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V - Il Servizio di Protocollo Informatico
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Iniziamo ora ad esaminare più nel dettaglio le disposizioni contenute nel
Decreto
del Presidente della Repubblica n. 428 del 20 Ottobre 1998, che
riguardano il protocollo informatico, integrate con le disposizioni previste dal
"regolamento
tecnico" (RT).
Essendo quest'ultimo non ancora approvato in via definitiva,
potrebbero esservi delle modifiche che in ogni caso non faranno variare
l'impianto generale del provvedimento, contenuto nel DPR
428/98, già in vigore.
In questa parte vedremo:
-
che cos'è il protocollo informatico e quali
servizi deve garantire.
-
chi dovrà istituire il protocollo informatico
-
quali sono i tempi di attuazione della riforma.
-
alcuni concetti fondamentali
-
documenti soggetti alla registrazione di protocollo
-
cosa sono le Aree Organizzative Omogenee
(AOO) ed il
relativo Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, della gestione
dei Flussi documentali e degli Archivi (SPIFA), da realizzarsi in ogni
Pubblica Amministrazione. Caratteristiche e nomina del Responsabile del
servizio.
-
Quali sono i compiti e le responsabilità del
Responsabile del servizio SPIFA in ogni AOO.
-
Che cosa è e cosa deve contenere il "Manuale di
Gestione"
1- Che cos'è il Protocollo Informatico e quali servizi
deve garantire
Secondo l'art.
3 del DPR 428/98 Il sistema di protocollo informatico deve:
-
"garantire la sicurezza e l'integrità dei dati;
-
garantire la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
- fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'Amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
- consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
- consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da
parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema
di classificazione d'archivio adottato".
Può essere utile riformulare i concetti sopra esposti.
Possiamo sintetizzare il tutto dicendo che il sistema di protocollo
informatico deve fornire tre tipi di servizi principali:
-
servizi di certificazione
-
servizi di
ce
-
servizi di
directory
Inoltre,
deve fornire questi servizi garantendo
la sicurezza dei dati, la loro riservatezza, e l'accesso rapido a tutti coloro
che ne hanno diritto.
Il sistema del protocollo informatico è innanzi tutto un servizio
di certificazione (punto b), in quanto con la "registrazione di
protocollo" l'ente certifica che un determinato documento è stato
creato o è comunque entrato nell'amministrazione a partire da una certa data
oppure è stato trasmesso a qualcuno.
Il servizio di certificazione ha implicazioni legali.
Per i documenti ricevuti, se questi sono protocollati,
l'amministrazione non può negarne l'esistenza, ed è tenuta a procedere
all'esecuzione di tutti gli atti previsti per la specifica tipologia di ogni
documento.
Per i documenti creati dall'amministrazione, la
registrazione di protocollo rappresenta la prova che questi sono stati creati o
hanno comunque assunto un valore formale, a partire da una certa data.
Il sistema del protocollo informatico è anche un servizio
di catalogazione, in quanto i documenti debbono essere correttamente
organizzati nell'ambito di un determinato sistema di classificazione (comma f),
e poi archiviati.
Il sistema del protocollo informatico è infine un servizio
di directory.
Un servizio di directory è di fatto una banca dati che
contiene degli oggetti ed i dati a questi associati, in modo da consentire un
rapido recupero delle informazioni, inclusi quelli derivati da relazioni tra
oggetti diversi.
Il protocollo informatico deve infatti "consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati" (punto d) e "fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'Amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali" (punto c);Vedremo
più in dettaglio il concetto di servizio di directory nella prossima sezione.
Questi servizi devono essere erogati garantendo la
sicurezza e l'integrità dei dati (punto a), e l'accesso diretto ai soli
soggetti che ne hanno diritto, in modo da non violare la legge sulla privacy
(punto e).
Per fornire questi servizi, ogni Amministrazione deve
assumere provvedimenti di tipo organizzativo e di tipo tecnologico. In
particolare deve: istituire un nuovo servizio (sostituendo quelli attualmente
esistenti), nominare un responsabile, realizzare o adeguare un sistema
informativo che sia idoneo alla erogazione dei servizi che vanno sotto il nome
di protocollo informatico.
2 - Chi dovrà istituire il protocollo informatico
Sono
tenuti a realizzare la gestione del protocollo con sistemi informativi
automatizzati (art. 1 comma 1 DPR 428/98),
nell'ambito di un'Area Organizzativa Omogenea (AOO, vedi avanti), le pubbliche amministrazioni indicate
dall'articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, che sono "tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale".
Il regolamento tecnico (art.
2 comma 2) si applica anche "agli organismi di cui agli articoli 3,
4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n.801, in quanto compatibile con le loro finalità
istituzionali" (servizi per la Sicurezza dello Stato).
3- I tempi di attuazione della riforma
Sono definiti nell'articolo
21 del DPR.
Le amministrazioni avrebbero dovuto introdurre "nei piani di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di
protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente
regolamento" (il DPR), entro il
31 marzo del 1999.
Entro il 31 dicembre del 1999 "le
Pubbliche Amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente regolamento".
Il DPR individua un tempo massimo per l'attuazione concreta
del decreto, fissandolo al 31 dicembre del 2003, asserendo, al comma 3, che le "pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5
anni, a partire dal 1º gennaio
1999, a realizzare o revisionare sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente
regolamento ed alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (tutela dei dati personali), nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei
relativi
regolamenti di attuazione" (gestione con strumenti informatici
dei documenti e firma digitale).
4 - Alcuni concetti fondamentali
Vediamo innanzitutto il significato di vari termini presenti
nel DPR e nelle Regole Tecniche, definite chiaramente dalla normativa negli art.
1 del DPR e art.
1.1 delle Regole Tecniche, e sintetizzati nella seguente tabella:
| N |
termine |
definizione |
art. |
| 1) |
Amministrazioni |
le pubbliche amministrazioni indicate
dall'articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (vedi il successivo capitolo 2) |
art.1-1
punto a DPR |
| 2) |
gestione dei documenti
|
l'insieme delle attività finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi (o, in forma
abbreviata, "documenti"), formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato" |
art.1-1
punto b DPR |
| 3) |
sistema di protocollo informatico o,
in breve, sistema |
l'insieme delle risorse di calcolo,
degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti |
art.1-1
punto c DPR
|
| 4) |
segnatura di protocollo |
l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile,
delle informazioni riguardanti il documento stesso |
art.1-1
punto d DPR |
| 5) |
funzionalità
minima |
"la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i
requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui allart. 7 del
decreto". Sono le funzionalità minime che tutte le amministrazioni
italiane devono realizzare per poter protocollare. |
art.1.1,
comma 2, punto a RT |
| 6) |
funzionalità
aggiuntive |
"le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico
necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei
documenti nonché alla accessibilità esterna delle informazioni". La
protocollazione può avvenire anche se queste funzionalità non sono
state realizzate, ma molte di queste sono essenziali per il pieno
rispetto di varie funzioni previste dalla legge sul protocollo (accesso
esterno, archiviazione, trasmissione telematica) e da
altre leggi che prevedono l'impiego di sistemi informativi (documento
elettronico, sportello unico, ecc.). |
art.1.1,
comma 2, punto b RT |
| 7) |
piano di
classificazione |
"lo strumento che organizza tutti i documenti che fanno parte
del sistema documentario per gruppi concettualmente e funzionalmente omogenei di
documenti (serie e fascicoli) nellambito di un sistema di voci
rappresentative delle concrete funzioni, attività e materie attribuite
allarea organizzativa omogenea" |
art.1.1,
comma 2, punto c RT |
| 8) |
funzionalità
interoperative |
"le componenti del sistema di protocollo informatico
finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui
allart. 11 del decreto".
Tali componenti devono consentire a qualunque Pubblica Amministrazione
di accedere per via telematica, attraverso la RUPA, al "Sistema di
protocollo informatico" di ogni Area Organizzativa Omogenea. |
art.1.1,
comma 2, punto d RT |
| 9) |
sessione di
attività di registrazione |
"ogni attività di assegnazione delle informazioni
nella operazione di registrazione di protocollo effettuata secondo le modalità
previste dallart. 4 comma 3 del decreto".
La registrazione di protocollo deve essere effettuata in un'unica
sessione in modo completo. Eventuali operazioni di modifica richiedono
una nuova sessione. |
art.1.1,
comma 2, punto e RT |
| 10) |
responsabile del
servizio |
il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui
allart 12 del decreto. |
art.1.1,
comma 2, punto f RT |
5- Documenti soggetti alla registrazione di protocollo
La registrazione di protocollo va effettuata "per ogni documento
ricevuto o spedito dalle Pubbliche Amministrazioni" (art.
4 comma 1 DPR), con esclusione di: "gazzette ufficiali,
bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, note di
ricezione delle circolari e altre disposizioni, materiali statistici, atti
preparatori interni, giornali, riviste, libri, opuscoli, depliant, materiali
pubblicitari, inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a
registrazione particolare dell'amministrazione" (art.
4, comma 5 DPR).
6- Le
AOO, il servizio SPIFA e la nomina del responsabile del servizio.
La nuova legge sul protocollo ribadisce che "la gestione dei
documenti è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati",
nell'ambito di "grandi aree organizzative omogenee, entro le quali
vengono definiti "criteri uniformi di classificazione e archiviazione,
nonchè di comunicazione interna fra le aree stesse" (art.
2 del DPR).
Vediamo quindi due concetti fondamentali presenti nelle nuove norme:
- Le Aree Organizzative Omogenee (in breve AOO)
- Il Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico,
della gestione dei Flussi documentali e degli Archivi (in
breve SPIFA).
Ogni Amministrazione deve individuare
gli uffici da considerare Aree Organizzative Omogenee (AOO), una o più a
seconda delle dimensioni dell'ente, entro le quali vi sarà un sistema unico di
protocollo e gestione documentale.
Tutte le AOO dovranno utilizzare
"criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di
comunicazione interna tra le aree stesse" (art. 2, comma
2 DPR).
L'obbiettivo della definizione delle AOO è quello di ridurre l'enorme numero
di uffici protocollo oggi esistenti. Pertanto un'AOO dovrà essere la più ampia
possibile, compatibilmente con la necessaria coesione organizzativa ed
operativa. Negli enti locali di piccole dimensioni esisterà quindi un'unica AAO.
La definizione della o delle AOO avviene "con apposito atto di
organizzazione interna" da parte della PA interessata, che "può
anche "indicare principi generali di indirizzo applicabili all'insieme
delle AOO dell'amministrazione" (art.
2_1 comma 1 RT).
Per ogni AOO verrà istituita una specifica struttura, chiamata
"Servizio per la tenuta del protocollo Informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli archivi" (SPIFA).
Allo SPIFA "è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico
archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo
le procedure prescritte dalla disciplina vigente" (art.
12). Tale figura viene definita dal regolamento tecnico "Responsabile
del Servizio" (art.
2.2), e deve essere nominata con apposito atto per ciascuna AOO (art.
2.1, comma 2)
Da ora in poi si utilizzerà il solo termine AOO per indicare sia l'Area
Organizzativa Omogenea, che la corrispondente struttura che gestisce il servizio
(SPIFA).
7- Ruolo e responsabilità del Responsabile del Servizio
Il ruolo del responsabile del servizio dell'AOO è definito dall'art.
12 del decreto e dall'art.
2.2 delle regole tecniche.
Dal ruolo e dalle responsabilità assegnate a questa figura si desume la
centralità che il protocollo informatico andrà ad assumere nel contesto della
gestione dei flussi documentali nella Pubblica Amministrazione.
L'elenco è lungo, ma è opportuno vederlo integralmente.
Ricordiamo ancora una volta che le parti
successive al punto 1, definite nel regolamento tecnico non ancora approvate in
via definitiva, potrebbero subire delle variazioni.
Il responsabile del servizio svolge i seguenti compiti (art.
2_2 RT):
- quelli previsti dall'art. 12
del DPR, cioè:
- attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni
della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e
abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
- garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente
regolamento;
- garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo di cui all'articolo
4 del DPR.
- cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro 24 ore dal blocco delle attività e, comunque,
nel più breve tempo possibile;
- conserva le copie di cui agli articoli 13 e
14 del DPR, in luoghi sicuri e
differenti;
- garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione
delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei
documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso
di cui agli articoli 10
(accesso diretto al sistema informativo da parte dei soggetti
interessati per via telematica) e 11
(interoperabilità sistemi del protocollo attraverso la RUPA) del
DPR e le attività di gestione degli archivi di
cui agli articoli 18, 19 e
20 del DPR;
- autorizza le operazioni di annullamento di cui
all'articolo 5;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni del regolamento
contenuto nel DPR da
parte del personale autorizzato e degli incaricati;
- concorda con i responsabili degli uffici utenti dellAOO le modalità
di erogazione, i requisiti di qualità dei servizi e le relative modalità di
verifica
- definisce, in accordo con i responsabili degli uffici utenti dellAOO
e con il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, la politica di
sicurezza e le necessarie soluzioni tecniche ed organizzative da adottare per
rispondere alle esigenze di sicurezza espresse nel decreto nonché per prevenire la perdita accidentale o dolosa delle informazioni,
curandone la effettiva applicazione.
- definisce, in accordo con il responsabile della sicurezza dei dati
personali di cui alla Legge 675/1996, le necessarie soluzioni tecniche ed
organizzative da adottare per rispondere alle esigenze di accesso interno ed
esterno espresse nel decreto nel rispetto delle disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n.675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
- assicura che i sistemi di protocollo informatico utilizzati rispettino
i requisiti di sicurezza e siano coerenti con le politiche e le soluzioni di cui
al comma 3 e 4
dell'art. 2.2 RT
(sicurezza dei dati e riservatezza dei dati personali). Tali requisiti debbono comprendere almeno i requisiti minimi di
cui agli articoli 4.2 e
4.3 RT.
- in accordo con i responsabili degli uffici utenti dellAOO, valuta
tempi, modalità e misure organizzative per l'utilizzo esclusivo di servizi
informatici per lo scambio di documenti come strumenti di comunicazione interna
ed esterna allAOO ai sensi dell'art. 21 del DPR
513-97 (documento elettronico e firma digitale), che impone alle
PA (a partire dal 31/12/98) di "consentire il reperimento
immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai
documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche
amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto".
- Il responsabile del
servizio, sentiti i responsabili degli uffici utenti dellAOO, valuta i tempi
e le misure organizzative finalizzate alla eliminazione dei protocolli interni
quali i protocolli di settore, di reparto, protocolli multipli, protocolli di
telefax e, più in generale, protocolli diversi da quello informatico previsto
dal decreto.
- Il responsabile del
servizio, entro centoottanta giorni dalla nomina, predispone il manuale di
gestione di cui allart.
3.3 RT in coerenza con gli accordi assunti con gli
uffici utenti (simile al manuale di qualità ISO: descrive il sistema di
gestione e conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il
corretto funzionamento del servizio).
- Il responsabile del
servizio collabora con il
responsabile dei sistemi informativi automatizzati della amministrazione nella
predisposizione dei progetti esecutivi di cui allart. 21 del
decreto (per la realizzazione del protocollo informatico
da avviare entro il 31 dicembre 1999, e da realizzarsi entro il 31
dicembre del 2003).
Da notare come il comma
6 dell'art. 2.2 del RT assegna al responsabile del servizio di
protocollo la responsabilità di garantire l'accesso per via telematica agli
atti amministrativi dell'Amministrazione (o dell'AAO in caso ne esistano più di
una) alle altre amministrazioni pubbliche ed ai soggetti privati aventi diritto.
8- Il Manuale di gestione
Ogni
AOO, su responsabilità del responsabile del servizio,
dovrà redarre il "Manuale di Gestione" del servizio.
Questo "descrive il sistema di gestione e di
conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto
funzionamento del servizio" (art.
2.3 comma 1 RT).
"Il manuale di gestione è un documento pubblico e
ogni amministrazione provvede alla sua diffusione attraverso la rete Unitaria
della Pubblica Amministrazione, ovvero Internet o altri strumenti di
comunicazione" (art.
2.3 comma 3 RT).
Nellambito della specifica competenza del responsabile del
servizio, il manuale deve includere (art.
2.3 comma 2 RT):
-
"il modello organizzativo adottato per la
gestione dei documenti con particolare riferimento ai ruoli dei soggetti
coinvolti e delle risorse utilizzate nellambito dellArea organizzativa
omogenea;
-
il modello organizzativo adottato per la conservazione dei documenti con particolare riferimento ai ruoli dei
soggetti coinvolti e delle risorse utilizzate nellambito dellArea
organizzativa omogenea, alle modalità di tenuta conservazione e
consultazione dei fascicoli nonché di trasferimento delle serie
documentarie nellarchivio di deposito e nellArchivio di Stato
competente per territorio o nella Separata sezione darchivio secondo
quanto stabilito dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409;
-
le modalità di utilizzo di strumenti informatici
per lo scambio di documenti allinterno ed allesterno dellArea
Organizzativa omogenea;
-
la descrizione del flusso di lavorazione dei
documenti ricevuti, spediti o interni incluse le regole di registrazione per
documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione (fax,
raccomandata, assicurata, ecc.);
-
lindicazione delle responsabilità per le attività
di registrazione di protocollo e organizzazione e tenuta dei documenti
allinterno dellarea organizzativa omogenea;
-
lelenco delle tipologie di documenti che sono
escluse dalla registrazione di protocollo, ai sensi del comma 5, art. 4,
del decreto;
-
lelenco delle tipologie di documenti soggetti a
registrazione particolare dellamministrazione e le relative modalità di
trattamento;
-
il piano di classificazione, con lindicazione
delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai
tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione anche con
riferimento alluso di supporti sostitutivi;
-
le modalità di produzione e conservazione delle
registrazioni di protocollo informatico ed in particolare lindicazione
delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per garantire la non
modificabilità della registrazione di protocollo, la contemporaneità della
stessa con loperazione di segnatura ai sensi dellart. 6 del decreto
nonché le modalità di registrazione delle informazioni annullate o
modificate nellambito di ogni sessione di attività di registrazione;
-
la descrizione funzionale ed operativa del sistema
di protocollo informatico con particolare riferimento alle modalità di
utilizzo.
-
I criteri e le modalità per il rilascio delle
abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali.
-
le modalità di utilizzo del registro di emergenza
ai sensi dellart. 14 del decreto incluso la funzione di recupero dei dati
protocollati manualmente".
Nella prossima sezione vedremo che cosa è il RAP o registro delle
Amministrazioni Pubbliche, la struttura che consente di avere un sistema di
protocollo unitario distribuito.
Segue:
6 - il registro delle Amministrazioni Pubbliche
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