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D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
(Coordinato con le modifiche sia dei Dlgs 470/93, 546/93 e 396/97 sia
delle Leggi 59/97, 127/97 e Dlgs 59/98, Dlgs 80/98)
(NB.Le parti in grassetto rappresentano
le modifiche apportate
dal decreto legislativo 80/98)
- TITOLO I
- Princìpi generali
-
- Art.1.
- Finalità ed ambito di applicazione
-
- 1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel
rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni
in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro
i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato.
- 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni,
le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
- 3. Le disposizioni del presente decreto
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo
conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall'articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresì, per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica
- Art. 2.
-
- Fonti
-
- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi,
determinano le dotazioni organiche complessive.Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
- a) funzionalità rispetto ai compiti e
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto
della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse,
si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione ;
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati
margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
dell'art. 4, comma 2;
- c) collegamento delle attività degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
-
- d) garanzia dell'imparzialità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di
apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un
unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva
dello stesso;
-
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
-
- 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducanoo discipline dei rapporti di lavoro la
cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
- 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al
comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del
presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'articolo 49, comma 2. L' attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individualiLe disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi
non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata
in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure
previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazeione collettiva.
-
- 4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire
dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, , nonché i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie
contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 , e
10 ottobre 1990, n. 287 (3/cost).
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai
princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168
, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421 (4)
- Art. 3.
- Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità
-
- 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad
essi spettano, in particolare:
-
- a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo ed applicativo;
-
- b) la definizione di obiettivi, priorità,
piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione;
-
- c) la individuazione delle risorse umane,
materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in
materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni
e analoghi oneri a carico di terzi;
-
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad
essi attribuiti da specifiche disposizioni;
-
- f) le richieste di pareri alle autorità
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
-
- g) gli altri atti indicati dal presente
decreto.
-
- 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
-
- 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal
comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
-
- 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi
di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.
- Art. 4.
- Potere di organizzazione
- 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi
di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dellíazione
amministrativa.
-
- 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro
- .
- 3. Gli organismi di controllo interno
verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative
ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre
l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
- Art. 5.
- (Abrogato dal nuovo decreto)
- Art. 6.
- Organizzazione e disciplina degli
uffici e dotazioni organiche
-
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
-
- 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4 bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro
competente di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonchè ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
- 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti di
programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per la amministrazioni
dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione
delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio
dei ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 5. Per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonchè per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa
e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, si
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16
dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario,
compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
- 6. Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
dall'articolo 31, non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
- Art. 7.
- Gestione delle risorse umane
- 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
- 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
- 3. Le amministrazioni pubbliche individuano
criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266 .
- 4. Le amministrazioni pubbliche curano la
formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali.
- 5. Le amministrazioni pubbliche non possono
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
- 6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (7)
- Art. 8
- (Abrogato dal nuovo decreto)
- Art. 9.
- Costo del lavoro, risorse finanziarie
e controlli
- 1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le
misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e
prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa
sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite
nei documenti di programmazione e di bilancio.
- 2. L'incremento del costo del lavoro negli enti
pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di
pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 73, comma 5, è
soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza
pubblica
- Art. 10.
- Partecipazione sindacale
- 1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche
con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro
- .
- TITOLO II
- Organizzazione
- Capo I
- Relazioni con il pubblico
- Art. 11.
- Trasparenza delle amministrazioni
pubbliche
- .
- 1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , ai fini della trasparenza
e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 5, lettera
b), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
- 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui
all'articolo 18, D.L. 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il
personale degli uffici di cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di
accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei
progetti finalizzati di cui all'art. 26, L. 11 marzo 1988, n. 67 (18/a)
- Art. 12.
- Ufficio relazioni con il pubblico
-
- 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di
garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 ,
individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni
con il pubblico.
- 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
- a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
- b) all'informazione all'utenza relativa agli atti
e allo stato dei procedimenti;
- c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza (3/cost).
- 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico
viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità
di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
- 4. Al fine di assicurare la conoscenza di
normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed
attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (3/cost).
- 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 , non si applicano le norme vigenti che dispongono la
tassa a carico del destinatario (9).
- 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al
miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e
all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di
accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai
documenti amministrativi (9/a).
- 5-ter. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione
delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della
verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale
riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di
vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma
al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le
forme di pubblicazione (9/a).
- 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter, a decorrere dal 1· luglio 1997, sono estese a tutto il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche (9/a)
- Art. 12-bis
- Uffici per la gestione del contenzioso
del lavoro
-
- 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono
istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e
di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del
contenzioso comune.
- Capo II
- Dirigenza
- Sezione I
- Qualifiche, uffici dirigenziali ed
attribuzioni.
- Art. 13.
- Amministrazioni destinatarie
-
- 1. Le disposizioni del presente capo si
applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
- Art. 14.
- Indirizzo politico-amministrativo
-
- 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base
delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
-
- a) definisce obiettivi, priorità, piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attività amministrativa e per la gestione;
-
- b) effettua l'assegnazione delle risorse ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive
amministrazioni, nonché le relative variazioni, con le modalità previste
dall'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì
conto dei procedimenti e sub-procedimenti attribuiti, del personale e delle
risorse materiali assegnati a ciascun centro di responsabilità, e adotta
gli altri provvedimenti previsti dal medesimo decreto.
-
- 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 il Ministro può avvalersi di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione,
istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dei commi 2 e
4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti pubblici
entro i limiti stabiliti dallo stesso regolamento anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando cui si applica la procedura di cui
all'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché esperti
e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con
contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato.
Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con
il Ministro del tesoro e del bilancio, è determinato, in attuazione
dell'articolo 12 comma 1 lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere ai dipendenti assegnati
ai predetti uffici consistente in un unico emolumento sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la
qualità della prestazione individuale.
-
- 3. Il Ministro non può annullare, revocare,
riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ritardo o di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che
determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro, previa
contestazione salvo nei casi di assoluta urgenza, può nominare un
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art.
2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì
salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
approvato con regio
- decreto 6 maggio 1940, n. 635.
- Art. 15.
- Qualifiche dirigenziali nonché di
dirigente generale
-
- 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al
presente capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di
cui all'art. 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti
le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e
delle forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
- 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
- 3. In ciascuna struttura organizzativa non
affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto
all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto
ad ufficio di livello inferiore (12)
-
- Art. 16.
- Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali
-
- 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell' ambito di quanto stabilito dall'art. 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
-
- a) formulano proposte ed esprimono pareri al
ministro, nelle materie di sua competenza;
-
- b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definiti dal ministro e attribuiscono ai dirigenti gli
incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali
- c) adottano gli atti relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
-
- d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli
delegati ai dirigenti;
-
- e) dirigono, coordinano e controllano
l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e
propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste
dall'art. 21;
- f) promuovono e resistono alle liti ed hanno
il potere di conciliare e di transigere;
-
- g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza.
-
- h) svolgono le attività di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli
atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
-
- l) curano I rapporti con gli uffici
dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle
materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo
di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente
affidati ad apposito ufficio o organo.
- 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in
tutti i casi in cui il ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
-
- 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui
al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture
organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla
attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
-
- 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai
dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice é
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque denominato con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di
livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
- Art. 17.
- Funzioni dei dirigenti
-
- 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
-
- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
-
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle
gestioni ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
-
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi
delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e controllano
l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia;
-
- e) provvedono alla gestione del personale e
delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
- Art. 18.
- Criteri di rilevazione e analisi dei
costi e dei rendimenti
-
- 1. Sulla base delle indicazioni di cui all'art.
64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative
idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative.
- 2. Il Dipartimento della funzione pubblica può
chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di
norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la
elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori
medi e standards» (15)
- Art. 19.
- Incarichi di funzioni dirigenziali
-
- 1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale
del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile in relazione
all'equivalenza di mansioni.
-
- 2. Tutti gli incarichi di direzione degli
uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente
articolo. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non
superiore ai sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico
è regolato ai sensi del successivo art.24 ed ha carattere onnicomprensivo
- 3. Gli incarichi di segretario generale di
ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono
conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui al successivo art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal successivo comma 6.
- 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui al successivo art.23 o, in misura
non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità'
professionali richieste dal successivo comma 6.
-
- 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale sono conferiti con decreto del dirigente generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera c).
-
- 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le
medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o
provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata
alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
-
- 7. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per
i risultati negativi dell' attività' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero, nel caso di risoluzione consensuale
del contratto individuale di cui al comma 2 dell' art. 24.
-
- 8. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia
provveduto, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
-
- 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e'
data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati,
allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti
- 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,
di consulenza, studio e ricerche, o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. La modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti
sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
-
- 11. Per la Presidenza del Consiglio, per il
Ministero degli Affari Esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti .
-
- 12. Per il personale di cui all' art. 2 comma
4 il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
- Art. 20.
- Verifica dei risultati. Responsabilità
dirigenziali
-
- 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono
responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono
preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in
relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e
di gestione del personale.
- All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano
al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente (3/cost).
- 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di
valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative
dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa.
- I servizi o nuclei determinano almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di
riferimento del controllo.
- 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in
posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione
politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche
vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche
personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le
amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni,
esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
- 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono
composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle
amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del
Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni,
convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente
qualificati.
- 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni
agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro
attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno
delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai
comitati di cui al comma 6.
- 6. I comitati provinciali delle pubbliche
amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del D.L. 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio
1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
amministrazioni territoriali e periferiche.
- 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2
si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro
il 1· febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni (16/a).
- 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al
comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei
Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione
del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente
e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento
ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi
entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.
- 9. (Abrogato dal nuovo decreto)
- 10. (Abrogato dal nuovo decreto)
- 11. (Abrogato dal nuovo decreto)
- Art. 21.
- Responsabilità dirigenziale
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- 1. I risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi,
valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi
di cui all'articolo 17 della legge n. 59 del 1997, comportano per il
dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure
previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra
quelli di cui all'articolo 19, comma 10.
-
- 2. Nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dall'organo competente o di specifica responsabilità
per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, il
dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a
quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di
maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
-
- 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono
adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti
sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il
comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti, con
esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte
dei Conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le
modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo
e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa
e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il
comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
-
- 4. In attesa dell'emanazione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini
di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene
effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
-
- 5. Restano ferme le disposizioni vigenti per
il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle
carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
- Art. 22.
- (Abrogato dal nuovo decreto)
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