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Decreto MIT 19/7/2000

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MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 2000 

 

  Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e al

documento d'identità elettronici.

 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visto   l'art.2  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  come

modificato dall'art.2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

    Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto

6 maggio 1940, n. 635;

    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri

22 ottobre 1999, n. 437;

    Sentita    l'Autorità    per    l'informatica   nella   pubblica

amministrazione;

    Sentita  la  Conferenza  Stato-città ed autonomie locali, che ha

espresso il proprio avviso nella riunione del 22 giugno 2000;

                              Decreta:

Capo I


Principi generali

 

Art. 1.

 

Definizioni

 

    1. Ai sensi del presente decreto si intende:

      a) per  "D.P.C.M.": il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437;

      b) per  "documento":  la  carta  d'identità elettronica e/o il

documento  d'identità  elettronico di cui all'art.2 del decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri costituito dall'insieme del

supporto fisico e dei supporti informatici;

      c) per  "S.S.C.E.":  il  sistema  di  sicurezza del circuito di

emissione dei documenti;

      d) per   "S.A.I.A.":   il  sistema  predisposto  dal  Ministero

dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico;

      e) per "Istituto": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

      f) per  "dati":  i  dati  identificativi  della  persona di cui

all'art.l, comma 1, lettera d) e gli altri elementi di cui all'art.3

, comma 1, lettere da b) ad h), del D.P.C.M.;

      g) per   "carta-servizi":   l'insieme  dei  dati  di  cui  alla

precedente  lettera f) - ad esclusione della fotografia e della firma

-  e  delle  informazioni  amministrative di cui all'art.1, comma 1,

lettera e) e dell'art.3, comma 4, del D.P.C.M.;

      h) per  "codice  cifrato": la coppia di codici alfanumerici che

identificano univocamente il microprocessore di ogni documento;

      i) per  "cartellino  elettronico": la trasposizione, in formato

digitale  e  cifrata, del cartellino cartaceo di cui all'art.290 del

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

      j)  per "P.I.N.": il numero identificativo personale necessario

alla fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo.

 

                               Art.2.

 

                         Funzioni dei comuni

 

    1. Le funzioni di pertinenza dei comuni possono essere esercitate

anche in forma associata.

    2. I comuni, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di

cui  all'allegato  B  al  presente  decreto,  predispongono  in piena

autonomia i servizi locali.

                               Art.3.

 

                      Modalità di connessione

 

    1.  Le  amministrazioni  e gli enti che, ai sensi della normativa

vigente  e  del  D.P.C.M.,  esercitano  funzioni  e  svolgono compiti

nell'ambito  delle procedure di produzione, trasmissione, formazione,

rilascio, rinnovo, aggiornamento e relativa verifica dei documenti si

connettono  al  S.S.C.E.  con  le  modalità  di cui all'allegato B e

devono   provvedere   all'aggiornamento  dell'indice  delle  anagrafi

tramite collegamento al S.A.I.A.

 

                               Art.4.

 

                         Misure di sicurezza

 

    1.  Ai  fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e

del  rinnovo  dei  documenti, il trattamento dei dati, da parte delle

amministrazioni  e  degli  enti  indicati  dall'art.3,  comma 1, e'

effettuato nel rispetto dell'art.15 della legge 31 dicembre 1996, n.

675  e  delle  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della

Repubblica   28 luglio   1999,   n.   318,  nonché  delle  ulteriori

prescrizioni tecniche descritte nell'allegato B.

 

                               Art.5.

 

                Servizi e modalità di autenticazione

 

    1.  Ai  sensi  dell'art.3, comma 4, e dell'art.7, comma 1, del

D.P.C.M.,  tutti  i  servizi  che non implicano la memorizzazione dei

dati   sui  documenti  sono  predisposti  in  piena  autonomia  dalle

amministrazioni. Le modalità di autenticazione in rete per l'accesso

ai  servizi  da  parte  del  titolare  del  documento  sono  definite

nell'allegato B.

    2.  Per  i  servizi  che richiedono la memorizzazione di dati sui

documenti  e'  necessaria  l'installazione  degli stessi da parte del

comune   e,   qualora   relativi   a  dati  sensibili,  la  richiesta

dell'interessato.

    3.  I  servizi nazionali che richiedono la memorizzazione di dati

sui  documenti sono predisposti con le modalità e nel rispetto delle

regole tecniche di cui all'allegato B.

 

Capo II


Regole tecniche di base

 

                               Art.6.

 

                  S.S.C.E. e software di sicurezza

 

    1.  In  attuazione  dell'art.8,  commi  1  e 4, del D.P.C.M. il

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, mette

a   disposizione   delle   questure  e  dei  comuni  l'infrastruttura

organizzativa,  informatica  e  di  rete del Centro elaborazioni dati

della  Polizia  scientifica  per  la  realizzazione, la gestione e la

manutenzione  del S.S.C.E., nonché fornisce ai comuni un software di

sicurezza finalizzato a garantire l'integrità, l'accessibilità e la

riservatezza delle informazioni nelle fasi di compilazione, rilascio,

aggiornamento, rinnovo e verifica dei documenti.

    2.  Ai  sensi dell'art.6, comma 1, del D.P.C.M. le questure, nei

casi  previsti  dallo  stesso  articolo,  procedono  all'interdizione

dell'operatività   del  documento  secondo  le  modalità  descritte

nell'allegato B.

    3. Le questure, ai sensi dell'art.290 del regio decreto 6 maggio

1940, n. 635, conservano il cartellino elettronico, a cui accedono in

via  esclusiva,  relativo  ai  documenti  rilasciati dai comuni della

stessa provincia.

                               Art.7.

 

                           Supporto fisico

 

    1.  Il  supporto  fisico del documento e' costituito da una carta

plastica  conforme  alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-00l ed

e' integrato dai supporti informatici di cui all'art.8.

    2.  Il  supporto fisico e' stampato con le tecniche tipiche della

produzione  di  carte  valori  ed  e' dotato degli elementi fisici di

sicurezza  atti  a  consentire  il  controllo  dell'autenticità  del

documento   visivamente   e   mediante   strumenti   portatili  e  di

laboratorio.

    3.  Il documento ha le caratteristiche grafiche di cui al modello

approvato con il presente decreto e di cui all'allegato A.

 

                               Art.8.

 

                        Supporti informatici

 

    1.  Il  supporto  fisico di cui all'art.7 e' dotato di una banda

ottica   per   la   memorizzazione,  con  modalità  informatiche  di

sicurezza,  dei dati riportati graficamente sul documento, nonché di

un microprocessore per la memorizzazione della carta-servizi e per le

operazioni  connesse  alle  procedure  di identificazione in rete del

titolare    del    documento.   Gli   standard   internazionali,   le

caratteristiche   tecniche   e  l'architettura  logica  dei  predetti

supporti   informatici   sono   conformi   alle  specifiche  indicate

nell'allegato B.

 

                               Art.9.

 

                   Inizializzazione del documento

 

    1.  L'Istituto,  cui  e'  riservata la produzione dei documenti a

norma    dell'art.11   del   presente   decreto,   provvede   alla

inizializzazione   delle   componenti  fisiche  ed  informatiche  del

documento  secondo  le procedure di sicurezza descritte nell'allegato

B.  A  seguito  della  inizializzazione  il  documento  acquisisce la

qualità di documento in bianco.

 

                              Art.10.

 

 Configurazione hardware e software per la formazione del documento

    1. Ai fini della formazione dei documenti, i comuni utilizzano la

configurazione hardware descritta nell'allegato B.

    2.  Ai fini della compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo

dei  documenti  i  comuni  utilizzano il software di sicurezza di cui

all'art.6, comma 1.

 

Capo III


Norme procedimentali

 

Art.11.

Produzione del documento

    1.  La  produzione del documento e' riservata all'Istituto che vi

provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle

carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e

agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione di

carte di pagamento.

    2. Nella fase di produzione a regime dei documenti elettronici di

cui   al   presente   decreto,  l'Istituto,  nell'ambito  di  proprio

stabilimento,  costituisce  uno speciale settore con accesso limitato

ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle

Forze   di   polizia,   dotato   altresì   delle  sicurezze  fisiche

antieffrazione  e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti di

intesa con il Ministero dell'interno.

 

                              Art.12.

 

Trasmissione  del  documento in bianco in periferia e sua custodia da

                          parte del comune

 

    1.  La  trasmissione  alle  prefetture dei documenti in bianco e'

effettuata  dal  Provveditorato  generale  dello  Stato, d'intesa con

l'Istituto,  in  condizioni  di  sicurezza,  mediante affidamento dei

plichi a vettori specializzati nel trasporto di valori.

    2.  Il  comune  adotta  ogni  idonea  misura  per la custodia dei

documenti in bianco in condizioni di sicurezza.

 

                              Art.13.

 

  Procedura di sicurezza per la formazione e rilascio del documento

    1.  La  formazione  ed  il  rilascio  del documento avvengono nel

rispetto della seguente procedura di sicurezza:

      a) il  comune,  utilizzando  le  funzionalità  del software di

sicurezza   di   cui  all'art.10,  comma  2,  genera  un  messaggio

informatico cifrato, costituito dai dati del richiedente e dal codice

cifrato  necessario  all'identificazione  in  rete del documento e lo

invia telematicamente al S.S.C.E.;

      b) i  dati,  ad  eccezione  del  codice  fiscale  e  del numero

identificativo   del   documento,   vengono  registrati  cifrati  dal

S.S.C.E.;   l'accesso  ai  predetti  dati  in  chiaro  e'  consentito

esclusivamente alla questura territorialmente competente;

      c) il  comune,  ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere

il  documento  da  parte  di  S.S.C.E., riporta i dati identificativi

della  persona  sul  microprocessore  e sulla banda ottica secondo le

modalità indicate nell'allegato B ed effettua la stampa di tali dati

sul supporto fisico;

      d) il  comune  genera  il  P.I.N.,  lo  stampa su carta chimica

retinata in grado di garantire la riservatezza dell'informazione e lo

consegna, insieme al documento, al titolare.

    2.  In  via transitoria, i comuni possono avvalersi dell'Istituto

ai   fini   della   formazione   del   documento,   utilizzando   una

configurazione    hardware    conforme   ad   uno   standard   minimo

corrispondente alle dotazioni descritte nell'allegato B. In tali casi

il  software  di  sicurezza  provvede  ad  inoltrare  all'Istituto il

messaggio  informatico  di cui al comma 1, lettera a). L'Istituto non

conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione del documento.

    3.  L'Istituto  assicura  livelli  di  servizio che consentono la

disponibilità  presso  le  prefetture dei documenti formati entro il

termine  di  venti  giorni  successivi  alla  ricezione del messaggio

informatico di cui al comma 2.

 

Capo IV
Sperimentazione

 

Art. 14.

 

Avvio della fase di sperimentazione

 

    1.   I   comuni   che   intendono   partecipare   alla   fase  di

sperimentazione  prevista  dall'art.9  del  D.P.C.M.  presentano il

relativo progetto al Ministero dell'interno.

    2. I progetti di cui al comma 1 devono contenere:

      a) l'indicazione  della  data  di  inizio  e della durata della

sperimentazione e del responsabile del progetto;

      b) la  descrizione  delle  modalità  organizzative in rapporto

alla  dimensione  territoriale della sperimentazione e alla stima del

quantitativo,   effettuata  su  base  presuntiva,  dei  documenti  da

rilasciare nel periodo di sperimentazione;

      c) la  descrizione  delle procedure di gestione e dei flussi di

dati  con  specifico riferimento alle modalità di connessione di cui

all'art.3,   la  descrizione  delle  procedure  di  sicurezza,  la

descrizione delle procedure di controllo;

      d) l'analisi   dei  rischi  e  la  descrizione  delle  relative

contromisure,   con   specifico  riferimento  a  quelle  destinate  a

prevenire la perdita accidentale delle informazioni trattate;

      e) l'indicazione  dei  servizi  da  erogare  relativamente alla

carta-servizi.

    3.  La  sperimentazione  e'  autorizzata ai sensi dell'art.9 del

D.P.C.M.  in  relazione al numero di carte disponibili, tenendo conto

dell'ordine    cronologico   di   presentazione   dei   progetti   di

sperimentazione.

    4.  Il  Ministero  dell'interno  può chiedere che il progetto di

sperimentazione  venga modificato o integrato. In tal caso si applica

la disposizione dell'art.9, comma 3, secondo periodo, del D.P.C.M.

 

                              Art.15.

 

             Relazione sullo stato della sperimentazione

 

    1.   Il   responsabile   del   progetto  trasmette,  con  cadenza

bimestrale,  al  Ministero  dell'interno  relazioni  sullo  stato  di

avanzamento della sperimentazione.

    2.  Il  Ministero  dell'interno  trasmette  copia del progetto di

sperimentazione  e  delle  relazioni sullo stato di avanzamento della

sperimentazione al Comitato di monitoraggio previsto dall'art.10 del

D.P.C.M.

      Roma, 19 luglio 2000

                                                  Il Ministro: Bianco

 


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