Costituzione della Repubblica Italiana
art.
1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
art.
2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
art.
3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua , di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano;
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume.
art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla
stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica della cittadinanza, del nome.
art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge.
art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa
per reati politici.
art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
art. 30
E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la giovent,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato
art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi pi alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.
art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo art. provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano.
art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali .
art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali
o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi pi idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e
in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età .
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo
posto di lavoro.
art. 52
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei pi alti resti.
art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecento-quindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei resti pi alti.
art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno di età.
art. 59
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra.
art. 60
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
art. 61
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
art. 62
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono
art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza .
art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in
articoli.
art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci
e consuntivi.
art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
art. 75
E' indetto referendum popolare per deliberare la
abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della
assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione.
art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura .
art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.
art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
Ministeri.
art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale.
art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro
i limiti stabiliti dalla legge.
art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.
art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate
dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il
Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti,
negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed
i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario
o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all'amministrazione della giustizia.
art. 109
L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
art. 111
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
art. 112
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
art. 113
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa .
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
art. 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
art. 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
art. 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di
altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione.
art. 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio
di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.
art. 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di
tributi erariali in relazione a bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.
art. 120
La Regione non può istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare
in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o
lavoro.
art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative
art. 122
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio
regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un
ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal
Consiglio regionale tra i suoi componenti.
art. 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della
Repubblica.
art. 124
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della
Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle esercitate dalla Regione.
art. 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei
modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in
determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
Regione.
art. 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per
impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre
mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli
atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non
sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti
con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al
Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi, di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza.
art. 128
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei
principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni.
art. 129
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento.
art. 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da
legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il
controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione.
art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
| Piemonte |
Valle d'Aosta |
Lombardia |
Trentino-Alto Adige |
| Veneto |
Friuli-Venezia Giulia |
Liguria |
Emilia-Romagna |
| Toscana |
Umbria |
Marche |
Lazio |
| Abruzzi |
Molise |
Campania |
Puglia |
| Basilicata |
Calabria |
Sicilia |
Sardegna |
art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse
Si può, con referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
art.
133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi
della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
art.
134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
art.
135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte
da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che
il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
art.
136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario provvedano nelle forme costituzionali.
art.
137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e
le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
art.
138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione .
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti
art.
139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale
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