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Deliberazione
n. 51/2000 del 23 novembre 2000
(urn:nir:autorita.informatica.pubblica.amministrazione:delibera:2000-11-23;51)
Regole tecniche in materia
di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
L'AUTORITÀ
Vista la legge 24
ottobre 1977, n. 801;
Vista la legge 7
agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l’articolo
2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo
18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio1999;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
Visto il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
D'intesa con
l’Amministrazione degli Archivi di Stato;
DELIBERA
di emanare le
seguenti regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513:
REGOLE TECNICHE IN
MATERIA DI FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 1
Ambito di
applicazione
1. La presente
deliberazione detta norme in materia di documenti informatici non classificati
formati e conservati dalle Pubbliche Amministrazioni.
2. Le regole
tecniche di cui al comma 1 sono adeguate periodicamente dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione alle esigenze istituzionali,
organizzative, scientifiche e tecnologiche.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della
presente deliberazione s’intende:
per amministrazioni pubbliche,
tutte le Amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
per documento informatico, la
rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle
amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività
istituzionale ed amministrativa;
per formazione, il processo di
generazione del documento informatico al fine di rappresentare atti, fatti e
dati riferibili con certezza al soggetto e all'amministrazione che lo hanno
prodotto o ricevuto. Esso reca la firma digitale, quando prescritta, ed è
sottoposto alla registrazione del protocollo o ad altre forme di registrazione
previste dalla vigente normativa;
per conservazione, l'ordinata
custodia di documenti informatici in modo da assicurarne l’integrità,
l’affidabilità e la consultabilità nel tempo, anche attraverso idonei
strumenti di ricerca;
per formato, la modalità di
rappresentazione del contenuto di un documento informatico;
per sicurezza, l’insieme delle
misure organizzative e tecniche finalizzate ad assicurare, senza soluzione di
continuità, l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei documenti
e degli archivi informatici;
per accesso, la consultazione
autorizzata, anche per via telematica, degli archivi e dei documenti
informatici, sia per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti da parte
di chi ne abbia interesse, sia per le attività amministrative;
per archivio, l’insieme,
organizzato e gestito in modo unitario per aree omogenee, costituito da uno o
più supporti di memorizzazione, univocamente identificati, contenenti i
documenti registrati.
Art. 3
Requisiti dei
documenti informatici
La formazione e la conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere
effettuate secondo i seguenti requisiti:
identificabilità del soggetto
che ha formato il documento informatico e dell’amministrazione di
riferimento;
sottoscrizione, quando
prescritta, dei documenti informatici tramite la firma digitale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
idoneità dei documenti ad
essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati
mediante il protocollo informatico, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
accessibilità ai documenti
informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
leggibilità dei documenti;
interscambiabilità dei
documenti.
I documenti informatici, muniti
dei requisiti sopra detti, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge.
Nella formazione e conservazione
dei documenti informatici le pubbliche amministrazioni applicano le norme in
materia di semplificazione e razionalizzazione delle attività amministrative
e dei procedimenti.
Le regole per la determinazione
dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite dalla
dirigenza, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e con riferimento all’ordinamento delle rispettive
amministrazioni.
Art. 4
Formato dei
documenti informatici
I formati adottati devono
possedere almeno i seguenti requisiti:
a) consentire,
nei diversi ambiti di applicazione e per le diverse tipologie di
trattazione, l’archiviazione, la leggibilità, l’interoperabilità e
l’interscambio dei documenti;
b) la non
alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione;
c) la
possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di
classificazione o di archiviazione, nonché sui contenuti dei documenti;
d)
l'immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura. A tale fine i
documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice
eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la
struttura o il contenuto;
e) la
possibilità di integrare il documento informatico con immagini, suoni e
video, purché incorporati in modo irreversibile e nel rispetto dei
requisiti di cui alle lettere b) e d).
Art. 5
Sottoscrizione di
documenti informatici
Ai fini della sottoscrizione, ove
prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche
amministrazioni:
possono svolgere direttamente
l’attività di certificazione ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 solo per i propri
organi ed uffici. In questo caso hanno l’obbligo di iscriversi
nell’elenco pubblico dei certificatori presso l’Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e devono attenersi alle regole
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 1999;
possono emettere certificati di
firma digitale solo per i propri organi ed uffici ai sensi dell’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
utilizzando i servizi offerti dal Centro tecnico o dai certificatori
iscritti nell’elenco pubblico presso l’Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione secondo la vigente normativa in materia di
contratti pubblici. In questo caso non vi è l’obbligo dell'iscrizione nel
citato elenco pubblico.
Per la sottoscrizione di
documenti informatici di rilevanza interna, le pubbliche amministrazioni
possono emettere certificati di firma digitale secondo regole tecniche diverse
da quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 1999.
Per la formazione e la gestione
di documenti informatici per i quali non è prevista la sottoscrizione, le
pubbliche amministrazioni possono utilizzare sistemi elettronici di
identificazione ed autenticazione nell’ambito della propria autonomia
organizzativa e dei processi di razionalizzazione.
Per la formazione e la
sottoscrizione dei documenti informatici, secondo quanto stabilito dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 e dalle regole tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, le
pubbliche amministrazioni devono attenersi alle regole di interoperabilità
definite dalla circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000.
Art. 6
Gestione dei
documenti informatici
1. La gestione dei
documenti informatici e le attività relative al protocollo informatico sono
effettuate secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 e le relative regole tecniche.
Art. 7
Conservazione dei
documenti informatici
Per la conservazione e la
esibizione dei documenti informatici, avuto riguardo a quanto previsto
dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, e dall’articolo 61 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, si applicano le regole tecniche
emanate con deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione 30 luglio 1998, n. 24, ai sensi dell'art. 2, comma 15, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Per l’estensione della validità
del documento informatico si applica l’articolo 60 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.
Art. 8
Trasmissione dei
documenti informatici
Per la trasmissione dei documenti
informatici si applicano le regole tecniche di cui agli articoli 4, 6 e 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le pubbliche amministrazioni
disciplinano autonomamente la trasmissione interna dei documenti informatici
con riferimento al proprio ordinamento.
Art. 9
Accesso ai
documenti informatici
L'accesso ai documenti
informatici è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, anche con riferimento al funzionamento della
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni
regolamentano, con riferimento al proprio ordinamento, l’accesso tramite
sistemi informativi automatizzati per le attività di consultazione e di
estrazione dei documenti.
Art. 10
Sicurezza dei
documenti informatici
Le pubbliche amministrazioni
predispongono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente deliberazione, un piano per la sicurezza informatica relativo alla
formazione ed alla conservazione dei documenti informatici.
Il piano fa parte del manuale di
gestione di cui alle regole tecniche emanate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.
Il piano considera almeno i
seguenti aspetti: analisi dei rischi, politiche di sicurezza, interventi
operativi.
Il piano è sottoposto a verifica
ed aggiornato con cadenza almeno biennale.
Le pubbliche amministrazioni
adottano le misure minime di sicurezza dei dati personali ai sensi dell'art.
15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del relativo regolamento di
attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
Roma, 23 novembre
2000
Il Presidente: REY
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