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Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42

"Istituzione del sistema pubblico di connettivitą e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229."

(G.U. n. 73 del 30 marzo 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; (vedi gli articoli indicati)

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante riassetto in materia di societą dell'informazione finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu' ampia disponibilitą di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici;

Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o piu' decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni;

Considerato il documento «L'e-goverment per un federalismo efficiente. Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la societą dell'informazione del 18 marzo 2003, con la quale sono stati
stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
21 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
29 dicembre 2004;
 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 23 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno e
30 agosto 2004;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Principi Generali

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
c) «interoperabilita' di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
d) «connettivita»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
e) «interoperabilita' evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici
delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 2.
Sistema pubblico di connettivita'

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettivitą, di seguito «SPC», al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneitą nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di
base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici
e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti
principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la
natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 

Art. 3.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega,
nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni
con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di
sicurezza e qualitą.

CAPO II
Sistema Pubblico di Connettivitą

Art. 4.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi
competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la
possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative
indipendenti.
 

Art. 5.
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di
connettivita'

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche
amministrazioni nell'ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle
procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di
procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale valido
ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto delle regole
tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.
 

Art. 6.
Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle
pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di
funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da
poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche
amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione
centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet,
nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di
servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi da parte
dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che
consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche
amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto
il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere
l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche
l'infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore
coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del
progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del
SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle
informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo
delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali.
 

Art. 7.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di
connettivita'

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia
funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le
altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 16.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di
cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi
informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.

 Art. 8.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'

1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del
SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e di
funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la
cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle
esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita'
derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 16;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito
alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 11;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati di cui all'articolo 11;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai
fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire
la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata, la
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza
semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in
esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo
insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti.
 

 Art. 9.
Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico
di connettivitą

1. La Commissione e' formata da tredici componenti incluso il
Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata
professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza delle
amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
ed i restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando
esamina questioni di interesse della rete internazionale della
pubblica amministrazione, la Commissione e' integrata da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, e' componente di diritto e presiede la
Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica
per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno
quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la
partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a
compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di
seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni,
di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun aggravio di spesa,
della consulenza di uno o piu' organismi di consultazione e
cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in
relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della
comunicazione, la Commissione puo' avvalersi di consulenti di chiara
fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le
modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 17. I relativi
costi sono a carico del CNIPA.
 

Art. 10.
Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione

1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti
dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le
risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al
controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la
progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC
per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 

 Art. 11.
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'

1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello
nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui
all'articolo 6.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei
regolamenti previsti dall'articolo 17, sono inseriti negli elenchi di
competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica,
esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al
presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello
nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I
fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati
fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma
1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che
abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o
regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'
necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di
comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione
ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali,
anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi
qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno
inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di
esercizio dell'attivita';
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella
gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
 

Art. 12.
Contratti quadro

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello
nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per
soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da
parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di
disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita'
complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della
concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati,
stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per
la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in
materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi
di cui all'articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al
comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti
al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno
facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
 

 Art. 13.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria
della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le
indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso il SPC, da
attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo
contratto quadro di cui all'articolo 12, comma 1, termine di
cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica
amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della
pubblica a

mministrazione si intende effettuato al SPC.
 

CAPO III

Rete internazionale della Pubblica Amministrazion

 

Art. 14. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3. 3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.  Art. 14.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di
connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi
offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono
di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi
incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono aderire
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

 Art. 15.
Compiti del CNIPA

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed
evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per
la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi
contratti-quadro secondo modalita' analoghe a quelle di cui
all'articolo 12.
 

CAPO IV

Art. 16.
Regole tecniche

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' decreti, adottati sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del SPC.
 

Art. 17.
Regolamenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC e della Commissione
di cui all'articolo 9, per l'avvalimento dei consulenti di cui
all'articolo 9, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi
dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori
qualificati del SPC di cui all'articolo 11.
 

Art. 18.
Disposizioni finali

1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC,
per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di
approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 12, comma 1,
sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle
risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle
infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori
proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una
quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la
relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il
pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto
previsto dal comma 5.
3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in
ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 14,
comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti
dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo
12; per gli anni successivi ogni onere e' a carico della singola
amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che
aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi
ai servizi che utilizzano.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

 Art. 19.
Abrogazioni

1. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, č abrogato trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell'e-conomia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 



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