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05 - Il Protocollo Informatico

01 - Introduzione 02 - PA Si cambia 03 - La società dell'informazione 04 - La grande riforma 05 - Il Protocollo Informatico


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1) L'esigenza di una nuova normativa

Il sistema del protocollo nella Pubblica Amministrazione è essenziale per registrare, classificare ed archiviare ogni documento o gruppi di documenti correlati, in modo da consentirne il recupero in ogni momento.

Nel corso degli anni il peso dell'Amministrazione Pubblica è cresciuto notevolmente ed è aumentato di conseguenza il numero di documenti da protocollare e da gestire.  

Ogni pratica ha spesso la necessità di essere classificata con criteri diversi, e deve essere "processata" da varie unità organizzative dell'amministrazione o da Amministrazioni diverse, ciascuna con un suo sistema di protocollo.

Il risultato è che nella Pubblica Amministrazione Italiana vi sono circa 40.000 uffici protocolli, per un costo di circa 30.000 miliardi l'anno, che fanno un lavoro spesso poco utile ai fini di un rapido processo delle pratiche.

Inoltre, come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, la realizzazione di una tele-amministrazione pubblica, fondata su principi di efficienza, funzionalità e rapidità, richiede un nuovo meccanismo di protocollo dei documenti, costruito intorno a sistemi informatici e telematici.

2) Lo scenario di riferimento

Lo scenario di riferimento è dominato dalle recenti leggi di riforma della Pubblica Amministrazione, che assegnano agli uffici pubblici la sperimentazione di nuove modalità operative, che dovranno sostituire gradualmente ma, secondo gli intenti del governo, rapidamente quelle attuali. 

I due principali obiettivi alla base dei cambiamenti in atto sono quella di consentire un ampio decentramento di funzioni agli enti locali (federalismo) e quella di garantire una maggior efficacia ed efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione e una maggior trasparenza delle sue procedure nel rapporto con i cittadini e le imprese. Determinante il contesto di rapide innovazioni in tutti i settori industriali e sociali.

La legislazione che costituisce la riforma è in gran parte formata e prevede numerosi interventi e scadenze. 

In particolare entro il primo gennaio 2004 tutti gli enti publici dovranno utilizzare la Firma Digitale per creare documenti originali in formato elettronico ed accettare e gestire documenti elettronici firmati digitalmente, attivando il nuovo servizio di protocollo informatico . 

I comuni avranno inoltre il compito di attivare il servizio di distribuzione della nuova Carta di Identità Elettronica, attualmente in fase di sperimentazione .

In aggiunta alla normativa va inoltre considerato il "Piano di Azione di eGovernment", approvato dal Governo il 3 giugno del 2000, prevede che ogni singolo ente della Pubblica Amministrazione renda disponibili in rete i propri dati e servizi e sia in grado di identificare i propri utenti per via telematica.

Sono inoltre un riferimento importante varie direttive del Ministro dell'innovazione e delle Tecnologie (MIT), a partire da quella del 21 dicembre 2001 , che invita le Pubbliche Amministrazioni ad accelerare le iniziative volte ad applicare la normativa, per arrivare in tempi rapidi alla costituzione di veri e propri "uffici digitali" di relazione con gli utenti e con le altre amministrazioni, e per automatizzare i processi di lavoro interni agli enti, per ottenere incrementi di efficenza e riduzione dei costi. 

Viene inoltre introdotto il Portale Nazionale della Pubblica Amministrazione, poi realizzato nel corso del 2002 .

Le due principali direttive da valutare ai fini della pianificazione dei progetti innovativi sono quella del 9 dicembre 2002 sul protocollo informatico (definisce le modalità operative per l'attivazione della gestione elettronica dei documenti entro il primo gennaio 2004) e quella del 20 dicembre 2002 , "linee guida in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione" per il 2003.

3) La direzione dei cambiamenti in atto nella Pubblica Amministrazione

Per comprendere efficacemente i bisogni e le esigenze che stanno emergendo o emergeranno nella Pubblica Amministrazione, è importante riconoscere il disegno complessivo delineato del quadro normativo. 

Presenteremo comunque alcuni concetti che, a nostro avviso, sono fondamentale (si rimanda ad altri testi per approfondimenti).

Un elemento fondamentale da considerare riguarda il rapporto tra processi e procedure amministrative e nuove tecnologie informatiche e telematiche. Possiamo infatti dire che la nuova struttura della Pubblica Amministrazione delineata dalla riforma si fonda sull'integrazione strutturale delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nei processi amministrativi.

Questa "integrazione" tende a produrre una doppia trasformazione della stessa natura della Pubblica Amministrazione, che può essere visualizzata come una doppia transizione. Doppia in quanto cambia sia la struttura operativa interna, sia le modalità di rapporto con l'esterno.

La prima transizione riguarda la struttura interna, ed è data dal graduale passaggio:

  • da una Pubblica Amministrazione che crea, elabora, e produce documenti cartacei con firma autografa e timbro, li trasmette manualmente e li archivia in depositi fisici, e si affida per un numero crescente di funzioni ad operazioni automatizzate che si affiancano alle procedure manuali.

  •  ad una Pubblica Amministrazione che crea, elabora e produce documenti digitali con firma elettronica e marca temporale, li trasmette per via telematica e li archivia in depositi informatici, e si affida per un numero crescente di funzioni ad operazioni automatizzate che sostituiscono le procedure manuali.

La seconda transizione riguarda il rapporto con l'esterno (cittadini, imprese, altri enti della Pubblica Amministrazione), che passerà da una modalità di scambio di documenti cartacei ad un dialogo per via telematica diretto o indiretto, attraverso sportelli di Front Office indipendenti.

Il dialogo con gli utenti per via telematica attraverso documenti elettronici firmati digitalmente si può rappresentare pensando al graduale passaggio:

  • da un'amministrazione che fornisce servizi di sportello direttamente ai cittadini, alle imprese o ad intermediari qualificati (agenzie, professionisti);

  • ad una organizzazione che eroga essenzialmente servizi elettronici, esponendoli su un sistema pubblico di connettività , pubblicandoli sull'indice nazionale della Pubblica Amministrazione , in modo da renderli accessibili ad applicazioni operanti in un front office multicanale integrato ed unitario (Sportelli, Call center, Portali, Reti terze), come previsto dal piano di eGovernment .

4) Concetti essenziali

Di seguito riportiamo sinteticamente alcuni concetti utili, che saranno utilizzati nei capitoli successivi.

a - sistema Pubblico di Connettività  (Rete Nazionale della PA)

Una delle condizioni che rende possibile la riforma è rappresentata dalla Rete Nazionale della Pubblica Amministrazione o Sistema Pubblico di Connettività (SPC)[1], definita dal piano di e-Government, quale struttura che integra e completa la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA), operativa dall’inizio del 2.000.

La Rete Nazionale dovrà garantire che “qualsiasi utente operante su un sistema ad essa connesso possa accedere, se autorizzato, ai dati e alle procedure residenti su qualsiasi altro sistema connesso. Ciò in modo indipendente dalle reti attraversate e dalle tecnologie in esse impiegate, ma sempre con la garanzia di adeguate misure di sicurezza”.

b - Carta di Identità elettronica/Carta Nazionale dei Servizi

.In questo contesto dovrà essere anche inserita la sperimentazione della carta di identità elettronica/Carta Nazionale dei Servizi, pensate come strumento in grado di diventare progressivamente una vera e propria carta per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione del cittadino, potendo integrare le funzioni di firma digitale o elettronica avanzata, di tessera per il codice fiscale, di tessera sanitaria, di tessera elettorale e di tessera per l’accesso ai servizi telematici comunali, eventualmente di patente di circolazione, fino a quelle di carta per pagamenti dei servizi erogati dalla PA.

c - Piano di Azione di e-Government

Il cosiddetto piano di azione di e-Government varato dal governo all’inizio del 2000, definisce un primo nucleo ben circoscritto e mirato di obiettivi da raggiungere da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, sui quali il governo decide di concentrare una significativa quota di risorse finanziarie. E’ la prima volta che viene formulato dal governo un piano di azione in questo settore.

L’obiettivo del piano è quello di consentire l’interoperabilità telematica tra le Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l’erogazione di servizi integrati ai cittadini ed alle imprese.

Tutte le informazioni ed ai servizi di tutta la Pubblica Amministrazione italiana dovranno essere disponibili in formato elettronico ed essere accessibili per via telematica.

Il piano di e-Government ha già stanziato oltre 250 milioni di Euro (120 dei quali già erogati con un primo bando tenuto nel corso del 2002).

d - Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa

Per quanto riguarda la normativa il testo fondamentale è rappresentato dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000, come modificato dal DLgs 23 gennaio 2002, n. 10 e regolamento collegato),  che accorpa in un unico testo le varie disposizioni di legge e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, incluse quelle che regolano la firma digitale, il documento elettronico ed il protocollo informatico.

Il TU oltre ad affermare la validità legale (per tutti i soggetti, a condizione che siano seguite le regole tecniche) del documento informatico con firma elettronica e digitale, definisce il passaggio dalla gestione cartacea della documentazione a quella elettronica, da entrare a regime entro il primo gennaio 2004 (articolo 50, comma 3 del Testo Unico).

In sintesi il TU è suddiviso in 7 capitoli (“capi”), a loro volta suddivisi in sezioni, come riassunto nella seguente tabella:

Capo/Sez.

Nome

articoli

Descizione

Capo I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1 – 5

Definizioni, oggetto della norma, soggetti a cui si applica il TU (Per alcune parti – firma digitale – tutti i cittadini – per varie altre la PA), casi di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, rappresentanza legale.

Capo II

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

6-37

Documenti amministrativi, atti pubblici, documento informatico, trasmissione dei documenti, copie autentiche, firme ellettroniche, legalizzazione di firme e fotografie, documenti di riconoscimento e di identità, regime fiscale.

Sez. I

Documenti amministrativi e atti pubblici

6-7

Riproduzione e conservazione dei documenti su supporto informatico, redazione e stesura di atti pubblici.

Sez. II

Documento informatico

8-13

I documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni, forma ed efficacia del documento informatico, contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica, pagamenti informatici, libri e scritture

Sez. III

Trasmissione di documenti

14-17

Trasmissione del documento informatico, riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi, segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

Sez. IV

Copie autentiche, autenticazioni e sottoscrizioni

18-21

Copie autentiche, modalità alternative di autenticazione di copie, dichiarazione sostitutiva, copie di atti e documenti informatici, autenticazione delle sottoscrizioni

Sez. V

Firma digitale

22-29

Definizioni, firma digitale, firma digitale autenticata, firma di documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni, Certificatori, Certificatori qualificati, certificati qualificati, accreditamento, responsabilità del certificatore, vigilanza sull’attività di certificazione, obblighi del titolare e del certificatore, uso di pseudonimi, norme particolari per le pubbliche amministrazioni, dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

Sez. VI

Legalizzazione di firme e fotografie

30-34

Modalità per la legalizzazione di firme, atti non soggetti a legalizzazione, legalizzazione di fotografie,

Sez. VII

Documento di riconoscimento e di identità

35-36

Documenti di identità e di riconoscimento, carta di identità e documenti elettronici, carta nazionale dei servizi

Sez. VIII

Regime fiscale

37

Esenzioni dell’imposta di bollo

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

38-49

Istanze e dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione, Certificati, Acquisizione diretta di documenti, Esibizione del documento, norme in materia di dichiarazioni sostitutive,

Sez. I

Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

38-39

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze, domande per la partecipazione a concorsi pubblici

Sez. II

Certificati

40-42

Certificati contestuali, validità dei certificati, certificati di abilitazione

Sez. III

Acquisizione diretta di documenti

43-44

Accertamenti di ufficio, acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

Sez. IV

Esibizione di documento

45

Documentazione mediante esibizione

Sez. V

Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

46-49

Dichiarazioni sostitutive di certificazione, dichiarazioni sostituitive dell’atto di notorietà, disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

Capo IV

SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

50-70

Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti, accesso ai documenti ed alle informazioni del sistema, tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti, sistema di gestione dei flussi documentali,  disposizioni sugli archivi, attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Sez. I

Disposizione sulla gestione informatica dei documenti

50-57

Attuazione dei sistemi, sviluppo dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, il sistema di gestione informatica dei documenti, Registrazione di protocollo, informazioni annullate o modificate, segnatura di protocollo, operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti, numero di protocollo

Sez. II

Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

58-60

Funzioni di accesso ai documenti ed alle informazioni del sistema, accesso esterno, accesso effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni,

Sez. III

Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

61-63

Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi, procedure di salvataggio e di conservazione delle informazioni del sistema, registro di emergenza,

Sez. IV

Sistema di gestione dei flussi documentali

64-66

Sistema di gestione dei flussi documentali, requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali, specificazione delle informazioni previste dal sistema per la gestione dei flussi documentali

Sez. V

Disposizioni sugli archivi

67-69

Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito, disposizioni per la conservazione degli archivi, archivi storici

Sez. IV

Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

70

Aggiornamenti del sistema

Capo V

CONTROLLI

71-72

Modalità dei controlli, responsabilità dei controlli

Capo VI

SANZIONI

73-76

Assenza di responsabilità della Pubblica Amministrazione, Violazioni dei doveri d’ufficio, decadenza dei benefici, norme penali

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

77-78

Norme abrogate, applicazione di norme, norme che rimangono in vigore,

 

e - Firma Elettronica e firma Digitale

La Firma Digitale, che deve essere implementata su Smart Card come previsto dal DPR 445/2000 e regolamenti tecnici collegati, assicura l'identità del firmatario di un documento elettronico e l'integrità del contenuto, rendendo il documento informatico inalterabile e non ripudiabile.

Alla firma digitale, introdotta  nel nostro paese dal DPR 513/97, poi confluito nel DPR 445/2000, sono state recentemente affiancate varie tipologie di firme elettroniche, come previsto dalla normativa europea[4]. Il regolamento tecnico (in fase di aggiornamento) è contenuto nel DPCM. 8/2/1999).

Senza entrare, per brevità, nel merito delle differenze tra la firma digitale e le varie firme elettroniche, possiamo sinteticamente considerare due tipologie di firme elettroniche, che chiameremo firma elettronica “forte” e varie tipologie di firme più deboli.

La firma elettronica forte ha, con l’attuale normativa, un valore legale di fatto pari a quello di una scrittura privata autenticata da un notaio, facendo “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto”.  

Possiamo considerare firma forte una “firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo per la firma sicura”. L’attuale firma digitale italiana viene fatta rientrare tra le firme di questa tipologia ed è quindi considerata una firma forte. 

La Pubblica Amministrazione accetta istanze e dichiarazioni inviate per via telematica se sottoscritte con firma forte rilasciata da un certificatore accreditato oppure se l’utente si è autenticato con la Carta di identità elettronica o con la carta Nazionale dei Servizi.

Tutte le altre firme elettroniche (semplice o avanzate), hanno comunque un valore legale, di fatto assimilabile a quello di una firma autografa, tenendo conto “delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza”.

Nonostante le transitorie complicazioni dovuto agli elementi di innovazione tecnologica spinta ed alla necessità di definire un quadro europeo, la firma digitale  rappresenta un’innovazione destinata ad avere un impatto notevole sull’organizzazione sociale e sui processi produttivi, consentendo la totale gestione elettronica e telematica di documenti, atti, contratti ricevute e transazioni formali, siglabili da cittadini, professionisti, aziende e da enti pubblici e privati. Nel giro di pochi anni cambieranno le modalità di negoziazione dei contratti e dei documenti formali in genere. I rapporti dei cittadini, dei professionisti e delle imprese fra di loro e con le pubbliche amministrazioni potranno avvenire principalmente attraverso Sportelli Virtuali..

NORMA

DESCRIZIONE

Legge 15 marzo 1997, n. 59  (art. 15, c. 2) – Bassanini 1

“Gli atti, dati e documenti, formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”;

DPR 10/11/97 n. 513 -  - (G. U. 13 marzo 1998, serie generale, n. 60)

Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (ora abrogato in quanto confluito nel Testo Unico, DPR 445/2000)

DPCCM 8/2/99

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.513”;

DPR 28/12/2000 n. 445 (S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Del. AIPA 42/2001

Regole tecniche per l'uso di supporti ottici.

Circ. AIPA del 19 giugno 2000, n. 24

Linee guida per l’interoperabilità tra i certificatori iscritti nell’elenco pubblico di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513

D.Lgs 23/1/2002 n. 10

Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

f - Posta Elettronica Certificata

L’attuale normativa prevede che “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato” e che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge”.

Quindi, per la validità legale della trasmissione di documenti firmati digitalmente per posta elettronica, occorre che il fornitore della casella di posta oppure il titolare certifichino:

  • che la casella di posta indicata appartiene effettivamente al titolare.

  • che una email inviata all’indirizzo di posta certificata arrivi nella casella del titolare (notifica dell’avvenuta consegna). Eventualmente che l’email arrivata nella casella del titolare è stata da questi accettata e visionata, oppure rifiutata (previsione di un sistema di ricevute di ritorno).

In tal modo vi è la certezza che il documento elettronico venga inviato effettivamente alla casella del destinatario, vi arrivi e sia da questi visionato.

La posta elettronica certificata deve basarsi sugli attuali standard internet (standard SMTP e sue estensioni), e dovrebbe essere in grado di trattare automaticamente documenti standard (in formato XML), necessari per garantire l’interoperabilità dei sistemi di posta elettronica certificata.

Le linee guida e le regole tecniche sulla Posta Certificata sono state definite dal Centro Tecnico.

5) Vantaggi del nuovo sistema di protocollo Informatico

La gestione elettronica dei flussi documentali nella PA può avere rilevanti vantaggi per le pubbliche amministrazioni, con riduzione dei costi ed incrementi di efficienza.  Nell'attuare la riforma gli enti devono quindi puntare a massimizzare questi vantaggi e non limitarsi al semplice adempimento agli obblighi di legge ( il DPR 445 del 2000 impone a tutti gli enti locali l’attivazione del nuovo servizio di gestione documentale almeno con una soluzione minima definita dalla normativa).

I principali vantaggi per le PA possono essere così riassunti:

  • Miglioramento dell'efficienza interna con riduzione dei costi (attraverso l'eliminazione dei registri cartacei, la diminuzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali)

  • Miglioramento dei servizi volti alla trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'impiego di strumenti che consentano un effettivo esercizio del diritto di accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini ed imprese).

La nuova normativa sul protocollo informatico va vista come l’avvio di un processo di radicale trasformazione della Pubblica Amministrazione, che presuppone un sostanziale cambiamento di tipo organizzativo e culturale.

In ultima analisi, il lavoro di ogni Pubblica Amministrazione si riassume nella produzione e nel consumo di informazioni, strutturate nella forma di documenti amministrativi e di processi o procedimenti che ne definiscono l’iter e le conseguenze pratiche.

L'attività di protocollo rappresenta una fase essenziale del processo di gestione documentale, consentendo di certificare la provenienza e tipologia di ogni documento e la data certa di acquisizione o creazione.  Il sistema del protocollo è quindi essenziale per regolamentare il flusso documentale nella Pubblica Amministrazione, per catalogare, distribuire ed archiviare ogni documento o gruppi di documenti correlati, in modo da garantire l’ordinato svolgimento delle procedure connesse e consentire il recupero delle informazioni in ogni momento.

In sintesi possiamo dire che la nuova normativa risponde a tre obiettivi principali:

a - Razionalizzare l’attuale sistema del protocollo

Nel corso dei decenni il peso dell'Amministrazione Pubblica è cresciuto notevolmente ed è aumentato di conseguenza il numero di documenti da protocollare e da gestire.

Ogni pratica ha spesso la necessità di essere classificata con criteri diversi, e deve essere "processata" da varie unità organizzative dell'amministrazione o da Amministrazioni diverse, ciascuna con un suo proprio sistema di protocollo. Il risultato è che nella Pubblica Amministrazione Italiana vi sono circa 40.000 uffici protocolli, per un costo di circa 30.000 miliardi l'anno, che operano con criteri disomogenei e fanno un lavoro spesso poco utile ai fini di un rapido processo delle pratiche[3].

La riforma intende razionalizzare questo sistema, creando un sistema unitario di protocollo informatico basato su unità organizzative efficienti e dimensionate alla giusta scala (“Aree Organizzative Omogenee”)

b - Garantire la gestione del documento elettronico con firma digitale e della trasmissione telematica

La nuova normativa sul protocollo recepisce le disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1) e successive norme attuative, che stabilisce che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge".

La normativa sul nuovo Protocollo informatico è idonea a gestire documenti in formato elettronico con firma digitale.

c - Consentire la transizione verso una tele-amministrazione unitaria

Come sta avvenendo per il settore privato (commercio elettronico, Home Banking, servizi Internet), anche la Pubblica Amministrazione dovrà fornire i propri servizi di informazione, di certificazione e di autorizzazione per via telematica, in maniera efficiente, in tempi rapidi e a costi contenuti.  

Per garantire questo obiettivo la riforma delinea un'amministrazione unitaria  ma "a rete", in quanto basata su numerosi enti autonomi, che inoltre dispongono di vari enti specializzati.  Unitaria in quanto si rapporta con i cittadini e con le imprese come struttura unica (ipotesi dello sportello unico); a rete in quanto ogni sua parte deve poter interoperare rapidamente con ciascun altra. 

La riforma prevede che le informazioni di protocollo siano rese disponibili per via telematica in formato standard (XML).

Attraverso il numero di protocollo si potrà risalire immediatamente, utilizzando un semplice motore di ricerca, a tutti i dati a questo associati, oppure conoscendo parte dei dati, sarà possibile ottenere il numero di protocollo.

Da tener presente che il documento informatico si differenzierà sempre più da quello cartaceo, soprattutto per l'applicazione di standard di marcatura dei dati universalmente accettati.  Ciò significa che i documenti amministrativi informatici saranno sempre più "strutturati", e predisposti per il trattamento automatizzato e potranno comprendere dati provenienti da diverse fonti, siglate e certificate da ciascuna di queste. 

Il risultato finale consentirà a molte "pratiche", che prevedono esclusivamente la verifica su dati presenti entro la pubblica amministrazione, di essere gestite in maniera totalmente automatizzata, con la possibilità per l'utente di ottenere una risposta in tempo reale.  Altri procedimenti, che prevedono processi decisionali o elaborazioni personalizzate, saranno comunque accelerate, grazie alla sempre più ampia e rapida disponibilità delle informazioni e alla possibilità di recuperare automaticamente i dati rilevanti.

6) Le nuove norme sul protocollo Informatico

Le norme fondamentali da considerare per l’attivazione del nuovo protocollo informatico sono state approvate nel periodo 1997-2000.

Di fatto tali norme rappresentano, per le Pubbliche Amministrazioni, il nuovo quadro di riferimento per riorganizzare la gestione delle attività amministrative:

Oltre alla già citata legge 59/97 (Bassanini 1), le norme possono essere suddivise in tre gruppi:

·        La legislazione sul documento elettronico e sulla firma digitale

·        La legislazione specifica sul Protocollo Informatico

·        Le circolari AIPA[1] che la legge prevede debbano essere obbligatoriamente rispettate

Sono inoltre utili riferimenti varie direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri (quella del 28 ottobre 1999) e del Ministero per l’Innovazione e le tecnologie..

L’insieme della normativa è stata recentemente unificata nel “Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa”, approvato in via definitiva in data 15/12/2000.

La  seguente tabella riassume l’insieme delle norme di riferimento per il protocollo informatico:


 

GRUPPO

NORMA

DESCRIZIONE

TESTO UNICO

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Bassanini

Legge 15 marzo 1997, n. 59  (art. 15, c. 2) – Bassanini 1

Gli atti, dati e documenti, formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

 

Legge 16 giugno 1998, n. 191 (art. 4) – Bassanini ter

Introduzione del telelavoro nella PA;

Documento Informatico e Firma digitale

DPR 10/11/97 n. 513 -  - (G. U. 13 marzo 1998, serie generale, n. 60).

Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999  - (Gazzetta ufficiale n. 87 Serie generale parte prima del 15 aprile 1999)

 

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.513”;

Protocollo informatico

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1998  - n. 428 (G.U. della Repubblica Italiana – Serie generale, n. 291 del 14 dicembre 1998)

Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica”, che fissa criteri e modalità per la gestione elettronica dei documenti, consente la interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche e l’accesso esterno al sistema documentario, compatibilmente con le norme sulla tutela dei dati personali;

D.PCM 31/10/2000

Regole e criteri relativi alle operazioni di registrazione di protocollo.

Circolare AIPA/CR/31 del 21 giugno 2001

Sulla base dell’Art. 7, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2000, recante "Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428" - requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili commercialmente. si stabilisce che la lista dei sistemi operativi disponibili commercialmente che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza è costituita da quelli conformi almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e loro successive evoluzioni. La conformità deve essere attestata dal fornitore del sistema operativo. Il fornitore del sistema di protocollo informatico dovrà esplicitamente dichiarare soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza anche per quanto attiene alla configurazione del sistema operativo per la specifica applicazione. Adeguata documentazione dovrà essere presente nella fornitura. La configurazione sarà oggetto di verifica in sede di collaudo.

Circolare 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28

Articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000 - Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati.

Altre norme AIPA vincolanti per legge

Del. AIPA 30/7/1998, n.24

regole tecniche sull’archiviazione ottica

Circ. AIPA del 19 giugno 2000, n. 24

Linee guida per l’interoperabilità tra i certificatori iscritti nell’elenco pubblico di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513

Altre norme correlate

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (G. U. Serie generale 25 marzo 1999, n. 70)

Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, delle legge 16 giugno 1998, n. 191

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 (G.U. n. 89, 17 aprile 2001, serie generale)

“Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti”

 

 

7) Il DPR 428 del 1998 integrato nel DPR 445/2000

Il regolamento attuativo sul protocollo informatico è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 20 Ottobre 1998, ) e poi inserite, con poche modifiche, nel DPR 445 del 2000, testo unico della documentazione Amministrativa

Il DPR 428/1998 è suddiviso in sei sezioni, riassunte nella tabella seguente, con l'indicazione della nuova posizione all'interno del DPR 445/2000 (per riferimenti più precisi consultare la tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico). 

N Titolo (428) Articoli
428
Articoli
445
Contenuto
1 disposizioni sul protocollo informatico 1-8 1
52-57
specifica il campo di applicazione della normativa, definisce il protocollo informatico ed i suoi obiettivi ed i meccanismi operativi generali, rimandando i dettagli tecnici alle regole tecniche
2 Accesso alle informazioni 9-11 58-60 specifica le modalità di accesso alle informazioni contenute nel protocollo informatico, sia dall'interno che dall'esterno dell'Amministrazione, incluso l'accesso diretto per via telematica da parte dei soggetti aventi diritto (altre amministrazioni, cittadini, imprese)
3 Archiviazione e conservazione delle informazioni 12-14 61-63 disciplina i meccanismi di archiviazione e conservazione dei documenti e dei dati di protocollo
4 Disposizione sulla gestione dei flussi documentali 15-17 64-66 disciplina i flussi dei documenti informatici all'interno ed all'esterno della Pubblica Amministrazione, anche qui rimandando per i dettagli alle regole tecniche
5 Disposizioni sugli archivi 18-20 67-69 disciplina la creazione degli archivi dei documenti e degli archivi storici
6 Attuazione ed aggiornamento dei sistemi 21-23 70 precisa le scadenze per le Amministrazioni Pubbliche (1/1/2004). Abroga le disposizioni del Regio Decreto n. 35 del 25 gennaio 1900

 

8) Le regole tecniche

Le "regole tecniche" sul protocollo informatico sono state emanate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000. Essendo precedenti al Testo Unico, fanno riferimento al DPR 428/1998 (occorre quindi consultare la tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti per collegare le norme tecniche alla normativa di riferimento in vigore).

L'articolato delle regole tecniche è suddiviso in  3 titoli, riassunti nella tabella seguente:

N

Titolo

Articoli

Contenuto

1

Ambito di applicazione, definizioni ed obiettivi di adeguamento delle pubbliche amministrazioni

1 - 5

Ambito di applicazione e definizioni. Obiettivi di adeguamento delle Pubbliche Amministrazioni, obiettivi e compiti particolari del Responsabile del Servizio, Manuale di gestione.  Definisce il servizio da istituire in ogni Area Organizzativa Omogenea , i compiti del responsabile del servizio ed i contenuti da inserire nel manuale di gestione

2

Il sistema del Protocollo Informatico

5 – 9

Funzionalità, requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico, annullamento delle informazioni registrate in forma non modificabile, formato della segnatura di protocollo.

3

formato e modalità di trasmissione dei documenti informatici tramite la Rete unitaria

10 – 18

Principi generali, Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aree Organizzative Omogenee, Informazioni sulle Amministrazioni e sulle AOO, Codice Identificativo dell'Amministrazione, Modalità di aggiornamento dell'indice delle Amministrazioni, Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici, Leggibilità dei documenti, Impronta del documento informatico, segnatura di protocollo dei documenti trasmessi, informazioni da includere nella segnatura, realizzazione dell'indice delle amministrazioni, adeguamento delle regole tecniche., 

9) Caratteristiche generali del nuovo sistema di protocollo informatico

La normativa ridisegna completamente il sistema del protocollo.

Viene infatti previsto un sistema di protocollo unitario e distribuito, di tipo informatico, in grado di gestire documenti elettronici firmati digitalmente:

  1. Informatico, in quanto si affida a strumenti informatici per inserire, memorizzare, cercare e recuperare le informazioni sui documenti registrati, ed alla telematica per trasmetterli.

  2. Unitario, in quanto è valido per  tutta la Pubblica Amministrazione Italiana. Dal numero di protocollo, sarà sempre possibile recuperare rapidamente la pratica relativa, indipendentemente da quale amministrazione abbia effettuato l'operazione di protocollo.

  3. Distribuito, in quanto le informazioni di protocollo sono distribuiti su vari sistemi informatici. 

  4. che gestisce documenti elettronici firmati digitalmente: in grado di apporre una segnatura informatica standard (xml).

Gli attuali uffici protocolli saranno sostituiti da strutture più razionali chiamate Aree Organizzative Omogenee (AOO), gestite da una specifica struttura denominata «Servizio per la tenuta del protocollo informatico e per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi» (PFA), con a capo un dirigente (responsabile del servizio) dotato di professionalità tecnico-archiviste. 

La gestione del protocollo avviene con procedure informatiche e quindi, per poter protocollare, ogni AOO dovrà dotarsi di un sistema informatico che abbia alcune "funzionalità minime" previste dalla legge.  

Viene istituito un Indice Nazionale delle Amministrazioni e delle relative Aree Organizzative Omogenee (IAP), che contiene numerose informazioni su ogni AOO, incluso l'indirizzo E-mail (obbligatorio).  Nella prima versione delle Regole Tecniche l'IAP era chiamato Registro delle Amministrazioni Pubbliche (RAP).

I dati dell'IAP sono resi accessibili per via telematica a tutti i soggetti pubblici e privati, attraverso il servizio di directory (LDAP) del Centro tecnico della RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione), Indice delle Amministrazioni Pubbliche

Lo scambio dei documenti soggetti a registrazione di protocollo avviene via posta elettronica.  I dati relativi alla "segnatura di protocollo" (oggetto, mittente, destinatari e altro) devono essere forniti in formato XML, conforme ad uno specifico DTD (Definizione di Tipo di Documento) predisposto dall'AIPA (AIPA/CR/28 - Allegato B). 

 

Per approfondire

Centro di competenza AIPA sul protocollo informatico 

 

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