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Costituzione della Repubblica Italiana L'art. 76 stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puņ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L'art. 117, secondo comma, lettera r) attribuisce allo Stato potesta' legislativa esclusiva nelle materie dei pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.
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