. Le registrazioni
possono essere effettuate
indipendentemente anche su
supporti distinti e di tipo
diverso.
3. A ciascuna
registrazione deve essere
associato un riferimento
temporale.
4. Il giornale di
controllo deve essere tenuto
in modo da garantire
l'autenticità delle
annotazioni e consentire la
ricostruzione con la
necessaria accuratezza di
tutti gli eventi rilevanti
ai fini della sicurezza.
5. L'integrità del
giornale di controllo deve
essere verificata con
frequenza almeno mensile.
6. Le registrazioni
contenute nel giornale di
controllo devono essere
conservate per un periodo
non inferiore a 10 anni.
Art. 32 - Sistema di
qualità del certificatore
1. Entro un anno
dall'avvio dell'attività di
certificazione, il
certificatore deve
dichiarare la conformità del
proprio sistema di qualità
alle norme ISO 9000,
successive evoluzioni o a
norme equivalenti.
2. Il manuale della
qualità deve essere
depositato presso il
Dipartimento e reso
disponibile presso il
certificatore.
Art. 33 -
Organizzazione del personale
del certificatore
1. L'organizzazione del
personale del certificatore
deve prevedere almeno le
seguenti funzioni:
a) responsabile della
sicurezza;
b) responsabile della
generazione e custodia delle
chiavi;
c) responsabile della
personalizzazione dei
dispositivi di firma;
d) responsabile della
generazione dei certificati;
e) responsabile della
gestione del registro dei
certificati;
f) responsabile della
registrazione degli utenti;
g) responsabile della
sicurezza dei dati;
h) responsabile della
crittografia o di altro
sistema utilizzato;
i) responsabile dei servizi
tecnici;
l) responsabile delle
verifiche e delle ispezioni
(auditing);
m) responsabile del sistema
di riferimento temporale.
2. È possibile attribuire
al medesimo soggetto più
funzioni tra quelle previste
dal comma 1 purché tra loro
compatibili; sono in ogni
caso compatibili tra loro le
funzioni specificate nei
sotto indicati
raggruppamenti:
a) generazione e custodia
delle chiavi, generazione
dei certificati,
personalizzazione dei
dispositivi di firma,
crittografia, sicurezza dei
dati;
b) registrazione degli
utenti, gestione del
registro dei certificati,
crittografia, sicurezza dei
dati, sistema di riferimento
temporale.
Art. 34 - Requisiti di
competenza ed esperienza del
personale
1. Il personale cui sono
attribuite le funzioni
previste dall'articolo 33
deve aver maturato una
esperienza almeno
quinquennale nella analisi,
progettazione e conduzione
di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento
apportato al sistema di
certificazione deve essere
previsto un apposito corso
di addestramento.
Art. 35 - Formato dei
certificati qualificati
1. I certificati
qualificati e le
informazioni relative alle
procedure di sospensione e
di revoca devono essere
conformi alla norma ISO/IEC
9594-8:2001 e successive
evoluzioni.
Art. 36 - Formato
della firma
1. Alla firma digitale
deve essere allegato il
certificato qualificato
corrispondente alla chiave
pubblica da utilizzare per
la verifica.
Art. 37 - Codice di
emergenza
1. Per ciascun
certificato qualificato
emesso il certificatore deve
fornire al titolare almeno
un codice riservato, da
utilizzare in caso di
emergenza per confermare
l'autenticità della
eventuale richiesta di
sospensione del certificato.
2. In caso di emergenza è
possibile richiedere la
sospensione immediata di un
certificato qualificato
utilizzando il codice
previsto al comma 1. La
richiesta deve essere
successivamente confermata
utilizzando una delle
modalità previste dal
certificatore.
3. Il certificatore
adotta specifiche misure di
sicurezza per assicurare la
segretezza del codice di
emergenza.
Art. 38 - Manuale
operativo
1. Il manuale operativo
definisce le procedure
applicate dal certificatore
che rilascia certificati
qualificati nello
svolgimento della sua
attività.
2. Il manuale operativo
deve essere depositato
presso il dipartimento e
pubblicato a cura del
certificatore in modo da
essere consultabile per via
telematica.
3. Il manuale deve
contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) dati identificativi del
certificatore;
b) dati identificativi della
versione del manuale
operativo;
c) responsabile del manuale
operativo;
d) definizione degli
obblighi del certificatore,
del titolare e dei
richiedenti la verifica
delle firme;
e) definizione delle
responsabilità e delle
eventuali limitazioni agli
indennizzi;
f) indirizzo del sito web
del certificatore ove sono
pubblicate le tariffe;
g) modalità di
identificazione e
registrazione degli utenti;
h) modalità di generazione
delle chiavi per la
creazione e la verifica
della firma;
i) modalità di emissione dei
certificati;
l) modalità con cui viene
espletato quanto previsto
all’articolo 27-bis, comma
1, lettera a) del testo
unico;
m) modalità di sospensione e
revoca dei certificati;
n) modalità di sostituzione
delle chiavi;
o) modalità di gestione del
registro dei certificati;
p) modalità di accesso al
registro dei certificati;
q) modalità di protezione
della riservatezza;
r) modalità per
l’apposizione e la
definizione del riferimento
temporale;
s) modalità operative per
l’utilizzo del sistema di
verifica delle firme di cui
all’articolo 10, comma 1;
t) modalità operative per la
generazione della firma
digitale.
Art. 39 - Riferimenti
temporali opponibili ai
terzi
1. I riferimenti
temporali realizzati in
conformità con quanto
disposto dal titolo IV sono
opponibili ai terzi ai sensi
dell’articolo 14, comma 2,
del testo unico.
2. I riferimenti
temporali apposti sul
giornale di controllo da un
certificatore accreditato,
secondo quanto indicato nel
proprio manuale operativo,
sono opponibili ai terzi ai
sensi dell’articolo 14,
comma 2, del testo unico.
3. L’ora assegnata ai
riferimenti temporali di cui
al comma 2 del presente
articolo, deve corrispondere
alla scala di tempo
UTC(IEN), di cui al decreto
del Ministro dell’industria,
del commercio e
dell’artigianato 30 novembre
1993, n. 591, con una
differenza non superiore ad
un minuto primo.
4. Le pubbliche
amministrazioni possono
anche utilizzare come
sistemi di validazione
temporale:
a) il riferimento temporale
contenuto nella segnatura di
protocollo di cui
all’articolo 9 del decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, 31 ottobre
2000, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2000, n. 272;
b) il riferimento temporale
ottenuto attraverso la
procedura di conservazione
dei documenti in conformità
alle norme vigenti;
c) il riferimento temporale
ottenuto attraverso
l’utilizzo di posta
certificata ai sensi
dell’articolo 14 del testo
unico.
TITOLO III
ULTERIORI REGOLE PER I
CERTIFICATORI ACCREDITATI
Art. 40 - Obblighi per
i certificatori accreditati
1. Il certificatore deve
generare un certificato
qualificato per ciascuna
delle chiavi di firma
elettronica avanzata
utilizzate dal dipartimento
per la sottoscrizione
dell’elenco pubblico dei
certificatori e pubblicarlo
nel proprio registro dei
certificati.
2. Il certificatore
garantisce
l’interoperabilità del
prodotto di verifica di cui
all’articolo 10 ai documenti
informatici sottoscritti con
firma digitale emessa dalla
struttura di certificazione
della Rete unitaria della
pubblica amministrazione e
successive modifiche
tecniche e organizzative.
3. Il certificatore deve
mantenere copia della lista,
sottoscritta dal
dipartimento, dei
certificati relativi alle
chiavi di certificazione di
cui all'articolo 41, comma
1, lettera f), che deve
rendere accessibile per via
telematica.
4. I certificatori
accreditati, al fine di
ottenere e mantenere il
riconoscimento di cui
all’articolo 28, comma 1 del
testo unico, devono svolgere
la propria attività in
conformità con quanto
previsto dalle regole per il
riconoscimento e la verifica
del documento elettronico
dal Dipartimento con
apposito provvedimento.
Art. 41 - Elenco
pubblico dei certificatori
accreditati
1. L'elenco pubblico dei
certificatori accreditati
tenuto dal dipartimento ai
sensi del testo unico,
contiene per ogni
certificatore accreditato le
seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) rappresentante legale;
d) nome X.500;
e) indirizzo internet;
f) lista dei certificati
delle chiavi di
certificazione;
g) manuale operativo;
h) data di accreditamento
volontario;
i) data di cessazione ed
eventuale certificatore
sostitutivo.
2. L'elenco pubblico è
sottoscritto e reso
disponibile per via
telematica dal dipartimento.
3. Il dipartimento
provvede all'aggiornamento
della lista dei certificati
delle chiavi di
certificazione e a rendere
la stessa disponibile ai
certificatori per la
pubblicazione ai sensi
dell'articolo 40, comma 3.
4. L’elenco pubblico è
sottoscritto dal Capo del
dipartimento o dal dirigente
da lui designato, mediante
una firma elettronica
avanzata, generata mediante
un dispositivo sicuro per la
creazione di una firma.
5. Sulla Gazzetta
Ufficiale è dato avviso:
a) della costituzione
dell’elenco di cui al comma
4;
b) dell’indicazione del
soggetto preposto alla
sottoscrizione dell’elenco
pubblico di cui al comma 4;
c) del valore dei codici
identificativi delle chiavi
pubbliche relative alle
coppie di chiavi utilizzate
per la sottoscrizione
dell’elenco pubblico,
generati attraverso gli
algoritmi dedicated
hash-function 3,
corrispondente alla funzione
SHA-1 e dedicated
hash-function 1,
corrispondente alla funzione
RIPEMD-160, definiti nella
norma ISO/IEC 10118-3:1998;
d) con almeno novanta giorni
di preavviso, della scadenza
delle chiavi utilizzate per
la sottoscrizione
dell’elenco pubblico;
e) della revoca delle chiavi
utilizzate per la
sottoscrizione dell’elenco
pubblico sopravvenute per
ragioni di sicurezza, ovvero
a seguito di sostituzione
dei soggetti designati ai
sensi della lettera b).
6. Fino alla
certificazione delle chiavi
da parte del dipartimento ai
sensi dell’articolo
29-quinquies del testo unico
si utilizzano, per la
sottoscrizione dell’elenco
pubblico, le chiavi di
sottoscrizione di soggetti
designati dal Ministro per
l’innovazione e le
tecnologie.
Art. 42
- Rappresentazione del
documento informatico
1. Il certificatore deve
indicare nel manuale
operativo i formati del
documento informatico e le
modalità operative a cui il
titolare deve attenersi per
ottemperare a quanto
prescritto dall’articolo 3,
comma 3.
Art. 43 - Limitazioni
d’uso
1. Il certificatore, su
richiesta del titolare o del
terzo interessato, è tenuto
a inserire nel certificato
qualificato eventuali
limitazioni d’uso.
TITOLO IV
REGOLE PER LA VALIDAZIONE
TEMPORALE E PER LA
PROTEZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
Art. 44 - Validazione
temporale
1. Una evidenza
informatica è sottoposta a
validazione temporale con la
generazione di una marca
temporale che le si
applichi.
2. Le marche temporali
sono generate da un apposito
sistema elettronico sicuro
in grado di:
a) mantenere la data e l’ora
conformemente a quanto
richiesto dal presente
decreto;
b) generare la struttura di
dati secondo quanto
specificato negli articoli
45 e 48;
c) sottoscrivere
digitalmente la struttura di
dati di cui alla lettera b).
Art. 45 - Informazioni
contenute nella marca
temporale
1. Una marca temporale
deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) identificativo
dell’emittente;
b) numero di serie della
marca temporale;
c) algoritmo di
sottoscrizione della marca
temporale;
d) identificativo del
certificato relativo alla
chiave di verifica della
marca;
e) data ed ora di
generazione della marca;
f) identificatore
dell’algoritmo di hash
utilizzato per generare
l’impronta dell’evidenza
informatica sottoposta a
validazione temporale;
g) valore dell’impronta
dell’evidenza informatica.
2. La marca temporale può
inoltre contenere un
identificatore dell’oggetto
a cui appartiene l’impronta
di cui al comma 1, lettera
g).
Art. 46 - Chiavi di
marcatura temporale
1. Ogni coppia di chiavi
utilizzata per la
validazione temporale deve
essere univocamente
associata ad un sistema di
validazione temporale.
2. Al fine di limitare il
numero di marche temporali
generate con la medesima
coppia, le chiavi di
marcatura temporale debbono
essere sostituite ed un
nuovo certificato deve
essere emesso dopo non più
di un mese di utilizzazione,
indipendentemente dalla
durata del loro periodo di
validità e senza revocare il
corrispondente certificato.
3. Per la sottoscrizione
dei certificati relativi a
chiavi di marcatura
temporale debbono essere
utilizzate chiavi di
certificazione appositamente
generate.
4. Le chiavi di
certificazione e di
marcatura temporale possono
essere generate
esclusivamente dai
responsabili dei rispettivi
servizi
Art. 47 - Gestione dei
certificati e delle chiavi
1. Alle chiavi di
certificazione utilizzate,
ai sensi dell’articolo 46,
comma 3, per sottoscrivere i
certificati relativi a
chiavi di marcatura
temporale, si applica quanto
previsto per le chiavi di
certificazione utilizzate
per sottoscrivere
certificati relativi a
chiavi di sottoscrizione.
2. I certificati relativi
ad una coppia di chiavi di
marcatura temporale, oltre
ad essere conformi alla
norma ISO/IEC 9594-8:2001 e
successive evoluzioni,
devono contenere
l’identificativo del sistema
di marcatura temporale che
utilizza le chiavi.
Art. 48 - Precisione
dei sistemi di validazione
temporale
1. L’ora assegnata ad una
marca temporale deve
corrispondere, con una
differenza non superiore ad
un minuto secondo rispetto
alla scala di tempo
UTC(IEN), di cui al decreto
del Ministro dell’industria,
del commercio e
dell’artigianato 30 novembre
1993, n. 591, al momento
della sua generazione.
2. La data e l’ora
contenute nella marca
temporale sono specificate
con riferimento al Tempo
Universale Coordinato (UTC).
Art. 49 - Sicurezza
dei sistemi di validazione
temporale
1. Ogni sistema di
validazione temporale deve
produrre un registro
operativo su di un supporto
non riscrivibile nel quale
sono automaticamente
registrati gli eventi per i
quali tale registrazione è
richiesta dal presente
decreto.
2. Qualsiasi anomalia o
tentativo di manomissione
che possa modificare il
funzionamento dell’apparato
in modo da renderlo
incompatibile con i
requisiti del presente
decreto, ed in particolare
con quello di cui
all’articolo 48, comma 1,
deve essere annotato sul
registro operativo e causare
il blocco del sistema.
3. Il blocco del sistema
di validazione temporale può
essere rimosso
esclusivamente con
l’intervento di personale
espressamente autorizzato.
4. La conformità ai
requisiti di sicurezza
specificati nel presente
articolo deve essere
verificata secondo criteri
di sicurezza almeno
equivalenti a quelli
previsti dal livello di
valutazione E2 e robustezza
dei meccanismi HIGH
dell’ITSEC, o dal livello
EAL 3 della norma ISO/IEC
15408 o superiori. Sono
ammessi livelli di
valutazione
internazionalmente
riconosciuti come
equivalenti.
Art. 50
- Registrazione delle marche
generate
1. Tutte le marche
temporali emesse da un
sistema di validazione sono
conservate in un apposito
archivio digitale non
modificabile per un periodo
non inferiore a cinque anni
ovvero, su richiesta
dell’interessato, per un
periodo maggiore, alle
condizioni previste dal
certificatore.
2. La marca temporale è
valida per l’intero periodo
di conservazione a cura del
fornitore del servizio.
Art. 51 - Richiesta di
validazione temporale
1. Il certificatore
stabilisce, pubblicandole
nel manuale operativo, le
procedure per l’inoltro
della richiesta di
validazione temporale.
2. La richiesta deve
contenere l’evidenza
informatica alla quale le
marche temporali debbono
fare riferimento.
3. L’evidenza informatica
può essere sostituita da una
o più impronte, calcolate
con funzioni di hash
previste dal manuale
operativo. Debbono essere
comunque accettate le
funzioni di hash basate
sugli algoritmi dedicated
hash-function 3,
corrispondente alla funzione
SHA-1 e dedicated
hash-function 1,
corrispondente alla funzione
RIPEMD-160, definiti nella
norma ISO/IEC 10118-3:1998
4. Il certificatore ha
facoltà di implementare il
sistema di validazione
temporale in modo che sia
possibile richiedere
l’emissione di più marche
temporali per la stessa
evidenza informatica. In tal
caso debbono essere
restituite marche temporali
generate con chiavi diverse.
5. La generazione delle
marche temporali deve
garantire un tempo di
risposta, misurato come
differenza tra il momento
della ricezione della
richiesta e l’ora riportata
nella marca temporale, non
superiore al minuto primo.
Art. 52
- Estensione della validità
del documento informatico
1. La validità di un
documento informatico, i cui
effetti si protraggano nel
tempo oltre il limite della
validità della chiave di
sottoscrizione, può essere
estesa mediante
l’associazione di una marca
temporale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 53 - Norme
transitorie
1. In attesa della
pubblicazione degli
algoritmi per la generazione
e verifica della firma
digitale secondo quanto
previsto dall’articolo 3, i
certificatori accreditati ai
sensi dell’articolo 28 del
testo unico, devono
utilizzare l’algoritmo RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
con lunghezza della chiavi
non inferiore a 1024 bit.
2. In attesa della
pubblicazione delle funzioni
di hash secondo quanto
previsto dall’articolo 3, i
certificatori accreditati ai
sensi dell’articolo 28 del
testo unico devono
utilizzare uno dei seguenti
algoritmi, definiti nella
norma ISO/IEC 10118-3:1998 e
successive evoluzioni:
a) dedicated hash-function
3, corrispondente alla
funzione SHA-1;
b) dedicated hash-function
1, corrispondente alla
funzione RIPEMD-160.
3. In attesa che la
Commissione europea, secondo
la procedura di cui
all’articolo 9 della
direttiva 1999/93/CE,
indichi i livelli di
valutazione relativamente
alla certificazione di
sicurezza dei dispositivi
sicuri per la creazione di
una firma prevista
dall’articolo 10 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002,
n.10, tale certificazione è
effettuata secondo criteri
non inferiori a quelli
previsti dal livello di
valutazione E3 e robustezza
HIGH dell’ITSEC, o dal
livello EAL 4 della norma
ISO/IEC 15408 o superiori.
Sono ammessi livelli di
valutazione
internazionalmente
riconosciuti come
equivalenti.
4. Il Dipartimento
disciplina con circolare il
riconoscimento e la verifica
del documento elettronico;
fino all’emanazione della
prima circolare
continueranno ad applicarsi
le regole vigenti adottate
dall’Autorità per
l’informatica nelle
pubbliche amministrazioni.
Art. 54 - Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore
del presente decreto è
abrogato il decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 8 febbraio 1999,
recante le regole tecniche
per la formazione, la
trasmissione, la
conservazione, la
duplicazione, la
riproduzione e la
validazione, anche
temporale, dei documenti
informatici, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 15
aprile 1999, n.87.
Roma, 13
gennaio 2004
p. Il Presidente: Stanca
Registrato alla Corte dei
conti il 19 marzo 2004
Ministeri istituzionali -
Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
registro n. 3, foglio n. 16 |